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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 16.02.2017 14.2016.233

February 16, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,288 words·~11 min·3

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta passata in giudicato ed emessa da un altro Cantone. Eccezione di doppia imposizione

Full text

Incarto n. 14.2016.233

Lugano 16 febbraio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 16 agosto 2016 da

Confederazione Svizzera, Berna (rappr. dall’Amministrazione cantonale per l’imposta federale diretta  del Cantone dei Grigioni, Coira)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 21 ottobre 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 ottobre 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Confederazione Svizzera, rappresentata dall’Amministrazione cantonale per l’imposta federale diretta del Cantone dei Grigioni, ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'250.– oltre agli interessi del 3% dal 23 giugno 2016, di fr. 58.50, di fr. 30.– e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito l’imposta sugli utili della Confederazione 2014, rispettivamente gli interessi di mora fino al 22 giugno 2016, la tassa di diffida e le “tasse di esecuzione”.

                                  B.   Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 16 agosto 2016 la Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 1° settembre 2016.

                                  C.   Statuendo con decisione del 7 ottobre 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per fr. 4'250.– “oltre agli accessori”, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.– e un’in­­dennità di fr. 170.– a favore dell’istante.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del presente giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 ottobre 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 14 ottobre (così come si evince dall’estratto EasyTrack relativo alla raccomandata n. __________), in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

                                1.2   La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella sentenza impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza limitandosi a constatare che la decisione sull’“imposta sugli utili della Confederazione” per il 2014 è stata intimata ed è passata in giudicato, mentre la parte convenuta non ha reso verosimile la propria opposizione.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 dichiara di aver trasferito la propria sede sociale nel Canton Grigioni nel mese di ottobre 2014, per poi rispostarla in Ticino nel febbraio del 2016. Afferma così di aver ossequiato ai propri obblighi fiscali inoltrando la dichiarazione fiscale per il 2014 all’Ufficio di tassazione di Bellinzona – che ha emesso la sua decisione – non ritenendo invece vincolanti le comunicazioni per quell’anno ricevute dal Canton Grigioni. Ammettendo di aver “sicuramente sottovalutato le conseguenze del suo non agire nei confronti dell’autorità fiscale grigionese”, la reclamante ritiene che tale “leggerezza” non poteva “legalizzare” una doppia imposizione, l’una da parte del fisco ticinese, l’altra stabilita d’uf­­ficio da quello grigionese. Invocando una “palese violazione” del divieto di doppia imposizione, l’escussa postula l’an­­nullamento della decisione del primo giudice invitando l’istante ad “effettuare le necessarie verifiche con l’autorità fiscale del Canton Ticino (…) e poi procedere alla rettifica della tassazione e all’incasso di quanto realmente dovuto a ciascun Cantone”.

                                   5.   In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                      5.1   Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

                                      5.2   Nel caso specifico, non è contestato che la decisione di tassazione del 21 gennaio 2016 relativa all’imposta federale diretta per il 2014 prodotta dalla procedente (doc. 1 accluso all’istanza) è passata in giudicato (doc. 2 “Rechtskraftbescheinigung”). Come tale, essa costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’imposta di fr. 4'250.–.

                                        a)   Di principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49 ad art. 80). Per le decisioni di tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata dalla legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO). Così per l’imposta federale diretta, prelevata in un’unica rata (a differenza dell’imposta cantonale), gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30 giorni dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio o con­guaglio) al tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD, 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di anno in anno, quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimanendo però valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 cpv. 2 e 3 dell’ordinan­­za). L’opposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli interessi di ritardo ed eventuali spese di diffida (giusta l’art. 165 cpv. 1 LIFD) ove l’autorità fiscale istante non abbia prodotto il conteggio provvisorio o definitivo dell’imposta né l’eventuale diffida (sentenza della CEF 14.2016.105 del 30 settembre 2016 consid. 5.4/a).

                                        b)   Nel caso concreto, l’istante ha prodotto il conteggio provvisorio del 1° marzo 2015, con acclusa una fattura di fr. 850.– da pagare entro il 31 marzo 2015 (doc. 7 primo foglio), e il conteggio definitivo del 15 febbraio 2016 con un’ulteriore fattura di fr. 3'400.– da versare entro il 16 marzo 2016 (doc. 7 secondo e terzo foglio). Tenuto conto del tasso di mora del 3% stabilito dalla predetta ordinanza per gli anni 2015 e 2016, il rigetto va confermato anche per gli interessi decorsi fino al 22 giugno 2016 dal 1° aprile 2015 su fr. 850.– e dal 17 marzo 2016 su fr. 3'400.–, pari complessivamente ad almeno fr. 58.50, nonché per gli interessi correnti dal 23 giugno 2016 su fr. 4'250.–. Va inoltre aggiunta la tassa di diffida di fr. 30.–, menzionata nel secondo sollecito del 24 maggio 2016 (doc. 4). Non sussiste invece alcun titolo per la “tassa di ese­cuzione” di fr. 50.– reclamata con il precetto esecutivo, che pare corrispondere alla tassa di fr. 80.–, dedotta quella di diffida, indicata sull’estratto conto del 16 agosto 2016 (doc. 6), documento che però non costituisce una decisione debitamente notificata al­l’escussa ma un semplice calcolo allegato all’istanza di rigetto di stessa data.

                                      5.3   S’impone pertanto, d’ufficio, di accogliere parzialmente il reclamo su questo punto e di riformare il giudizio di primo grado nel senso dell’ammissione parziale dell’istanza limitatamente a fr. 4'250.– oltre agli interessi correnti del 3% dal 23 giugno 2016, agli interessi maturati fino al 22 giugno 2016 e alla tassa di diffida di fr. 30.–. E giacché il dispositivo dev’essere modificato, occorre anche escluderne le spese esecutive di fr. 73.30 richieste con l’i­­stanza, sulle quali spetta all’ufficio d’esecuzione – non al giudice del rigetto – di decidere con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012).

                                        6.   Come visto, col reclamo la RE 1 tenta di rimettere in discussione la suddetta decisione, chiedendo alla parte istante di effettuare con l’autorità fiscale ticinese – che ha pure emesso la propria decisione per l’anno 2014 – le “necessarie verifiche” al fine di procedere a una “rettifica della tassazione” e all’“incasso di quanto realmente dovuto a ciascun Cantone”.

                                              Ora, a prescindere dal fatto che il diritto di riscuotere l’imposta federale appartiene al Cantone della sede o dell’amministrazione effettiva della persona giuridica contribuente alla fine del periodo fiscale (art. 105 cpv. 3 LIFD) e che secondo il registro di commercio la RE 1 ha trasferito la propria sede in Ticino solo il 10 febbraio 2016, le richieste formulate dalla reclamante sfuggono con ogni evidenza al potere di cognizione del giudice del rigetto, il quale si limita a verificare, d’ufficio, l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF), nulla di più (sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, RtiD 2015 II 900 n. 58c [massima]). Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2011, del nuovo art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, l’eccezione di violazione del divieto di doppia imposizione, prevista dall’art. 6 lett. c del Concordato intercantonale del 28 ottobre 1971 sull’assistenza giudiziaria reciproca per l’esecuzione di pretese di diritto pubblico (formalmente ancora in vigore: Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5a ed. 2012, n. 755b), non è più proponibile nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione in virtù della pre­minenza del diritto federale giusta l’art. 49 Cost. (Staehelin, op. cit., n. 144 ad art. 80). Le richieste di verifica formulate dalla reclamante avrebbero dovuto semmai essere presentate alla competente autorità di tassazione grigionese entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione, come peraltro indicato nella decisione di tassazione del 21 gennaio 2016 (doc. 1, pag. 2). Non essendo ciò stato il caso – la stessa RE 1 ha ammesso di aver “sottovalutato le conseguenze del suo non agire nei confronti dell’autorità fiscale grigionese” – la suddetta decisione è passata in giudicato e vincola questa Camera, ovvero limitatamente agli importi riconosciuti (sopra, consid. 5.3).

                                   7.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Sempre in considerazione dell’esiguità della modifica di quanto deciso dal Giudice di pace, il dispositivo sulle spese processuali può rimanere invariato.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'388.50 complessivi (pari a fr. 4'250.– + fr. 58.50 + fr. 30.– + fr. 50.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

                                         1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 4'338.50 oltre agli interessi del 3% su fr. 4'250.– dal 23 giugno 2016.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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