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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 10.07.2017 14.2017.107

July 10, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,090 words·~5 min·4

Summary

Fallimento. Dilazione di pagamento accordata all’udienza di discussione della domanda di fallimento. Assenza delle parti alla seconda udienza

Full text

Incarto n. 14.2017.107

Lugano 10 luglio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.4070 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 agosto 2016 dalla

CO 1  

contro

RE 1 (titolare dell’PI 1  e patrocinato dall’ PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 3 luglio 2017 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 giugno 2017 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                    A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 30 agosto 2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della ditta individuale PI 1 per il mancato pagamento di fr. 26'229.– più interessi e spese.

                                  B.   All’udienza di discussione del 23 novembre 2016, le parti hanno convenuto che la convenuta avrebbe estinto il suo debito mediante versamenti mensili di fr. 2'500.–, la prima volta entro il 20 dicembre 2016, fino all’estinzione totale, compresi interessi e spese. Il primo giudice ha quindi rinviato l’udienza al 10 maggio 2017, cui nessuno è comparso.

                                  C.   Statuendo con decisione del 21 giugno 2017 il Pretore ha dichiarato il fallimento della ditta individuale di RE 1 dal 22 giugno 2017 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata, RE 1 è insorto a que­sta Camera con un reclamo del 3 luglio 2017 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere rispettato la dilazione concessagli alla prima udienza del 23 novembre 2016 e di avere ottenuto il 22 giugno 2017 dall’istante il ritiro della domanda di fallimento. L’in­­domani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito al ritiro della domanda di fallimento.

Considerando

in diritto:                  1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

                                         Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 luglio 2017 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 22 giugno, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                   2.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF).

                                   3.   Nel caso in esame, all’udienza del 23 novembre 2016 l’istante ha concesso al convenuto una dilazione nella misura in cui ha accettato ch’egli estinguesse il suo debito mediante versamenti mensili di fr. 2'500.– (act. II). A rigore di diritto, il Pretore avrebbe dovuto considerare tale dilazione come un ritiro della domanda di fallimento nel senso dell’art. 167 LEF (DTF 64 I 199; Nord­mann in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed. 2010, n. 6 ad art. 167 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 9 ad art. 167 LEF; Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 171 LEF) e stralciare la causa dal ruolo. Ma pur volendo considerare che il giudice e le parti abbiano implicitamente presunto che l’istante avrebbe ripresentato la domanda di fallimento dopo il decorso di un mese prescritto dall’art. 167 LEF e prima dell’udienza già fissata per il 10 maggio 2017, ad ogni modo il Pretore non avrebbe potuto far astrazione, pur in assenza delle parti alla seconda udienza, della dilazione concessa in occasione della prima, e ritenere, senza preventivamente interpellare le parti, che la dilazione fosse nell’intervallo decaduta o fosse stata revocata.

                                   4.   D’altronde, l’estratto bancario del 22 giugno 2016 (doc. F accluso al reclamo) come pure la dichiarazione dell’istante prodotta quale doc. G, da considerarsi ricevibili siccome riferiti a fatti antecedenti la pronuncia del fallimento (v. sopra consid. 2), dimostrano che la dilazione era ancora in atto quando il Pretore ha statuito sull’i­stanza, giacché il convenuto ne stava rispettando le scadenze. Risultando adempiuto il presupposto di cui all’art. 172 n. 3, va annullato il fallimento di RE 1 (e non della ditta individuale, la quale non ha personalità giuridica).

                                   5.   La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, i cui tardi pagamenti hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Il reclamo è accolto e di conseguenza:

                                          1.    La dichiarazione di fallimento pronunciata il 21 giugno 2017 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1, titolare dell’PI 1, è annullata.

                                          2.    La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.

                                          3.    Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico di RE 1.

                                  III.   Notificazione a:

–; –; –  Ufficio di esecuzione, Lugano; –  Ufficio dei fallimenti, Lugano; –  Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; –  Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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