Incarto n. 14.2016.228
Lugano 23 gennaio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 22 agosto 2016 da
CO 1 (rappr. dall’RA 2,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 ottobre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 giugno 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, la Città di CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 6'279.90 oltre agli interessi del 3% dal 16 giugno 2016, di fr. 23.50 e di fr. 10.–, indicando quale titolo di credito rispettivamente le imposte comunali (“Gemeindesteuern”) 2014 secondo la fattura n. __________ del 31 marzo 2016, gli interessi aggiornati (“Verzugszinsen”) sino al 15 giugno 2016 e la tassa di diffida (“Mahngebühr”).
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, la Città di CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna con istanza 22 agosto 2016 redatta in lingua tedesca e tradotta in italiano il 6 settembre entro il termine assegnatole dal Pretore. Nel termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza, il convenuto è rimasto silente.
C. Statuendo con decisione del 10 ottobre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per gli importi posti in esecuzione, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 100.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1, rappresentato dalla __________ di __________, è insorto a questa Camera con un reclamo (“Einsprache”) del 19 ottobre 2016 redatto in lingua tedesca. Con decreto del giorno successivo il presidente della Camera gli ha assegnato un termine di dieci giorni per ripresentare l’impugnazione tradotta in lingua italiana, firmata da lui o da un rappresentante professionale autorizzato munito di regolare procura. Il 27 ottobre 2016 RE 1 ha quindi (ri)presentato personalmente il reclamo per ottenere “la sospensione di questo procedimento finché il Canton __________ come pure il Canton Ticino hanno emesso le nuove tassazioni per l’anno 2014”. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 19 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 12 ottobre, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico, in prima sede RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza di rigetto entro il termine impartitogli dal Pretore, sicché tutte le allegazioni di fatto contenute nel reclamo e tutti i documenti acclusi allo stesso sono nuovi e di conseguenza irricevibili in questa sede e non possono essere considerati ai fini del giudizio. E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio su quelle (nuove) allegazioni – secondo cui, tra l’altro, l’esecuzione avviata nei suoi confronti si baserebbe su delle “tassazioni sbagliate” emesse dalle autorità fiscali dei Cantoni __________ e Ticino per l’anno 2014, delle quali egli avrebbe chiesto la revisione sostenendo di avere il domicilio in parte presso l’uno e in parte presso l’altro cantone – il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza sarebbe da considerare irricevibile.
2. Sennonché in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e in particolare se vi è identità tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato nel titolo di rigetto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Orbene, nel caso specifico la decisione di tassazione 31 marzo 2016 relativa all’imposta comunale della Città di __________ del 2014 (doc. E accluso all’istanza) stabilisce un’imposta di fr. 6'267.90 – e non di fr. 6'279.90 come indicata sul precetto esecutivo (doc. A) – oltre a un interesse di mora di fr. 23.50, mentre non accerta la tassa di diffida di fr. 10.– reclamata con il precetto, diffida che del resto non figura agli atti. Il rigetto dell’opposizione va quindi limitato a fr. 6'267.90 oltre agli interessi correnti del 3% dal 16 giugno 2016 e agli interessi di fr. 23.50 maturati fino al 15 giugno 2016. La decisione in questione risulta infatti passata in giudicato (doc. G) e come tale costituisce con ogni evidenza un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo appena precisato. Per mera abbondanza, si osserva che il reclamante non ha provato di avere ricorso contro la decisione di tassazione né di averne chiesto la revisione, per tacere del fatto che una semplice domanda di revisione non sospende di per sé l’esecutività della tassazione prima di essere accolta (cfr. § 168 Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern, RS __________ 614.11) e che la sospensione di una procedura di rigetto dell’opposizione è di principio esclusa (sentenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.1).
3. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza quasi integrale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'313.40 complessivi (pari a fr. 6'279.90 + fr. 23.50 + fr. 10.–), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 6'291.40 oltre agli interessi del 3% su fr. 6'267.90 dal 16 giugno 2016.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 360.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).