Incarto n. 14.2017.212
Lugano 13 dicembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza 3 ottobre 2017 dalla
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
AP 1, (patrocinato dall’abg. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 18 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 novembre 2017 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n.__________ dell’Ufficio di esecuzione di Cevio, il 3 ottobre 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 480'516.44 più interessi e spese.
B. Entro il termine impartito dal Pretore, con osservazioni scritte del 27 ottobre 2017 AP 1 ha chiesto la sospensione della causa per permettere alle parti di trovare una soluzione amichevole, non senza qualificare come intempestiva la disdetta del mutuo ipotecario concessogli dalla banca istante. Con “presa di posizione” del 7 novembre 2017, quest’ultima ha contestato le allegazioni del convenuto e chiesto al Pretore di dichiarare il fallimento “senza ulteriore proroga”.
C. Statuendo con decisione dell’8 novembre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento di AP 1 dal 9 novembre 2017 alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 18 novembre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento. Il 21 novembre 2017 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 novembre 2017 contro la sentenza notificata al patrocinatore di Antonio Anzivino il 15 novembre (e non l’8 novembre come invece indicato nel reclamo, v. tracciamento EasyTrack dell’invio raccomandato n. 98.41.902926.00300123), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità.
2.2 Nel caso in esame il reclamante afferma di essere proprietario di un immobile sito a __________, del quale allega di stare trattando la vendita, sicché a suo dire il credito vantato dall’istante potrebbe essere soddisfatto a breve, “ovvero durante il periodo di sospensione che la spettabile autorità concederebbe”. Il problema è che i presupposti di legge per un annullamento del fallimento, segnatamente il pagamento del credito posto in esecuzione secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, devono essere realizzati entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 136 III 294), verificatasi nella fattispecie lunedì 27 novembre 2017 (v. sopra consid. 1 e art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Ora, AP 1 non ha provato entro tale data di avere estinto il credito dell’istante. Il reclamo va di conseguenza respinto senza che sia necessario verificare il secondo presupposto stabilito dall’art. 174 cpv. 2 LEF, vale a dire la sua verosimile solvibilità.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano tasse né spese.
3. Notificazione a:
–; –; – Ufficio di esecuzione, Cevio; – Ufficio dei fallimenti, Cevio.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).