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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 26.07.2017 14.2017.81

July 26, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·935 words·~5 min·3

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Divieto di produrre il titolo di rigetto solo in sede di reclamo

Full text

Incarto n. 14.2017.81

Lugano 26 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0128-2017-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 21 aprile 2017 dalla

RE 1  

contro

CO 1  

giudicando sul reclamo del 18 maggio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 9 maggio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'582.30 oltre agli interessi del 5% dal 22 settembre 2016, indicando quale titolo di credito tre fatture concernenti “__________”;

                                         che statuendo con decisione del 9 maggio 2017, il Giudice di pace del Circolo di Giubiasco ha respinto l’istanza della RE 1 intesa al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo, ponendo a carico del­l’istante le spese processuali di fr. 50.–;

                                         che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 maggio 2017 perché potesse “esporre in modo più completo la questione per ottenere un rigetto definitivo dell’opposizione”;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che nella fattispecie la reclamante non contesta la sentenza impugnata, e in particolare non nega che dalla documentazione prodotta in prima sede non si possa dedurre un riconoscimento del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF, ovvero scritto e recante la firma manoscritta (nel senso dell’art. 14 cpv. 1 CO, v. sentenza della CEF 14.1995.97 del 10 gennaio 1996 consid. 3/b) di CO 1, idoneo a giustificare il rigetto dell’opposizione;

                                         che la RE 1, anzi, ammette esplicitamente che le prove fornite al Giudice di prime cure non erano sufficienti, ma pretende di poter ottenere con il reclamo una rivalutazione del caso producendo “la documentazione completa e una dettagliata spiegazione dei fatti”;

                                         che la reclamante, tuttavia, non può supplire alle proprie mancanze in sede di reclamo, siccome, come visto, non sono ammessi né allegazioni di fatto nuove né mezzi di prova nuovi, e nemmeno è possibile aggiungere o modificare le conclusioni prese in prima sede (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che sono pertanto irricevibili le domande tese a “esporre in modo più completo la questione” o a mutare la conclusione in una richiesta di rigetto definitivo;

                                         che del resto la RE 1 non ha neppure prodotto una decisione che accerti l’esistenza del debito posto in esecuzione nel senso dell’art. 80 LEF;

                                         che in assenza di una motivazione sufficiente il reclamo si rivela irricevibile, giacché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

                                         che rimane comunque salva la facoltà per la reclamante di ripresentare una nuova istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione producendo un valido riconoscimento di debito (DTF 140 III 461 consid. 2.5) o, in mancanza di un tale titolo, d’inoltrare un’azione creditoria ordinaria volta ad accertare l’esistenza e l’importo del credito da essa vantato e a ottenere il rigetto definitivo dell’oppo­­sizione (art. 79 LEF);

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'582.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –.    

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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