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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.11.2017 14.2017.199

November 29, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,528 words·~8 min·5

Summary

Fallimento. Pagamento del credito dell’istante dopo la dichiarazione di fallimento. Solvibilità resa verosimile

Full text

Incarto n. 14.2017.199

Lugano 29 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 5 maggio 2017 dalla

CO 1 (rappr. dall’RA 2, )  

contro

RE 1 (rappr. dall’__________ RA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2017 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 ottobre 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, il 5 maggio 2017 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'036.75 più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 13 settembre 2017 è comparsa unicamente la convenuta, che si è opposta all’istanza, facendo valere di essere intenzionata a far fronte al pagamento del dovuto mediante pagamento di rate, che avrebbe concordato direttamente con l’istante.

                                  C.   Statuendo con decisione del 26 ottobre 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal 27 ottobre 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 ottobre 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3 novembre 2017 il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 6 novembre 2017, la reclamante ha prodotto ulteriore documentazione.

                                         Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 31 ottobre 2017 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 27 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è pure l’atto integrativo inoltrato lunedì 6 novembre, ossia l’ul­­timo giorno del termine.

                                   2.   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

                                2.1   Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 del­l’11 agosto 2011, consid. 2).

                                         L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).

                                2.2   Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’UE di Lugano il 30 ottobre 2017 (doc. D accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 11'537.– a saldo dell’esecu­­zione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

                                2.3   Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dal conteggio 30 ottobre 2017 dell’UE prodotto dalla reclamante (doc. E) si evince che nei suoi confronti erano pendenti diciotto esecuzioni per complessi fr. 236'420.45, ma nessun attestato di carenza di beni. La reclamante ha dimostrato di averne estinto due – n. __________ (doc. G) e __________ (doc. Q) – vertenti su fr. 8'710.60 e fr. 6'943.75, così come un’altra esecuzione non riportata nel conteggio, la n. __________ (di fr. 4'389.90, doc. F). Si sommano a un altro suo pagamento di complessivi fr. 50'000.– effettuato il 12 luglio 2017, che ha permesso di estinguere sei esecuzioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e parzialmente una settima (doc. H), oltre a confermare un accordo di dilazione prevedente un ammortamento di fr. 7'000.– mensili per le altre sei esecuzioni (per fr. 97'645.85) della Cassa ancora in corso (doc. I). Complessivamente, la reclamante risulta quindi aver saldato debiti per oltre fr. 80'000.– dal luglio 2017, mentre le esecuzioni in corso non solute o sospese da dilazione si sono ridotte a dieci per meno di fr. 125'000.–. La reclamante ha d’altronde reso verosimile di pagare gli stipendi dei collaboratori (doc. K), i contributi sociali correnti (doc. I) e le fatture dei propri fornitori (doc. J e L), nonché di aver emesso fatture per più di fr. 265'000.– (doc. R) e di avere firmato offerte e capitolati per il periodo 2017-2018 per oltre fr. 3'500'000.– (doc. S).

                                         Ciò porta a ritenere nel complesso che la sopravvivenza economica della reclamante non sia minacciata a breve e che la mancanza di liquidità non possa dirsi durevole. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può, in questa procedura, essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

                                   3.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

                                         La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 26 ottobre 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nei confronti della RE 1 è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’an­­ticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

                                  III.   Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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