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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.11.2017 14.2017.142

November 6, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,070 words·~5 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Opposizione per non ritorno a miglior fortuna non trasmessa al giudice del rigetto. Novum. Trasmissione del reclamo all’ufficio d’esecuzione come ricorso per denegata giustizia

Full text

Incarto n. 14.2017.142

Lugano 6 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.3292 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza del 22 giugno 2017 da

CO 1

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 22 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 16'231.70, indicando quale titolo di credito: “Debitore solidale con __________ __________, __________. Schadensersaztverfügung vom 27. Okto­ber 2014 i.S.: __________”;

                                         che statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore del Di­stretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata il 22 giugno 2017 dall’escutente e rigettato in via definitiva l’opposizio­­ne interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spe­se processuali di fr. 250.– senza assegnare ripetibili;

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 agosto 2017, facendo valere di essersi opposto al precetto esecutivo con uno scritto del 5 dicembre 2017, in cui ha dichiarato di non aver più avuto alcuna attività dopo il suo fallimento decretato nel 2014;

                                         che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto del­l’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

                                         che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

                                         che presentato il 22 agosto 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 12 agosto, in concreto il reclamo è tempestivo;

                                         che in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla:

                                         che per contro il giudice non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1);

                                         che nella fattispecie, poiché è definitiva, la decisione formale emessa il 27 ottobre 2014 dalla cassa di compensazione della CO 1 in virtù dell’art. 52 cpv. 4 LAVS (doc. A accluso al­l’istanza) costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo­­sizione per la pretesa di fr. 16'231.70 posta in esecuzione (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                         che del resto il reclamante non lo contesta, ma si limita ad affermare di avere interposto opposizione per non ritorno a miglior fortuna, producendo un suo scritto in tal senso spedito all’UE di Lugano con raccomandata del 5 dicembre 2016 meno di dieci giorni dopo la notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 26 novembre 2016 (doc. C);

                                         che, tuttavia, si tratta di un’allegazione e di un documento nuovi, e pertanto inammissibili in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC), poiché il reclamante non ha presentato osservazioni in prima istanza;

                                         che fondato esclusivamente su un’allegazione irricevibile, il reclamo è a sua volta irricevibile;

                                         che, tuttavia, siccome l’opposizione del 5 dicembre 2016 pare a prima vista dover essere considerata quale opposizione per non ritorno a miglior fortuna (sono citati gli art. 265 e 265a LEF e la pretesa posta in esecuzione, fondata su una decisione del 27 ottobre 2014, è verosimilmente anteriore al fallimento decretato nei confronti di RE 1 il 15 dicembre 2014), nella sua veste di autorità di vigilanza (art. 10 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento [LALEF, RL 3.5.1.1]) questa Camera deve considerare il reclamo come un ricorso per denegata giustizia nei confronti del­l’UE di Lugano, il quale non risulta essersi determinato sulla ricevibilità dell’opposizione per non ritorno a miglior fortuna né l’ha trasmessa alla Pretura in conformità dell’art. 265a cpv. 1 LEF (v. Jeandin in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 14 ad art. 265a LEF);

                                         che occorre pertanto trasmettergli il reclamo con i suoi allegati con l’invito a emettere una decisione (di trasmissione o d’irricevi­­bilità) in merito;

                                         che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), con il rilievo che RE 1 avrebbe potuto evitare il reclamo se avesse presentato osservazioni in prima sede;

                                         che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

                                         che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 16'231.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile. È trasmesso come ricorso per denegata giustizia all’Ufficio d’esecuzione di Lugano perché si determini nel senso dei considerandi sull’opposizione interposta da RE 1 il 5 dicembre 2016.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –; –   Ufficio d’esecuzione di Lugano, Via Bossi 2a, 6900 Lugano (con una copia del reclamo e dei suoi allegati).  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                   Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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