Incarto n. 14.2017.77
Lugano 3 ottobre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. 0100-2017-SE (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 7 marzo 2017 da
CO 1, CO 2,
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 maggio 2017 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 10 febbraio 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 204.93 oltre agli interessi del 5% dal 14 dicembre 2016, indicando quale titolo di credito il “conteggio spese consumo acqua di uso comune – rimborso a CO 1”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 marzo 2017 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.
C. Statuendo con decisione 2 maggio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 25.– a favore degli istanti.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’11 maggio 2017 per ottenere una “rivalutazione” della stessa. Nelle loro osservazioni del 6 giugno 2017, CO 1 e CO 2 hanno concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato l’11 maggio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 5 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso in esame, non avendo la reclamante presentato osservazioni all’istanza in prima sede malgrado il termine impartitole al riguardo dal Giudice di pace, tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo risultano nuove e pertanto inammissibili. Ciononostante, va ricordato che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Occorre pertanto entrare in materia sul reclamo limitatamente a tale esame d’ufficio.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza senza particolare motivazione, limitandosi a riferirsi in modo generale ai “mezzi di prova prodotti” e preso atto che l’escussa non aveva presentato osservazioni entro il termine impartitole.
4. Nel reclamo RE 1 allega di non aver mai ricevuto né la convocazione all’assemblea generale dei comproprietari della coattiva n. __________ RFD di __________, né il verbale allestito in occasione della stessa. Ritiene poi di non avere personalmente alcuna obbligazione nei confronti degli istanti e che, ad ogni modo e in assenza di un contatore, non è possibile quantificare il consumo dell’acqua potabile per cui essi richiedono il pagamento.
5. Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). In linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 con riferimenti).
5.1 Nel caso in esame, gli istanti fondano la propria pretesa sul verbale dell’assemblea del 14 dicembre 2016 (doc. 2), con cui i comproprietari della coattiva n. __________ RFD di __________ hanno approvato il conteggio per i consumi dell’acqua di uso comune dal 2006 al 2016 e fissato una partecipazione ai costi da parte della convenuta di fr. 204.93. Il documento non è però firmato da RE 1, ma solo dagli altri tre comproprietari. Nelle loro osservazioni al reclamo, gli istanti rilevano invero che l’escussa era rappresentata all’assemblea dall’amministratrice (e comproprietaria) PI 1, come si evince dallo stesso verbale (sotto la voce “presenti”). Sennonché si tratta di un’allegazione nuova, dunque irricevibile in questa sede (sopra consid. 1.2). E in ogni caso il rapporto di rappresentanza non risulta provato – il verbale, come detto, non è sottoscritto dall’escussa e gli istanti non hanno prodotto alcuna procura – né si può dedurre dalle circostanze o da un comportamento concludente della convenuta, la quale si è opposta all’istanza e non aveva motivo di contestare un fatto (appunto il rapporto di rappresentanza) che non è stato allegato dagli istanti.
5.2 Il reclamo merita quindi accoglimento e la sentenza impugnata va di conseguenza annullata e riformata nel senso della reiezione dell’istanza. Ai procedenti, ad ogni modo, rimane salva la possibilità di chiedere di nuovo il rigetto dell’opposizione, anche nella stessa esecuzione, producendo la procura o altri documenti idonei a comprovare il rapporto di rappresentanza menzionato nel verbale (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 651 n. 42c) o di promuovere una procedura creditoria ordinaria volta all’accertamento della loro pretesa e al rigetto definitivo dell’opposizione (art. 79 LEF; sopra consid. 2).
6. In entrambe le sedi le spese processuali, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di attribuire un’indennità d’inconvenienza alla reclamante, né in prima sede, dove non è comparsa, né in questa sede, siccome essa non ha formulato una domanda esplicita al riguardo né giustificato un suo diritto nel senso dell’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 204.93, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1, 2 e 3 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 100.–, già anticipata dagli istanti, è posta a loro carico.
3. [Abrogato]
2. Le spese processuali di complessivi fr. 140.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1 e CO 2 in solido. Non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–; –; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).