Incarto n. 14.2017.109
Lugano 12 luglio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2017.3032 (rigetto dell'opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 giugno 2017 da
RE 1, RE 2,
contro
Stato del Canton Ticino, Bellinzona (rappresentato dal Consiglio di Stato, Bellinzona)
giudicando sul reclamo del 4 luglio 2017 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 27 giugno 2017 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 maggio 2017 dall'Ufficio di esecuzione di Lugano, RE 1 e RE 2 hanno escusso lo Stato del Canton Ticino per l'incasso di fr. 7'165.15 oltre agli interessi del 5% dal 1° marzo 2017;
che avendo lo Stato del Canton Ticino interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 9 giugno 2017 RE 1 e RE 2 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;
che statuendo con decisione del 27 giugno 2017, il Pretore ha dichiarato l'istanza irricevibile per incompetenza territoriale, lo Stato andando convenuto presso la sua capitale, a Bellinzona, e ha rinunciato a prelevare tasse e spese;
che contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 4 luglio 2017 chiedendole di avere “la compiacenza di occupar[s]i del caso, che si trascina da mesi, ed ognuno getta la palla nel campo avverso senza mai prendersi delle responsabilità”;
che i reclamanti pretendono dallo Stato il pagamento della differenza, pari a fr. 7'165.15, tra quanto hanno pagato per i lavori di trasformazione in doccia del loro locale bagno (fr. 17'638.15) e il sussidio di fr. 10'473.– versato dallo Stato quale contributo pari al 75% della spesa riconosciuta a preventivo (fr. 13'964.60) fondato sulla legge sull’assistenza e cura a domicilio, facendo valere di avere ricevuto la decisione di concessione del contributo cantonale solo a lavori terminati;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell'opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d'appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), termine che RE 1 e RE 2 hanno rispettato inoltrando l'impugnazione già il 4 luglio 2017 contro la sentenza notificata loro il 28 giugno;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4);
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
che nel caso in esame i reclamanti non spendono una parola sulla motivazione della decisione impugnata, quindi non spiegano perché la stessa sarebbe erronea;
che in assenza di sufficienti motivi nel senso dell'art. 321 cpv. 1 CPCP, il reclamo è da considerare irricevibile (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che ad ogni modo il Pretore ha correttamente ricordato che i Cantoni devono essere escussi presso la loro capitale, ovvero a Bellinzona per quanto riguarda il Canton Ticino (art. 5 della Costituzione cantonale);
che la causa di rigetto dell'opposizione va a sua volta promossa al giudice “del luogo dell'esecuzione” (art. 84 cpv. 1 LEF), ovvero al foro esecutivo, nella fattispecie – come detto – a Bellinzona;
che, di conseguenza, competente per statuire sull'istanza è la Pretura del Distretto di Bellinzona e non quella di Lugano;
che la sentenza impugnata resisterebbe alla critica anche se il reclamo fosse ricevibile, il Pretore non potendosi arrogare una competenza che la legge non gli riconosce;
che, d’altronde, la legge di procedura non impone al giudice incompetente di trasmettere l'istanza a quello competente, ma permette all'istante di riproporla entro un mese davanti al giudice competente senza perdere il beneficio del giorno in cui l'atto fu proposto per la prima volta (art. 63 cpv. 1 CPC; Bohnet in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art. 63 CPC);
che RE 1 e RE 2 avrebbero pertanto la possibilità di ripresentare l'istanza al Pretore di Bellinzona;
che va però ricordato loro, come già avvenuto in prima sede, che l'opposizione interposta dall'escusso può essere rigettata in procedura sommaria solo se l'escutente produce una decisione che accerta l'esistenza e l'esigibilità del credito posto in esecuzione (art. 80 LEF) oppure un riconoscimento del debito sottoscritto dall'escusso (art. 82 cpv. 1 LEF);
che nel caso in esame non risulta che RE 1 e RE 2 dispongano di una decisione o di un riconoscimento del debito da loro posto in esecuzione, sicché la loro istanza, seppure introdotta per ipotesi correttamente alla Pretura del Distretto di Bellinzona, parrebbe comunque votata all'insuccesso;
che nelle predette circostanze sarebbe ipotizzabile solo un'azione ordinaria intesa a condannare lo Stato a rifondere a RE 1 e RE 2 l'importo da loro vantato, con contestuale domanda di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 79 LEF);
che per evitare spiacevoli sorprese è consigliato loro consultare una persone cognita di diritto perché valuti le possibilità di successo di una simile iniziativa e, se del caso, fornisca informazioni sulla procedura;
che – eccezionalmente – si prescinde dal riscuotere spese processuali, i reclamanti risultando sprovvisti di formazione giuridica e avendo agito senza il patrocinio di un avvocato;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'165.15, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–e; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).