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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 29.11.2017 14.2017.123

November 29, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,186 words·~11 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tasse comunali per il consumo dell’acqua potabile. Interessi di mora. Divieto dell’anatocismo

Full text

Incarto n. 14.2017.123

Lugano 29 novembre 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 2 marzo 2017 dal

Comune di CO 1, (rappresentato dal proprio Municipio,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 21 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 luglio 2017 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 novembre 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 2'506.15 oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile 2015, indicando quali titoli di credito: “Fatt. __________ del 31.12.2009 periodo dal 30.01.10 al 28.04.15 tot. giorni 1889 capitale fr. 527.– interessi al 5% fr. 138.25 capitale + interessi fr. 665.25.

                                         Fatt. __________ del 31.12.10 periodo dal 30.01.10 al 28.04.15 tot. giorni 1529 capitale fr. 527.– interessi al 5% fr. 111.90 capitale + interessi fr. 638.90.

                                         Fatt. __________ del 31.12.2011 periodo dal 30.01.11 al 28.04.15 tot. giorni 1169 capitale fr. 527.– interessi al 5% fr. 85.55 capitale + interessi fr. 612.55.

                                         Fatt. __________ del 16.11.2012 periodo dal 16.12.12 al 28.04.15 tot. giorni 853 capitale fr. 527.– interessi al 5% fr. 62.45 capitale + interessi fr. 589.45”.

                                  B.   Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo 2017 il Comune di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 16 marzo 2017. Con replica del 19 aprile l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è nuovamente opposta con una duplica dell’11 maggio 2017.

                                  C.   Statuendo con decisione dell’11 luglio 2017, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 luglio 2017 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 luglio 2017 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 luglio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non dimostri immediatamente eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza dopo aver (implicitamente) ritenuto che le fatture prodotte dal Comune di __________ relative al consumo di acqua potabile costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo posto in esecuzione, poiché non sono state oggetto di contestazione formale “a suo tempo” e per le stesse risultano essere già stati versati degli acconti “a conferma della fondatezza della pretesa”.

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce le richieste di chiarimento già formulate al Comune di __________ per ottenere bollettini da cui ricavare l’esatto consumo dell’acqua stabilito dal contatore, siccome dubita che l’importo preteso sia rimasto invariato per quattro anni consecutivi. Ritiene pertanto “illegittimo” l’agire del Comune, a maggior ragione perché non è stata informata sulla modalità di calcolo e di misurazione dei consumi. A sostegno della propria allegazione, l’escussa rileva che già per i contributi di costruzione e di canalizzazione LALIA, dopo “anni di battaglie”, il Comune si era reso conto di aver erroneamente preteso degli importi non dovuti, non essendo la sua abitazione allacciata alla fognatura pubblica. Chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata e del precetto esecutivo.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin: in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

                                5.2   Nella fattispecie il Comune di CO 1 fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta su quattro fatture per gli anni dal 2009 al 2012 compresi (doc. B-E acclusi all’istanza), emesse dal Comune di __________ (assorbito dall’istante nel 2013) in base al proprio “Regolamento per l’erogazione di acqua” del 30 novembre 1987 (doc. A) il 1° gennaio di ogni anno cui si riferiscono, con le quali il consumo di acqua potabile è stato determinato in fr. 527.– per ciascuna di esse. Siccome menzionano il rimedio giuridico a disposizione del destinatario, tali fatture hanno carattere di decisione amministrativa passata in giudicato – l’escussa non risultando averle impugnate formalmente, come d’altronde attestato sul retro di ognuna di esse – e costituiscono pertanto di principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi del­l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per gli importi ivi indicati (cfr. sentenza della CEF 14.2015.153 del 17 dicembre 2015 consid. 5.1, massimata in RtiD 2016 II 649 n. 36c).

                                5.3   Di principio le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF, comprese le decisioni amministrative, valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 e 134 ad art. 80; Abbet in: La mainlevée d’opposition, 2017, n. 43 e 139 ad art. 80 LEF). Decorrenza e tasso d’interesse sono definiti, laddove esista, dalla legislazione speciale applicabile alla pretesa posta in esecuzione (sentenze della CEF 14.2015.248 del 13 aprile 2016, consid. 5.5, e 14.2015.163/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3/a). In assenza di disposizione particolare, gli interessi decorrono dalla costituzione in mora (tramite interpellazione secondo l’art. 102 cpv. 1 CO applicato per analogia), la cui prova incombe al creditore se il debitore la contesta, al tasso annuo del 5% (Staehelin, op. cit., n. 134 ad art. 80; Abbet, op. cit., n. 44 e 139 ad art. 80; implicitamente: sentenza del Tribunale federale 5D_13/2016 consid. 2.3.3), l’art. 104 cpv. 1 CO esprimendo un principio generale applicabile anche ai crediti di diritto pubblico (cfr. DTF 117 V 350 consid. 3/b e i rinvii).

                                  a)   Nel caso in esame, l’istante ha esposto nella domanda d’esecu­­zione (doc. L) il calcolo degli interessi di mora arretrati, che figura anche sul precetto esecutivo (doc. M). Li ha calcolati dal 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento (ovvero 30 giorni dopo la scadenza di pagamento) fino al 28 aprile 2015 al tasso del 5%, giungendo, correttamente (secondo la convenzione commerciale per cui un anno conta 12 mesi di 30 giorni), a un totale di fr. 398.15. Siccome la reclamante non ha contestato né le scadenze né il tasso d’interesse, la concessione del rigetto definitivo per l’importo figurante sul precetto esecutivo merita quindi conferma, tranne su un punto: va limitata agli interessi di mora del 5% correnti dal 29 aprile 2016 sul solo capitale (fr. 2'108.–), senza gli interessi arretrati, stante il divieto dell’anatocismo (art. 105 cpv. 3 CO).

                                  b)   La sentenza impugnata va così riformata nel senso di accogliere l’istanza limitatamente a fr. 2'506.15 (pari al capitale di fr. 2'108.– più gli interessi arretrati di fr. 398.15) oltre agli interessi correnti del 5% dal 29 aprile 2016 su fr. 2'108.–.

                                        6.   In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                                      6.1   Nel caso specifico, la reclamante non si confronta con la sentenza impugnata – in cui il giudice ha preso atto della mancata contestazione formale delle fatture e del versamento di alcuni acconti – ma, come visto, contesta di dover saldare le suddette fatture facendo valere di non essere stata informata in merito alle modalità di calcolo e di misurazione del consumo d’acqua e di ritenere “illegittimo” vedersi addebitare per quattro anni di fila lo stesso importo senza ricevere alcun giustificativo. Sennonché una simile contestazione non rientra nelle eccezioni previste dal­l’art. 81 LEF ed esula pertanto dalla competenza del giudice del rigetto. Sarebbe dovuta essere formulata con un reclamo al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni indicato in ogni singola fattura. Non avendolo fatto davanti alla sede competente, le sue doglianze sono ora tardive. Nemmeno gli scritti del 27 luglio 2011 e del 2 ottobre 2012 (doc. 1 e 2 accluse alle osservazioni all’istanza e al reclamo) soccorrono in aiuto della reclamante, poiché né l’uno né l’altro contengono un’esplicita dichiarazione di ricorso ed entrambi sono manifestamente tardivi (per quanto riguarda le tasse del 2009 e del 2010, rispettivamente del 2011). Ne discende che le decisioni sono divenute definitive e vincolano questa Camera.

                                      6.2   Pure le considerazioni della reclamante sui contributi di costruzione e di canalizzazione “LALIA” e sulla situazione dei servizi nella zona in cui abita non sono di rilievo in questa sede, poiché non rientrano tra le eccezioni proponibili in virtù dell’art. 81 LEF (sopra consid. 6).

                                   7.   In entrambe le sedi la tassa, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi integrale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stata notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'108.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         1.   L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 2'506.15, oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile 2016 su fr. 2'108.–.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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