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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.02.2017 14.2016.280

February 15, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,363 words·~7 min·3

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo fondato su allegazioni e documenti nuovi. Assenza di documenti legittimanti il rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione

Full text

Incarto n. 14.2016.280

Lugano 15 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con istanza 6 settembre 2016 da

RE 1  

contro  

CO 1

giudicando sul reclamo del 25 novembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 maggio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Acquarossa, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 6'000.– e di fr. 300.–, indicando quali titoli di credito l’“affitto pattuito con convenzione – testimoni” (di fr. 2'100.– da aprile 2015 e di fr. 3'900.– da aprile 2016), rispettivamente quello relativo al “mese di maggio 2016”.

                                  B.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, il 6 settembre 2016 RE 1 ha erroneamente trasmesso alla Pretura del Distretto di Blenio una “domanda di proseguire l’esecuzione”, motivo per cui il primo giudice con scritto del 13 settembre 2016 ha provveduto a trasmettergli il formulario ufficiale per l’istanza di rigetto da compilare entro il termine di 15 giorni. Il 19 settembre 2016 RE 1 ha quindi chiesto il rigetto definitivo al Pretore, confermando gli importi pretesi col precetto e aggiungendo alla sua pretesa gli interessi del 4% dal “maggio 2016” su fr. 6'000.– e dal “giugno 2016” su fr. 300.–, nonché le spese “di pulizia ecc” di fr. 420.– e le ripetibili. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’i­­stanza con osservazioni scritte del 20 ottobre 2016.

                                  C.   Statuendo con decisione del 15 novembre 2016, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 80.– senza assegnare indennità.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 25 novembre 2016 per ottenere che l’escussa paghi “il dovuto con tutte le spese, interessi e ripetibili” e ch’egli possa “utilizzare il [suo] magazzino senza nessun problema”. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 25 novembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 novembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                1.3   Nel caso concreto, col reclamo RE 1 non tenta di confutare la motivazione della sentenza impugnata, indicando i documenti da lui prodotti in prima sede da cui si potrebbe dedurre l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione – ovvero una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato nel senso dell’art. 80 LEF che condanni la convenuta a pagare la somma posta in esecuzione – o di un titolo di rigetto provvisorio, vale a dire un riconoscimento scritto del debito posto in esecuzione firmato dalla convenuta (art. 82 cpv. 1 LEF). Egli si limita unicamente a dichiarare d’impugnare il giudizio di primo grado e ad allegare al reclamo ulteriore documentazione su cui fonda poi la propria motivazione, riferendosi in particolare alla “Convenzione” del 15 marzo 2014 (doc. 1) – ch’egli definisce un “riconoscimento di debito di affitto” –, al verbale di udienza nella procedura di conciliazione nel frattempo avviata davanti al Giudice di pace per un’altra pretesa vantata nei confronti dell’escussa (doc. 6), all’email del 6 aprile 2016 trasmessa all’avv. A__________ da C__________ __________ (doc. 4), nonché a una dichiarazione scritta del 23 novembre 2016 di quest’ultimo (doc. 3). E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su quelle nuove allegazioni e su quei nuovi documenti, il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile (sopra consid. 1.2).

                                1.4   Merita quindi conferma la decisione impugnata, in cui il Pretore ha correttamente stabilito che in assenza di una decisione o di un riconoscimento di debito sottoscritto da CO 1 nel senso appena indicato, la documentazione prodotta in prima sede da RE 1 non può assurgere a titolo di rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. A scanso di equivoci, occorre del resto ricordare che la procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La sua decisione non pregiudica quindi le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere. In altre parole, a RE 1 rimane salva la possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (art. 79 LEF), di dimostrare l’esistenza delle sue pretese e di produrre le prove che non hanno potuto essere esaminate in questa sede, in modo da ottenere un titolo che gli permetta poi di far rigettare in via definitiva l’opposizione interposta da CO 1.

                                1.5   Anche la richiesta del reclamante di poter di nuovo utilizzare il suo magazzino rientra nella competenza del giudice civile ordinario e risulta così inammissibile in questa sede.

                                   2.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'300.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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