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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.02.2017 14.2017.4

February 23, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·812 words·~4 min·2

Summary

Fallimento. Dilazione concessa dall’istante prima della pronuncia del fallimento

Full text

Incarto n. 14.2017.4

Lugano 23 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 17 ottobre 2016 da

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 19 gennaio 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 12 gennaio 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 19 ottobre 2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 20'512.45 più interessi e spese.

                            B.  All’udienza di discussione del 10 gennaio 2017, cui l’istante non è comparsa, il direttore della convenuta ha dichiarato di essere intenzionato a procedere quello stesso giorno al pagamento del saldo del credito.

                            C.  Statuendo con decisione 12 gennaio 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dalle ore 14.00 di quel medesimo giorno, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 gennaio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere ottenuto dall’istante una dilazione di pagamento già prima della pronuncia contestata. L’in­­domani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Entro il termine assegnatole per presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 gennaio 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 al più presto il 13 gennaio, in concreto il reclamo è senz’altro tem­pestivo.

                             2.  Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro 10 giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).

                                 Orbene, nel caso specifico il 10 gennaio 2017 la CO 1 ha confermato “per l’ultima volta” il piano dei pagamenti pattuito dalle parti, che prevede il versamento di fr. 17'037.55 in rate mensili di fr. 1'200.– a partire da fine gennaio del 2017 fino all’e­­stinzione completa del debito. Circostanza che, fosse stata nota al Pretore, gli avrebbe impedito di pronunciare il fallimento (art. 172 n. 3 LEF). Il fallimento della RE 1 va pertanto annullato.

                             3.  La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui mancato pagamento ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:             I.  Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                   1.   La dichiarazione di fallimento pronunciata il 12 gennaio 2017 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

                                   2.   La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                   3.   Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                             II.  La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

                            III.  Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Mendrisio; –  Ufficio dei fallimenti, Mendrisio; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,     Mendrisio.  

                                  Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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