Incarto n. 14.2016.84
Lugano 25 aprile 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.335 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 21 gennaio 2016 da
CO 1 (c/o RA 1,)
contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, Lugano)
giudicando sul reclamo del 18 aprile 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 14 aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 21 gennaio 2016 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'658.35, pari alla differenza tra la somma di fr. 28'852.20.– più interessi del 6% dal 22 febbraio 2015, di fr. 58.90 (“credito accessorio”), di fr. 1'783.– (“risarcimento a titolo di mora (sec. Art. 106 CO)”) e di fr. 223.60 (“costi finora accumulati”), e i fr. 28'852.20 finora versati dall’escussa.
B. All’udienza di discussione del 16 marzo 2016 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione 14 aprile 2016 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a far tempo dal 15 aprile 2016 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 aprile 2016 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo parziale. Il 23 aprile 2016 la reclamante ha inoltrato un complemento di reclamo contenente nuove offerte di prove in punto alla propria solvibilità. Questi atti non sono stati intimati alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 18 aprile 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 quel medesimo giorno, in concreto il reclamo è più che tempestivo. Lo è pure il complemento del 23 aprile.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, denominati in tedesco “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova o “unechte Nova” citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata a priori (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha dimostrato di avere pagato già il 10 settembre 2015 il capitale di fr. 14'426.10 del credito principale posto in esecuzione (doc. A-C acclusi al reclamo). Rimanevano però scoperti gli interessi di mora, il credito accessorio di fr. 58.90 (“credito accessorio”), l’indennità risarcitoria di fr. 1'783.– e le spese esecutive. Solo dopo la pronuncia del fallimento la reclamante ha poi pagato all’escutente fr. 3'000.– il 18 aprile 2016 (doc. C e R) e fr. 500.– il 20 aprile (doc. Q) a saldo delle fatture della CO 1 (doc. T). Tenuto conto che il saldo dell’esecuzione che ha portato al fallimento ammonta attualmente, secondo il registro dell’UE di Lugano, a fr. 17'508.65, la reclamante risulta averla interamente saldata, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento del saldo della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 18 aprile 2016, doc. E) prodotto dalla reclamante si evince che nei suoi confronti erano pendenti 51 esecuzioni per oltre fr. 300'000.–. 23 di esse sono però sospese da opposizione, anche da tempo, per cui pare verosimile che non siano fondate o che le parti abbiano trovato nel frattempo un accordo, che non ne contempli il ritiro. Per la maggior parte delle altre esecuzioni la reclamante ha d’altronde prodotto le dichiarazioni dei creditori (cassa di compensazione __________, Comune __________, Ufficio esazione e condoni, Ufficio imposte alla fonte, __________, __________, __________), che attestano l’insussistenza di scoperti prima del 1° gennaio 2016. Quanto all’esecuzione n. __________ della __________ SA, la reclamante l’ha pagata il 22 aprile 2016 (doc. U), mentre per le esecuzioni relative alle pendenze IVA essa ha ottenuto dall’UE di Lugano una dilazione in seguito al versamento di fr. 20'000.–, pari a quasi il 30% delle stesse (doc. V a BB). Inoltre, l’estratto delle esecuzioni non menziona attestati di carenza di beni a suo carico.
Dall’insieme della documentazione prodotta in questa sede si evince quindi che la reclamante è ancora stata in grado di pagare in tempi recenti importi di rilievo, di modo che la sua sopravvivenza economica non appare oggettivamente minacciata. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 14 aprile 2016 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–; – ; – Ufficio di esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).