Incarto n. 14.2016.242
Lugano 23 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso promossa con istanza 10 giugno 2016 da
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 28 ottobre 2016 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 21 ottobre 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 aprile 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, l’RE 1 ha escusso la CO 1 (e per essa la socia e gerente PI 1) per l’incasso di fr. 1'889.– oltre agli interessi del 5% dal 23 novembre 2015, indicando quale titolo di credito la “Fattura 15-__________ della riparazione piano cottura E__________”.
B. Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 giugno 2016 l’RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 28 giugno 2016. Nelle loro “contro-osservazioni” (ossia la replica del 18 luglio e la duplica del 26 settembre 2016, presentata dal patrocinatore nel frattempo incaricato dall’escussa), le parti sono rimaste sulle rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione del 21 ottobre 2016, il Giudice di pace ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 130.– e un’indennità di fr. 70.– a favore della parte convenuta.
D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 5 dicembre 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 28 ottobre 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 21 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha respinto l’istanza dopo aver considerato che agli atti “risulta unicamente una semplice fattura emessa dalla parte attrice” la quale, poiché non firmata dalla debitrice, non costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
4. Nel reclamo l’RE 1 precisa anzitutto che la fattura in oggetto è riferita alla riparazione di una piastra della cucina del Bar E__________, a suo dire gestito dall’escussa. Ritiene poi che dal complesso dei documenti prodotti risultino “tutti gli elementi necessari per dedurre in modo liquido ed inequivocabile il riconoscimento di debito posto in esecuzione”. Essa, in particolare, fa riferimento allo scambio di email intercorso tra le parti il 4 novembre 2015, da cui si evince l’ordine di riparazione impartito dalla convenuta per il prezzo preventivato, alla fattura/ bolla di consegna n. __________ del 10 novembre 2015 sottoscritta da un ausiliario della CO 1, la quale nelle sue osservazioni – sottolinea la reclamante – ha ammesso che il lavoro è stato eseguito. Essa rileva poi come le precedenti richieste d’intervento siano avvenute secondo le stesse modalità di quella in oggetto, per cui il signor PI 2 della D__________ SA, quale rappresentante della convenuta, era incaricato di “raccogliere i preventivi e deliberare gli interventi di riparazione” da effettuare presso il Bar E__________ di __________ “con contestuale apposizione di timbro e firma da parte degli ausiliari dell’escussa sulle correlate fatture/bolle [recte: fattura] di consegna”, mentre al pagamento provvedeva la stessa CO 1. Pertanto, a detta dell’istante, con l’accettazione “senza condizioni o riserve di sorta” dell’“offerta” del 10 novembre 2015, l’escussa si è vincolata al pagamento dell’importo richiesto.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, la CO 1 precisa anzitutto che la sua richiesta nelle osservazioni di prima sede di “accogliere l’istanza” altro non è che un “palese refuso redazionale”. Osservando come la bolla del 10 novembre 2015 non sia intestata all’escussa bensì a un altro esercizio pubblico, essa contesta che vi sia identità tra la debitrice menzionata in quel riconoscimento di debito – il Bar E__________ di __________, un ente giuridico inesistente – e l’escussa indicata sul precetto esecutivo e sull’istanza, ovvero sé stessa. D’altronde, la bolla è firmata da una persona di cui non solo non è stato comprovato il potere di rappresentanza ma neppure è stato indicato il nome.
6. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1 Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.2 Nella fattispecie, l’istante fonda la propria pretesa nei confronti della CO 1 su una bolla di consegna, denominata “fattura n. __________”, del 10 novembre 2015 (doc. B) e sulla relativa “fattura n. 15-__________” del 13 novembre 2015 (doc. A). Quest’ultimo documento, come giustamente rilevato dal Giudice di pace, non costituisce un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione, poiché non è firmato. La bolla di consegna, per contro, riveste indubbiamente tale caratteristica, giacché è firmata e menziona un importo determinato (complessivi fr. 1'889.–). Poco importa che non sia indicata sul precetto esecutivo, la menzione della causa basta (DTF 95 III 36 consid. 1). L’accertamento del primo giudice è quindi manifestamente errato su questo punto (o almeno incompleto, come si vedrà in seguito). Non è tuttavia necessario rinviargli la causa per un nuovo esame poiché le parti non l’hanno chiesto ed essa è comunque matura per il giudizio, di modo che la Camera può statuire essa stessa sulla questione (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6.3 Ora, il problema è che il destinatario della bolla di consegna non è, a prima vista, l’escussa bensì il “Bar E__________” e la firma non risulta essere quella della socia e gerente (con firma individuale) PI 1 (cfr. firme sulle osservazioni all’istanza e sulla procura all’avv. PA 2), ma di una persona non identificata. La reclamante, tuttavia, allega che la bolla è stata firmata da un ausiliario della convenuta per conto della stessa.
a) In linea di principio l’opposizione può essere rigettata in via provvisoria in base a un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante dell’escusso (art. 32 cpv. 1 CO) o da un suo organo (art. 55 cpv. 2 CC) solo se il potere del firmatario è attestato in documenti figuranti agli atti o se tale potere non è contestato o può dedursi da un comportamento concludente del rappresentato o della persona giuridica nel corso della procedura sommaria di rigetto, da cui risulta chiaramente che il rappresentante o l’organo era autorizzato a firmare il riconoscimento di debito (art. 32 cpv. 2 CO). In assenza di prova di tale potere l’istanza di rigetto dell’opposizione diretta contro il rappresentato dev’essere respinta (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1; sentenza della CEF 14.2013.4 del 20 febbraio 2013 consid. 4.2; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 57 ad art. 82 LEF con riferimenti).
b) Nel caso concreto, l’istante non ha prodotto alcuna procura idonea a dimostrare che il firmatario del bollettino sia un rappresentante della convenuta. Nel reclamo rileva però a ragione che nelle sue osservazioni all’istanza (a pag. 2) l’escussa ha ammesso di avere sollecitato diverse volte l’intervento di riparazione, di averlo finalmente ottenuto e di avere ricevuto la fattura n. 15-__________, la quale rinvia esplicitamente alla bolla di consegna. Ciò non configura, è vero, un riconoscimento di debito poiché nella stessa frase l’escussa ha precisato che i suoi rappresentanti si erano rifiutati di pagare la fattura e non ha manifestato di avere cambiato parere, nonostante l’invito al Giudice di pace di accogliere l’istanza, invito che a una lettura globale dell’atto risulta però essere un manifesto refuso. Nondimeno l’escussa, rappresentata in quell’occasione dalla socia e gerente, non ha contestato il potere del firmatario della bolla di consegna e, anzi, ha ammesso di avere essa stessa sollecitato la sostituzione delle piastre. L’invocazione tardiva, in sede di duplica, dell’eccezione di carente identità tra debitrice ed escussa, senza alcuna spiegazione sul proprio voltafaccia (neppure nella risposta al reclamo), non è credibile. La fattispecie non è quindi identica a quella sottoposta al Tribunale federale nella sentenza DTF 130 III 87 citata dall’escussa, proprio per il comportamento assunto da quest’ultima in prima sede.
A sostegno delle proprie allegazioni, l’escussa ha del resto prodotto in prima sede le email 23 dicembre 2014 e 4 novembre 2015 di tale PI 2 – che secondo l’estratto del registro di commercio, notorio, relativo alla CO 1 risulta essere l’ex socio e presidente della gerenza –, con cui egli ha ordinato di procedere sia alla prima riparazione sia alla seconda oggetto della lite in esame. Ha pure allegato la prima fattura n. 14-__________ del 20 gennaio 2015, esplicitamente indirizzata alla CO 1, i cui riferimenti per quanto attiene sia all’indirizzo (casella postale __________ di __________, ovvero il precedente recapito sociale della società) sia al luogo dell’intervento (bar del Centro commerciale __________) e la persona di riferimento (PI 2) corrispondono a quelli menzionati sulla fattura n. 15-__________ del 13 novembre 2015 (doc. A), intestata invece al Bar E__________.
7. A ben vedere, nelle sue osservazioni all’istanza la CO 1 non contesta in sé il titolo di rigetto prodotto dall’istante (la bolla di consegna), ma si limita a sostenere, in definitiva, che i costi della seconda sostituzione non potevano essere posti a suo carico poiché sono dovuti al fatto che la prima sostituzione, da essa regolarmente pagata, era stata eseguita con pezzi non idonei al modello di apparecchio in suo possesso. Si tratta quindi di un’eccezione nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF.
7.1 Ora, secondo tale norma, all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
7.2 Nel caso specifico l’escussa non ha reso verosimile l’errore di montaggio imputato all’istante. In particolare, nell’email del 4 novembre 2015 il suo rappresentante PI 2 ha ordinato la (seconda) sostituzione senza contestare il preventivo esposto dalla procedente. D’altronde, né nella duplica né nella risposta al reclamo la CO 1 ha contestato le allegazioni formulate dall’istante in sede di replica, secondo cui il primo intervento ha riguardato la piastra anteriore mentre il secondo, resosi necessario in seguito al malfunzionamento della piastra posteriore, è consistito nella sostituzione di entrambe le piastre. Stando così le cose, l’istanza risulta fondata, il reclamo va accolto e la sentenza impugnata riformata in tal senso, ferma restando la facoltà, per l’escussa, di sottoporre la questione al giudice di merito con un’azione di disconoscimento di debito (v. sopra consid. 2), così come sembra essere stata la sua intenzione già in sede di osservazioni all’istanza.
8. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'889.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ è rigettata in via provvisoria.
2. La tassa di giustizia di fr. 130.–, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della CO 1, che rifonderà alla controparte fr. 70.– per indennità.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere all’RE 1, fr. 200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Paradiso.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).