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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.04.2018 14.2017.202

April 10, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,816 words·~9 min·4

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto pubblicitario firmato dall’escusso quale rappresentante (gerente) della società debitrice. Mancanza d’identità tra escusso e debitrice

Full text

Incarto n. 14.2017.202

Lugano 10 aprile 2018  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Pfister

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa 167/SP/17 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 11 settembre 2017 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 6 novembre 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° settembre 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 696.60, indicando quale titolo di credito il “Contratto N° 621 InfoSport&Cultura”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza dell’11 settembre 2017 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno. Il convenuto non ha inoltrato osservazioni scritte.

                                  C.   Statuendo con decisione del 25 ottobre 2017, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 430.– oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 6 novembre 2017 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 22 dicembre 2017, la CO 1 ha dichiarato: “arrivati a questo punto spiacevole, rinunciamo di nostra spontanea volontà ai 430.– più 8% iva. Chiaramente alle condizioni che ognuno di noi si faccia carico delle proprie spese, noi dei costi già sostenuti per il precetto più giudicatura di pace. E voi del restante”.

                                         Con replica spontanea dell’8 gennaio 2018 l’escusso, preso atto delle osservazioni di controparte, ha affermato di non essere disposto a rinunciare alle spese, tasse e ripetibili di prima e seconda istanza e ha chiesto l’emanazione della decisione “pure alla luce dell’acquiescenza della resistente in giudizio”.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 6 novembre 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 ottobre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                         Nel caso in esame, il reclamante non ha presentato osservazioni in prima sede, sicché tutte le sue allegazioni di fatto sono irricevibili in questa sede, fermo restando che il giudice del rigetto deve comunque esaminare d’ufficio l’esistenza di un valido titolo di rigetto dell’opposizione (sotto consid. 6). Sempre per l’art. 326 cpv. 1 CPC la rivista annessa alle osservazioni al reclamo – di cui era stato prodotto solo un estratto in prima sede –, è inammissibile oltre ad essere senza rilievo per l’odierno giudizio.

                                   2.   Contrariamente a quanto insinua RE 1 nella sua replica spontanea, non si può considerare che la CO 1, con le proprie osservazioni, abbia aderito al reclamo, poiché si è limitata a proporre un accordo all’escusso a condizioni ben precise. Condizioni che RE 1, in tutta evidenza, non ha accettato, sicché la causa non può essere stralciata dai ruoli per acquiescenza o perché diventata senza oggetto, il precetto esecutivo non potendosi reputare ritirato.

                                   3.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   4.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che il contratto sottoscritto tra le parti il 29 agosto 2017 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF limitatamente a fr. 430.– oltre agli accessori. Il giudice di prime cure ha ravvisato una discrepanza tra la pretesa risultante dal contratto in questione e la somma richiesta nell’istanza (fr. 696.60, a cui andrebbero aggiunti fr. 53.30 e fr. 100.– oltre agli interessi del 5% dal 13 aprile 2017), ritenendo detti importi non verificabili.

                                   5.   Nel reclamo RE 1 rimprovera al Giudice di pace di essere giunto a una decisione manifestamente errata tanto nel­l’apprezzamento dei fatti quanto nelle conseguenze giuridiche. Egli sostiene infatti che non vi sia alcun titolo di rigetto dell’oppo­­sizione datato 29 agosto 2017 e contesta che vi sia identità tra il debitore della prestazione professionale fornita dall’escutente – la __________, ora in liquidazione, di cui egli è socio e gerente – e l’escusso indicato sul precetto esecutivo e nell’istan­­za, ovvero sé stesso.

                                   6.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

                                6.1   Ora, sarà pur vero in concreto che il contratto pubblicitario prodotto dall’istante non reca la data del 29 agosto 2017 (figurante sulla seconda diffida) erroneamente indicata dal Giudice di pace bensì quella del 3 aprile 2015, ma ad ogni buon conto il contratto in questione rappresenta certamente un riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo di fr. 430.– più l’IVA dell’8% esplicitamente pattuito dalle parti.

                                6.2   Il problema è che questo contratto pubblicitario è intestato alla __________, mentre RE 1 è indicato solo come “persona responsabile” della società medesima, sicché, già di primo acchito, non sussiste identità tra escusso e debitore. Non risulta del resto in alcun modo da quel documento che RE 1 abbia firmato il contratto in nome e per conto proprio invece che per la società. Al contrario, il contratto reca in calce, unitamente alla firma di RE 1, il timbro della __________ la cui designazione sociale (“Sagl”) non permette nemmeno di ritenere ch’egli abbia agito in nome e per conto di una ditta individuale a lui riconducibile.

                                         A nulla vale in tal senso l’obiezione della CO 1, secondo cui RE 1 avrebbe accettato il paragrafo 7 delle condizioni generali, che recita: “La persona che pone legalmente la propria firma in calce conferma di poter rappresentare legalmente il committente. Il rappresentante senza delega del committente deve pagare il prezzo netto”. Anzi, l’accettazione della succitata clausola non fa altro che dimostrare che l’escusso ha agito quale rappresentante della società committente e quindi debitrice. Per abbondanza, non si può non rilevare come la medesima CO 1 abbia scritto nella rubrica osservazioni della domanda di esecuzione “Contratto firmato con RE 1 per __________ in liquidazione” e abbia indirizzato la fattura dell’11 settembre 2017, il richiamo del 26 luglio 2017 e la diffida di pagamento del 29 agosto 2017 acclusi all’i­­stanza alla __________ e non al reclamante. Escusso e debitore non sono quindi la medesima persona, ciò che il Giudice di pace avrebbe dovuto constatare d’ufficio (sopra consid. 6), ragione per cui il reclamo merita accoglimento, nel senso della reiezione dell’istanza.

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre a favore del reclamante possono essere assegnate ripetibili, determinate in virtù dell’art. 13 cpv. 1 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, solo in seconda sede, dal momento ch’egli non ha presentato osservazioni in prima sede. La parte eccedente dell’anticipo, fissato per errore in fr. 430.–, va retrocessa al reclamante ove non sia da compensare con eventuali altre spese a suo carico.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 430.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         1.   L’istanza è respinta.

                                         2.   Le spese processuali di fr. 140.–, anticipate dalla parte istante, sono poste a suo carico.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere a RE 1 fr. 100.– a titolo di ripetibili. Fatta salva la compensazione con eventuali altri suoi debiti, l’eccedenza di fr. 350.– è restituita al reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

–     ; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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