Incarto n. 14.2016.35
Lugano 29 febbraio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 27 luglio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 17 febbraio 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° febbraio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 ottobre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 19'350.– oltre agli interessi del 8% dall’8 marzo 2013, indicando quale titolo di credito un “contratto d’affitto”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 27 luglio 2015 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta non ha formulato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo con decisione del 1° febbraio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 17 febbraio 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 17 febbraio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 9 febbraio alla scadenza del termine di giacenza postale (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC) Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico tutte le allegazioni di RE 1 (sotto consid. 4) risultano nuove, dal momento ch’essa non ha formulato osservazioni in prima sede. Irricevibili, tali allegazioni non possono quindi essere prese in considerazione dalla Camera.
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha considerato che il contratto di locazione sottoscritto da RE 1 (e dalla coinquilina R__________) l’8 marzo 2013 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione da lei interposta per la somma posta in esecuzione.
4. Nel reclamo RE 1 allega che il locatore ha accettato la disdetta del contratto di locazione significatagli verbalmente una settimana dopo la sottoscrizione del contratto e non ha mai consegnato le chiavi dell’appartamento, che a quel tempo egli ha messo a disposizione di un suo amico, motivo per cui le coinquiline si sarebbero considerate svincolate dall’obbligo di presentare un subentrante solvibile. Precisando di essere al momento attuale senza attività lucrativa, di occuparsi a tempo pieno della figlia nata nel 2014 e di essere gravata da attestati di carenza di beni, RE 1 afferma di non essere in grado di far fronte alla pretesa posta in esecuzione, che ritiene inoltre infondata anche perché la rivalsa viene fatta solo nei suoi confronti e non anche contro la coinquilina.
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
5.1 Nella fattispecie RE 1 ha firmato l’8 marzo 2013, solidalmente con R__________, un contratto di locazione per la durata di due anni dal 1° aprile 2013, che prevede la corresponsione di una pigione annua di fr. 25'800.– pagabile in rate mensili anticipate di fr. 2'150.– cadauna (doc. B accluso all’istanza). Dalla stessa dichiarazione del 23 marzo 2013 prodotta con l’istanza (doc. C), si evince invero che il locatore aveva accettato di annullare il contratto con effetto immediato, ma solo con la condizione che fosse stata pagata entro il 30 maggio 2013 una penale pari a una pigione mensile (di fr. 2'150.–), altrimenti sarebbe “ritorna[to] in vigore il contratto”. Ora, non risulta dagli atti che la condizione sia stata adempiuta, sicché il contratto di locazione è da considerare un valido titolo di rigetto dell’opposizione almeno per l’importo di fr. 19'350.– (pari a 9 mensilità) posto in esecuzione. Visto che le conduttrici rispondono solidalmente dei loro obblighi nei confronti del locatore (doc. B n. 25), egli è legittimato a esigere da ognuna di loro il pagamento dell’intero debito (art. 144 cpv. 1 CO).
5.2 Che, come visto (sopra consid. 1.3), il locatore non abbia consegnato le chiavi alle inquiline (supponendo che le stesse le avessero richieste) o che l’appartamento sia stato poi occupato da un suo amico, sono allegazioni tardive di cui la Camera non può tenere conto. Non è questione da esaminare d’ufficio (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 98 ad art. 82 LEF; sentenza della CEF 14.2015.138 del 5 gennaio 2016 consid. 7.1), fermo restando che il giudizio odierno non priva la reclamante del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario con un’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF, sopra consid. 2).
5.3 Dalla copia incompleta del contratto di locazione (doc. B) figurante agli atti non risulta che le parti abbiano pattuito il tasso d’interesse di mora dell’8% fatto valere dall’escutente. Il rigetto dell’opposizione andrebbe pertanto limitato al tasso di legge del 5% (art. 104 cpv. 1 CO). Sennonché il contratto in questione giustifica in sé il rigetto dell’opposizione per una somma, pari a due anni di locazione, superiore a quella posta in esecuzione (equivalente a 9 mensilità). Anche su questo punto, dunque, non s’impone un intervento d’ufficio della Camera.
6. Il fatto che RE 1 non sia in grado, a suo dire, di far fronte al pagamento del debito posto in esecuzione non costituisce un motivo che secondo la legge – e segnatamente l’art. 82 cpv. 2 LEF – l’autorità giudiziaria possa prendere in considerazione per respingere o sospendere l’istanza di rigetto dell’opposizione. Semmai, la reclamante potrà sollevare tale censura al competente Ufficio di esecuzione e fallimenti in sede di pignoramento (art. 93 LEF) o di realizzazione dei beni pignorati (art. 123 LEF) (cfr. sentenza della CEF 14.2014.173 del 10 settembre 2014 consid. 2.2).
7. Le spese della decisione odierna seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa la reclamante (gravata da altre tre esecuzioni e dieci attestati di carenza di beni) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico. Non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.
8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 19'350.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).