Incarto n. 14.2017.142
Lugano 6 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.3292 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 22 giugno 2017 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 16'231.70, indicando quale titolo di credito: “Debitore solidale con __________ __________, __________. Schadensersaztverfügung vom 27. Oktober 2014 i.S.: __________”;
che statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata il 22 giugno 2017 dall’escutente e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– senza assegnare ripetibili;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 agosto 2017, facendo valere di essersi opposto al precetto esecutivo con uno scritto del 5 dicembre 2017, in cui ha dichiarato di non aver più avuto alcuna attività dopo il suo fallimento decretato nel 2014;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che presentato il 22 agosto 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 12 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo;
che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla:
che per contro il giudice non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1);
che nella fattispecie, poiché è definitiva, la decisione formale emessa il 27 ottobre 2014 dalla cassa di compensazione della CO 1 in virtù dell’art. 52 cpv. 4 LAVS (doc. A accluso all’istanza) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per la pretesa di fr. 16'231.70 posta in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che del resto il reclamante non lo contesta, ma si limita ad affermare di avere interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna, producendo un suo scritto in tal senso spedito all’UE di Lugano con raccomandata del 5 dicembre 2016 meno di dieci giorni dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 26 novembre 2016 (doc. C);
che, tuttavia, si tratta di un’allegazione e di un documento nuovi, e pertanto inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), poiché il reclamante non ha presentato osservazioni in prima istanza;
che fondato esclusivamente su un’allegazione irricevibile, il reclamo è a sua volta irricevibile;
che, tuttavia, siccome l’opposizione del 5 dicembre 2016 pare a prima vista dover essere considerata quale opposizione per non ritorno a miglior fortuna (sono citati gli art. 265 e 265a LEF e la pretesa posta in esecuzione, fondata su una decisione del 27 ottobre 2014, è verosimilmente anteriore al fallimento decretato nei confronti di RE 1 il 15 dicembre 2014), nella sua veste di autorità di vigilanza (art. 10 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]) questa Camera deve considerare il reclamo come un ricorso per denegata giustizia nei confronti dell’UE di Lugano, il quale non risulta essersi determinato sulla ricevibilità dell’opposizione per non ritorno a miglior fortuna né l’ha trasmessa alla Pretura in conformità dell’art. 265a cpv. 1 LEF (v. Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 265a LEF);
che occorre pertanto trasmettergli il reclamo con i suoi allegati con l’invito a emettere una decisione (di trasmissione o d’irricevibilità) in merito;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con il rilievo che RE 1 avrebbe potuto evitare il reclamo se avesse presentato osservazioni in prima sede;
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'231.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile. È trasmesso come ricorso per denegata giustizia all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché si determini nel senso dei considerandi sull’opposizione interposta da RE 1 il 5 dicembre 2016.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –; – Ufficio d’esecuzione di Lugano, Via Bossi 2a, 6900 Lugano (con una copia del reclamo e dei suoi allegati).
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).