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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 01.12.2017 14.2017.135

December 1, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,070 words·~5 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento del credito posto in esecuzione il giorno prima dell’inoltro dell’istanza di rigetto. Allegazione di fatto nuova

Full text

Incarto n. 14.2017.135

Lugano 1 dicembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 giugno 2017 da

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1,)  

contro

RE 1 (titolare della ditta PI 1,)  

giudicando sul reclamo del 10 agosto 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 agosto 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 giugno 2017 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la ditta individuale PI 1 per l’incasso di fr. 5'285.– oltre agli interessi del 5% dal 21 ottobre 2013, di fr. 800.– oltre agli interessi del 5% dal 29 dicembre 2014 e di fr. 350.– oltre agli interessi del 5% dal 21 dicembre 2016, indicando quali titoli di credito, nel primo caso la “Decisione 21.12.2016 della Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, inc. __________, che conferma la decisione 29.12.2014 della Pretura di Lugano, Sezione 1 (inc. __________)”, mentre negli altri due un “Credito secondario” (corrispondente agli importi delle ripetibili di prima e seconda istanza delle summenzionate decisioni).

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 giugno 2017 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito per presentare osservazioni all’istanza, la parte convenuta è rimasta silente.

                                  C.   Statuendo con decisione dell’8 agosto 2017, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 500.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 10 agosto 2017 (inoltrato erroneamente alla Camera civile dei reclami, ma poi trasmesso per competenza a questa Camera) per ottenerne (implicitamente) l’annullamento, facendo valere di aver saldato il credito posto in esecuzione il 27 giugno 2017. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a prescindere dall’errata indicazione, nel reclamo, della competenza della Camera civile dei reclami. Occorre d’altronde precisare che la parte reclamante è RE 1, la ditta individuale di cui è titolare – la PI 1 – non avendo la personalità giuridica né pertanto alcuna capacità processuale propria (art. 67 cpv. 1 CPC).

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 agosto 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso specifico, RE 1 sostiene che la sua ditta ha estinto il proprio debito nei confronti dell’istante tramite il versamento di fr. 6'508.30, effettuato allo sportello dell’Ufficio postale di __________ __________ il 27 giugno 2016, sul conto dell’Ufficio esecuzione di Lugano. Dichiara al proposito di non comprendere il motivo per cui l’importo “non sia giunto a destinazione” né perché la creditrice non abbia avvisato la Pretura dell’avvenuto pagamento. Sennonché RE 1 ha rinunciato a presentare osservazioni in prima istanza – tra l’altro inoltrata il giorno dopo l’avvenu­­to pagamento allo sportello – e si è così precluso la possibilità di sollevare l’eccezione di estinzione del credito davanti al Pretore. Presentata solo col reclamo, tale eccezione è infondata poiché poggia su un’allegazione nuova (il pagamento di fr. 6'508.30) e pertanto inammissibile e su una prova (la ricevuta di pagamento) pure essa nuova e irricevibile. Il reclamo va pertanto respinto.

                                1.4   Ad ogni modo è noto a questa Camera che l’Ufficio d’esecuzione ha già proceduto a ridurre l’importo del credito posto in esecuzione dell’acconto pagato dal reclamante. Gli è anche stata spedita il 7 luglio 2017 una fattura con il saldo ancora da pagare (composto di spese esecutive e interessi di mora).

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   3.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'435.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–c/o; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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