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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 13.10.2017 14.2017.151

October 13, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,386 words·~7 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Contributi personali AVS/AI. Irricevibilità del reclamo non motivato e fondato su documenti nuovi

Full text

Incarti n. 14.2017.151 14.2017.152 14.2017.153 14.2017.154

Lugano 13 ottobre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nelle cause __________, __________, __________ e __________ (rigetti definitivi dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 20 giugno 2017 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo unico del 1° settembre 2017 presentato da RE 1 contro le decisioni emesse il 23 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con quattro precetti esecutivi n. __________, __________, __________ e __________, emessi dall’Ufficio di esecuzione di Mendrisio il primo il 16 gennaio e gli altri tre il 17 gennaio 2017, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di “contributi personali” oltre agli interessi del 5% dall’11 ottobre 2016 e agli “interessi di mora”, di fr. 5'206.80 e fr. 1'243.85 per l’anno 2011, di fr. 5'807.40 e fr. 516.20 per l’anno 2014, di fr. 6'244.20 e fr. 867.25 per l’anno 2013 e di fr. 5'206.80 e fr. 983.50 per l’anno 2012;

                                         che l’istante ha indicato quali titoli di credito per ognuno di essi due decisioni emesse il 10 ottobre 2016 dall’istituto delle assicurazioni sociali;

                                         che avendo RE 1 interposto opposizione a tutti e quattro i precetti esecutivi, con istanze del 20 giugno 2017 la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord;

                                         che nel termine impartito, con uno scritto unico del 7 luglio 2017 valido per tutte le istanze, la parte convenuta ha chiesto “un incontro presso la Pretura per poter chiarire la [sua] posizione”;

                                         che all’udienza di discussione tenutasi il 21 agosto 2017, l’istante ha confermato le sue domande, mentre la parte convenuta vi si è opposta;

                                         che statuendo con quattro decisioni separate del 23 agosto 2017, il Pretore ha accolto tutte le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 210.– in ciascuna delle cause, tranne nella n. __________ in cui le ha stabilite in fr. 230.–, senza assegnare indennità;

                                         che contro le sentenze appena citate RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo unico del 1° settembre 2017, formulando la sua “opposizione totale” alle richieste di pagamento dell’istante;

                                         che, stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

                                         che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto del­l’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), sicché presentato il 1° settembre 2017 contro le sentenze notificate a RE 1 il 25 agosto, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;

                                         che siccome il reclamo in esame è diretto contro quattro decisioni simili che oppongono le stesse parti e vertono sull’applicazio­­ne delle stesse norme giuridiche, si giustifica, per economia di procedura, di congiungere i quattro incarti e di emanare una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autono­mia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

                                         che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4);

                                         che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che nel caso specifico, RE 1 non si confronta minimamente con le motivazioni delle sentenze impugnate, limitandosi a formulare “formale opposizione” contro le stesse con allegazioni peraltro di difficile comprensione e a produrre tre documenti (un contratto di lavoro indeterminato e due lettere di disdetta) i quali, poiché presentati per la prima col reclamo, non possono essere presi in considerazione da questa Camera (art. 326 cpv. 1 CPC);

                                         che già solo per questi motivi il reclamo si rivela irricevibile;

                                         che ad ogni modo RE 1 non contesta – ed è pacifico – che le decisioni del 10 ottobre 2016 prodotte dall’istante e relative alla fissazione dei contributi personali per indipendenti per gli anni dal 2011 al 2014 compresi e ai relativi interessi di mora, sono esecutive nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF e giustificano di conseguenza il rigetto definitivo delle sue opposizioni per gli importi posti in esecuzione;

                                         che, d’altronde, l’escusso può opporsi al rigetto definitivo soltanto ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto;

                                         che invece motivi di estinzione verificatisi prima o altre eccezioni che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza prodotta quale titolo di rigetto non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2);

                                         che la procedura di rigetto, infatti, è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo, il giudice verificando solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e conferendovi forza esecutiva ove l’escusso non provi immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

                                         che, detto altrimenti, le motivazioni che RE 1 ha esposto in prima sede – e indirettamente con la produzione dei documenti annessi al reclamo – andavano semmai fatte valere davanti all’Istituto delle assicurazioni sociali, interponendo opposizione alle decisioni della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG entro il termine di 30 giorni indicato nelle medesime e non possono pertanto più essere esaminate in sede di rigetto dell’opposizione;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (contro cui sono pendenti 89 attestati di carenza di beni per oltre fr. 300'000.–, di cui 8 del 2017) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico (cfr. art. 112 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 6'323.60 nella causa __________), di fr. 7'111.45 nella causa __________, di fr. 6'190.30 nella causa __________ e di fr. 6'450.65 nella causa __________, non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.            

                                  2.   Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.

                                  3.   Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.

                                  4.   Il reclamo nella causa __________ è irricevibile.

                                   5.   Non si riscuotono spese processuali.

                                   6.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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