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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.04.2016 14.2016.44

April 4, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,278 words·~6 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile (non motivato). Improrogabilità del termine di reclamo

Full text

Incarto n. 14.2016.44

Lugano 4 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 1° dicembre 2015 da

CO 1, CO 2, (patrocinati dall’avv. CO 1,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 febbraio 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 giugno 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, gli avv. CO 1 e CO 2 hanno escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'847.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2003 e di fr. 800.– con interessi del 5% dal 22 ottobre 2013, indicando quali titoli di credito: “capitale e ripetibili sanciti con sentenza 09.09.2013 della Pretura di Lugano (inc. no. __________)”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° dicembre 2015 CO 1 CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartitole, la parte convenuta non ha presentato osservazioni scritte all’istanza.

                            C.  Statuendo con decisione 12 febbraio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.– e un’indennità di fr. 200.– a favore degli istanti.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 febbraio 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Il 17 marzo 2016 il lic. iur. __________ si è notificato quale patrocinatore della reclamante, chiedendo di poter accedere agli atti della causa, richiesta respinta dal presidente dalla Camera il successivo 21 marzo per motivi formali (mancata iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, nell’elenco dei praticanti e nel registro cantonale dei fiduciari, istanza non redatta nella lingua ufficiale del Cantone). Con scritto 24 marzo 2016, il lic. iur. __________ si è limitato a precisare che a suo parere la sua attività di consulenza legale non viola alcuna norma legale, senza rinnovare la domanda del 17 marzo. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 24 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 15 febbraio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                           1.2  La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                           1.3  Nel caso specifico la reclamante fa valere che il suo ex marito e l’avv. CO 1 avrebbero concluso a sua insaputa “un accordo poco lecito” e che il secondo avrebbe già ricevuto dal primo un acconto di fr. 2'000.–. Inoltre, l’avv. CO 1 si troverebbe in un conflitto d’interessi con tale O__________ e la stessa reclamante. Sennonché essa non spende una parola sulla sentenza impugnata e non spiega in particolare perché la sentenza 9 settembre 2013 del Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, con cui O__________ e RE 1 sono stati condannati in solido a pagare agli avv. CO 1 e CO 2, anch’essi in solido, la nota d’onorario di fr. 4'847.50 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2003 e a un’indennità di fr. 800.– per ripetibili parziali (doc. A accluso all’istanza), non sia da considerare un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 1 LEF, come giustamente ritenuto dal Pretore. Il reclamo si avvera quindi inammissibile poiché insufficientemente motivato.

                           1.4  Alla richiesta di una proroga di 30 giorni del termine per produrre “ulteriori prove” non può essere dato seguito poiché i termini stabiliti dalla legge – come il termine di reclamo (v. sopra consid. 1.1) – sono improrogabili (art. 144 cpv. 1 CPC).

                             2.  Per mera abbondanza, va d’altronde osservato come l’eccezione fondata sull’acconto di fr. 2'000.– versato dall’ex marito della reclamante sia irricevibile non solo perché presentata per la prima volta in questa sede (art. 326 CPC) ma anche poiché eventuali motivi di estinzione verificatisi prima dell’emanazione della sentenza invocata quale titolo di rigetto definitivo e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che vi ha portato non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                             3.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante – contro cui l’Ufficio d’e­­secuzione di Lugano ha già rilasciato, oltre a due altri precedenti, un attestato di carenza di beni nell’esecuzione qui in esame – inducono a prescindere, eccezionalmente, da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. In queste circostanze la domanda di gratuito patrocinio che s’intuisce nel reclamo, comunque infondata siccome il ricorso appariva d’acchito privo di possibilità di esito favorevole (cfr. art. 117 lett. b CPC), diventa senza oggetto.

                             4.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'847.50, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –e,.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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