Incarto n. 14.2016.221
Lugano 28 febbraio 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella causa __________ (opposizione al sequestro) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 1° settembre 2016 da
RE 1 (patrocinato dagli avv. PA 1 e __________, __________)
contro
CO 1 (patrocinata dall’avv. PA 2 e dalla MLaw __________, __________)
giudicando sul reclamo del 12 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 settembre 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 12 novembre 2014 l’CO 1, quale datrice di lavoro attiva nei trasporti internazionali le spedizioni, gli sdoganamenti e altro, e RE 1 in veste d’impiegato hanno sottoscritto un contratto individuale di lavoro di durata indeterminata a partire dal 5 gennaio 2015 per un salario mensile lordo di fr. 6'500.– per tredici mensilità. Tale contratto conteneva una clausola di “divieto di concorrenza (artt. 340, 340a, 340b del C.O.)”, mediante la quale il dipendente s’impegnava a “non effettuare direttamente o indirettamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata, concorrenza all’CO 1”. Il 15 gennaio 2016 RE 1 ha rassegnato le proprie dimissioni.
B. Con istanza 17 agosto 2016 diretta contro RE 1, l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare in virtù dell’art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF il sequestro presso __________ di __________ di “ogni e qualsivoglia credito di spettanza di RE 1, __________, da questi vantato contro il medesimo istituto bancario in connessione alla relazione IBAN n. CH__________, a lui intestata ed a suo beneficio economico”, il tutto fino a concorrenza di fr. 150'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2016. Quale titolo del credito, l’CO 1 ha invocato la violazione del divieto di concorrenza pattuito contrattualmente il 12 novembre 2014, sancito dal pagamento di una pena convenzionale.
C. Avendo il Pretore accolto integralmente l’istanza e ordinato il sequestro con decreto del giorno successivo, con istanza 1° settembre 2016 RE 1 ha presentato opposizione al decreto di sequestro al medesimo giudice. All’udienza di discussione del 26 settembre 2016 la parte debitrice ha confermato la sua opposizione sulla scorta di osservazioni scritte, mentre la controparte ha concluso per la reiezione della stessa e la conferma del decreto di sequestro. In sede di replica l’istante ha ribadito la propria posizione, mentre la convenuta non ha duplicato.
D. Statuendo con decisione 29 settembre 2016 il Pretore ha respinto l’opposizione e confermato il sequestro, ponendo a carico della parte opponente le spese processuali di fr. 400.– e ripetibili di fr. 600.– a favore della parte sequestrante.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’opposizione al sequestro. Nelle sue osservazioni del 14 novembre 2016, l’CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di opposizione al sequestro – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 6 CPC), contro cui è dato esclusivamente il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC e 278 cpv. 3 LEF) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 12 ottobre 2016 contro la sentenza notificata ai patrocinatori di RE 1 il 3 ottobre 2016 (tracciamento dell’invio n. 98.40.338165.00164170), in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
a) La giurisdizione cantonale superiore ha lo stesso potere di cognizione del giudice di prima istanza e verifica quindi sotto l’angolo della semplice verosimiglianza, ove siano contestati, se i presupposti del sequestro sono realizzati, riesaminando liberamente e sommariamente l’applicazione del diritto (art. 320 lett. a CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_925/2012 del 5 aprile 2013, consid. 9.3).
b) Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica.
c) La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitatamente alle censure motivate contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4), ma le parti possono far valere fatti e mezzi di prova nuovi (art. 278 cpv. 3 LEF e 326 cpv. 2 CPC), verificatisi sia prima che dopo l’emanazione della sentenza di primo grado (sentenza della CEF 14.1999.82 del 10 aprile 2000, consid. 1.5/e) fino alla chiusura dello scambio degli allegati (sentenza della CEF 14.1999.3 del 5 luglio 1999, consid. 3). È ammessa solo la produzione di documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 138 III 639 consid. 4.3). L’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle prove possono essere censurati unicamente se sono manifestamente errati o arbitrari (art. 320 lett. b CPC; DTF 138 III 234 consid. 4.1). Ove la correzione del vizio sia suscettibile d’influire sull’esito della causa, la Camera interviene, quindi, soltanto se il giudice di prime cure non ha manifestamente capito il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso, senza motivi oggettivi, di considerare prove pertinenti o ha tratto deduzioni insostenibili dagli elementi raccolti (cfr. per analogia: sentenza del Tribunale federale 5A_739/2012 del 17 maggio 2013, consid. 2.2 e i rinvii; Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 5-6 ad art. 320 CPC con rimandi).
2. In virtù dell’art. 272 cpv. 1 LEF, il sequestro è concesso purché il creditore renda verosimile l’esistenza del suo credito (n. 1), di una causa di sequestro (n. 2) e di beni appartenenti al debitore (n. 3).
2.1 I fatti sono resi verosimili quando il giudice, fondandosi su indizi oggettivi – che risultano dagli atti (art. 254 cpv. 1 CPC) – sufficienti a costituire un “inizio di prova”, ne ricava l’impressione che i fatti pertinenti si siano realizzati, senza dover escludere la possibilità, altrettanto probabile, che si siano svolti in altro modo (DTF 138 III 233 consid. 4.1.1; RtiD 2012 II 927 consid. 1.3). In particolare egli deve convincersi che la pretesa vantata dal sequestrante esiste per l’importo enunciato ed è esigibile. Per quanto attiene al fondamento giuridico dell’istanza, il giudice procede a un esame sommario, cioè né definitivo né esaustivo, al termine del quale emana una decisione provvisoria (DTF 138 III 638-9 consid. 4.3.2), a questo stadio senza contraddittorio (per garantire l’effetto sorpresa).
2.2 Il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 2 LEF) può essere contestato dal debitore o dai terzi toccati nei propri diritti con opposizione (art. 278 LEF) allo stesso giudice che l’ha pronunciato. Egli riesamina tutti i presupposti del sequestro – purché contestati – con un potere di cognizione immutato, ma in contraddittorio, quindi alla luce anche degli argomenti dell’opponente. Il giudice non agisce d’ufficio (art. 58 cpv. 2 CPC) e decide unicamente in base ai fatti allegati (art. 55 cpv. 1 CPC) e resi verosimili, salvo che siano stati ammessi o non contestati dalla controparte non contumace oppure siano notori (art. 150 cpv. 1, 151 e 254 CPC; sentenza della CEF 14.2011.113 dell’8 settembre 2011, consid. 6.5). Sono inammissibili censure dirette non contro il decreto di sequestro ma contro gli atti di esecuzione del sequestro (art. 275 LEF), affidati all’ufficio d’esecuzione (art. 274 cpv. 1 LEF). Esse vanno fatte valere con ricorso all’autorità di vigilanza nel senso dell’art. 17 LEF (DTF 129 III 207 consid. 2.3).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha anzitutto appurato che la contestazione verte unicamente sulla verosimiglianza dell’esistenza del credito, ossia sull’allegata violazione del divieto di concorrenza pattuito nel contratto di lavoro. Al riguardo, egli ha constatato che secondo il testo della clausola – pur apparendo lo stesso abbastanza confuso – il dipendente non poteva e non doveva contattare la clientela dell’CO 1 o intrattenere rapporti professionali o lavorativi con essa, sicché a un esame di mera verosimiglianza egli ne ha dedotto un divieto “già di effettuare, durante 3 anni e nel comparto territoriale indicato, un’attività dipendente o indipendente concorrenziale”. Altrimenti, egli ha rilevato, il divieto aggiuntivo d’interagire con i clienti dell’istante non avrebbe alcun senso e verrebbe svuotato largamente di portata, tenuto anche conto che il divieto di sviare la clientela è già sancito dalla legge e che la limitazione spaziale e temporale indicata nell’accordo si riconduce classicamente al divieto di esercitare un’attività concorrente. Non essendo contestato che RE 1 è attivo professionalmente presso una ditta di P__________ attiva nel medesimo ramo dell’CO 1, il Pretore ha ritenuto verosimile una violazione del noto divieto.
Relativamente alla censura subordinata dell’opponente secondo cui la clausola di divieto di concorrenza sarebbe troppo ampia, sicché sia la portata del divieto sia la pena convenzionale andrebbero ridotte, il primo giudice ha considerato, con riferimento all’art. 340a CO, da una parte che la violazione invocata dall’istante è intervenuta solo pochi mesi dopo la fine del rapporto di lavoro e dall’altra che l’attività concorrente è svolta nello stesso comune in cui CO 1 ha la sede e svolge le sue attività, motivi per cui, pur volendo ridurne la portata spaziale e temporale, la clausola in esame difficilmente non troverebbe ad applicarsi al caso concreto. Da ultimo, a mente del Pretore, non vi è spazio per una riduzione della pena convenzionale, poiché l’opponente non ha speso una parola al riguardo – se non per additarla come sproporzionata – e la pena non risulta comunque “crassamente” eccessiva se solo si considerano l’importanza della clientela e l’apparente gravità della violazione del divieto.
4. Per RE 1, il Pretore è partito da una norma (l’art. 340 cpv. 1 CO) che non riguarda il caso concreto, senza esaminare puntualmente il testo della clausola in questione. A mente del reclamante, malgrado il rinvio generico agli art. 340 segg. CO essa non mirava a vietare la semplice attività lavorativa, bensì unicamente due attività specifiche, ossia la “diffusione di informazioni capaci a danneggiare l’attività di CO 1” e lo “sviamento della clientela attraverso un’attività rivolta a clienti o aziende che operano nello stesso settore merceologico di CO 1”. L’ultimo paragrafo della clausola confermerebbe del resto che l’unico interesse e intento dell’ex datrice di lavoro era quello di proibire all’opponente di contattare la propria clientela. In casu si tratterebbe quindi di un “Abwerbeverbot” (divieto di sottrarre la clientela) e non del classico “Konkurrenzverbot” (divieto di concorrenza). Da un’e-mail del 29 febbraio 2016, con cui il vice-direttore dell’CO 1 si congratulava con l’ex dipendente per la nuova sfida lavorativa che andava ad affrontare e allegava una lista di clienti in cui erano differenziati quelli acquistati da RE 1 con l’CO 1 da quelli che già facevano parte del suo “portafoglio”, si desumerebbe poi in modo chiaro che l’ex datrice di lavoro non si opponeva all’inizio della nuova attività del reclamante.
Il Pretore sarebbe inoltre “andato oltre le argomentazioni” addotte nell’istanza di sequestro, in primo luogo per aver ritenuto violata la clausola di non concorrenza per il solo fatto che l’opponente è andato a lavorare in una ditta concorrente, mentre l’istante ha fondato la propria pretesa “piuttosto” sui contatti da lui avuti con “ditte che farebbero parte del divieto”, e in secondo luogo per essersi espresso pure in merito alla validità della clausola e alla portata della pena convenzionale, quando la questione andrebbe approfondita nell’eventuale causa di merito. Stando al reclamante, del resto, il Pretore si è contraddetto per quel che concerne l’onere della quantificazione del danno e ha giudicato la pena convenzionale adeguata senza disporre degli elementi necessari, non allegati dall’istante, per valutare le circostanze concrete della fattispecie.
5. Prima di entrare nel merito del reclamo, occorre subito sgombrare il campo da un malinteso: se il giudice è vincolato dalle conclusioni delle parti (art. 58 cpv. 1 CPC) e non può, per principio, tenere conto di fatti non allegati dalle stesse (art. 55 cpv. 1 CPC), egli applica invece d’ufficio il diritto (art. 57 CPC). Può così “andare oltre agli argomenti” delle parti, determinando liberamente il corretto fondamento giuridico delle pretese dedotte in giudizio, purché le sue deduzioni rimangano nel quadro delle conclusioni e poggino sui fatti allegati (e provati) nella causa. Per quanto riguarda il caso in esame, del resto, nell’istanza di sequestro l’CO 1 si è fondata, per rendere verosimile la propria pretesa, anzitutto sul fatto che il suo ex dipendente ha iniziato a lavorare per un’azienda “che ha sede a P__________ e che opera nello stesso settore merceologico dell’istante”. Solo in subordine (“Inoltre, va osservato che …”) l’istante ha sostenuto l’esistenza di uno sviamento della sua clientela (act. I, pag. 5).
Relativamente poi al rimprovero fatto al primo giudice di essersi espresso pure in merito alla validità della clausola e alla portata della pena convenzionale, ne è in realtà la causa l’opponente medesimo, che nelle sue osservazioni prodotte durante l’udienza tenutasi il 26 settembre 2016 ha contestato la validità della clausola, giudicandola “sproporzionata e troppo ampia” e chiedendo di limitarne la portata e di ridurre “drasticamente” la pena convenzionale in virtù dell’art. 163 cpv. 3 CO (act. III, osservazioni, pag. 5). Nulla può di conseguenza essere rimproverato al primo giudice dal punto di vista procedurale, giacché egli ha giustamente riesaminato in modo sommario i presupposti del sequestro alla luce anche degli argomenti dell’opponente e in base ai fatti allegati (sopra, consid. 2.2). Che la questione possa essere approfondita in un’eventuale causa di merito non dispensa le parti dal rendere verosimili le proprie allegazioni e il giudice dal verificarne sommariamente la verosimiglianza (art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF).
6. Delle tre condizioni stabilite dalla legge per la concessione del sequestro (sopra, consid. 2), solo quella relativa alla verosimiglianza della pretesa vantata dalla sequestrante è litigiosa.
6.1 In concreto, il “divieto di concorrenza (artt. 340, 340a, 340b del C.O.)” e la relativa pena convenzionale, contenuti nel contratto individuale di lavoro stipulato il 12 novembre 2014 tra le parti, hanno il seguente tenore:
“Il Signor RE 1 si impegna nei confronti dellCO 1., per un periodo di 3 anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo (licenziamento, dimissioni ecc.) sia in Svizzera sia in Italia a non effettuare direttamente o indirettamente, sia in forma autonoma che in forma subordinata, concorrenza all’CO 1.
Si impegna quindi a:
– NON fornire ad altri informazioni capaci di danneggiare l’attività commerciale dell’CO 1.;
– NON intraprendere atti idonei a sviare la clientela dell’CO 1. prestando la sua opera come dipendente, dirigente, consulente o sotto qualsiasi forma o veste a clienti, ad aziende, società, imprese, persone che operano nello stesso settore merceologico dell’CO 1.
In caso contrario è prevista una pena convenzionale di CHF 150'000.– oltre ad un’ulteriore responsabilità per l’eventuale maggior danno arrecato.
Resta inteso che, durante tale periodo, il dipendente, in ogni caso, non può e non deve contattare la clientela dell’CO 1., né comunque intrattenere con essa alcun rapporto professionale e/o lavorativo” (doc. B, pag. 2 nell’inc. __________).
6.2 Giusta l’art. 18 cpv. 1 CO un contratto va interpretato, sia per la forma che per il contenuto, indagando sulla vera e concorde volontà dei contraenti. In base a questi principi, il giudice è innanzitutto tenuto ad esaminare se l’istruttoria abbia permesso di accertare l’esistenza di una concorde e comune volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva) e in tal caso a indicarne il contenuto. Solo quando non vi sono accertamenti di fatto sulla reale concordanza della volontà delle parti o se la volontà intima delle parti è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti delle parti secondo il principio dell’affidamento, ossia secondo il senso che ogni parte poteva e doveva ragionevolmente attribuire alle dichiarazioni di volontà dell’altra nella situazione concreta (DTF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 268 consid. 2.3.2; 131 III 606 consid. 4.1; sentenza della II CCA 12.2013.141 del 9 aprile 2015, consid. 8 con rinvii). Riassuntivamente, per l’interpretazione di dichiarazioni scritte occorre innanzitutto riferirsi al testo delle stesse.
6.3 Nel caso di specie non vi sono agli atti altri indizi oggettivi e concreti sulla volontà soggettiva delle parti in merito alla portata del divieto di concorrenza al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro se non il testo di quel contratto. Esso va sottoposto, come già avvenuto in prima sede, a un’interpretazione oggettiva, secondo il principio dell’affidamento. Di natura giuridica (DTF 129 III 707 consid. 2.4) la questione può essere esaminata dalla Camera con pieno potere di cognizione (sentenza della CEF 14.2015.188 del 21 ottobre 2015, RtiD 2016 I 732 n. 49c consid. 7.3/b), pur nei limiti di un esame sommario basato sul criterio della verosimiglianza (sopra consid. 1.2/a).
a) Il titolo e la prima frase del “divieto di concorrenza” hanno una portata ampia e generica, ancorché limitata nel tempo (tre anni) e nello spazio (Svizzera e Italia). Non è dubbio che il divieto comprende anche l’obbligo di astenersi “in particolare a non esercitare per proprio conto un’azienda concorrente né a lavorare in una tale azienda né a parteciparvi”, come stabilisce espressamente l’art. 340 cpv. 1 CO, citato nel titolo della clausola. Non appare verosimile, d’altronde, che i tre impegni specifici menzionati nel secondo e nel quarto paragrafo siano esclusivi come sostiene il reclamante, la cui interpretazione fa completamente astrazione del titolo della clausola e del primo paragrafo. Non si disconosce che la clausola sarebbe stata molto più chiara se invece di fare precedere i due primi impegni specifici dalla congiunzione “quindi” le parti avessero usato l’avverbio “segnatamente” o “in particolare”. La congiunzione “quindi”, ad ogni modo, non ha in sé, usualmente, un senso esclusivo. Proprio il contenuto ampio della clausola generale figurante nel primo paragrafo fa ragionevolmente pensare che gli impegni specifici sono tre delle sue possibili conseguenze e non i tre unici effetti concreti. L’interpretazione del Pretore, secondo cui, a una lettura globale, la clausola comprende il divieto “di effettuare, durante 3 anni e nel comparto territoriale indicato, un’attività dipendente o indipendente concorrenziale” resiste alla critica. Ora, non è contestato che l’opponente, pochi mesi dopo la fine del rapporto di lavoro con la sequestrante, ha iniziato a lavorare presso la R__________ Sagl con sede a __________ e recapito a __________, attiva anch’essa nell’ambito delle spedizioni nazionali e internazionali, ossia nello stesso settore merceologico dell’CO 1 e sullo stesso territorio. Considerare ciò come una presumibile violazione del divieto di concorrenza sfugge a censura.
b) Un dubbio, invero, potrebbe sorgere dalla formulazione del secondo impegno specifico, volto a non “intraprendere atti idonei a sviare la clientela dell’CO 1 prestando la sua opera […] a […] persone che operano nello stesso settore merceologico dell’CO 1”. Ove, infatti, la proposta subordinata introdotta dal gerundio del verbo “prestare” abbia una funzione temporale, ovvero laddove la parola “prestando” sia usata nel senso della congiunzione “quando”, ne conseguirebbe che il semplice prestare la propria opera a favore di concorrenti ancora non infrangerebbe il divieto di concorrenza in assenza di specifici e aggiuntivi “atti idonei a sviare la clientela” da parte della sequestrante. Se invece l’uso del gerundio ha una funzione modale, la subordinata indica solo il modo in cui viene eseguita la proposta principale, sicché il prestare la propria opera a favore di concorrenti rappresenterebbe il modo (o uno dei modi) in cui RE 1 è presunto compiere un atto idoneo a sviare la clientela dell’ex datrice di lavoro. In verità, nessuna delle due interpretazioni è interamente convincente. La prima, infatti, implicherebbe a contrario che il dipendente non sarebbe presunto ledere il divieto di concorrenza se dovesse sviare la clientela dell’ex datrice di lavoro nel quadro di un’attività indipendente. Mentre il senso risultante dalla seconda interpretazione poteva essere espresso in modo più chiaro semplicemente tralasciando la proposizione principale. Fatto sta che da tale impegno specifico non risulta chiaramente che lavorare a favore di concorrenti non ricada sotto il divieto di concorrenza prescritto alla clausola generale. In assenza di un’evidente pattuizione contraria, appare pertanto verosimile che il divieto assuma una portata ampia tale da escludere ogni attività concorrenziale (Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed. 2015, n. 2/b ad art. 340 CO). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata merita conferma.
c) Anche il terzo impegno specifico (di non contattare la clientela dell’ex datrice di lavoro né di lavorare con la stessa) non sembra incompatibile con l’interpretazione del Pretore. Testualmente questo divieto pare applicarsi a tutti i rapporti di lavoro con tale clientela, anche quelli non concorrenziali, ciò che estende la portata del divieto generale. Ad ogni modo non se ne può oggettivamente dedurre, come vorrebbe il reclamante, che la volontà delle parti fosse unicamente quella di vietare a quest’ultimo di sottrarre la clientela dell’escutente (“Abwerbeverbot”), poiché un’interpretazione siffatta ignora senza motivazione la clausola generale e il suo titolo. Anzi, il fatto che RE 1 ammetta nelle sue osservazioni del 26 settembre 2016 (ad 2) di avere lavorato con clienti dell’CO 1 (__________SpA e __________ Srl), seppure nella veste di mandante, costituisce verosimilmente una violazione del divieto d’intrattenere con essa [la clientela dell’CO 1] alcun rapporto professionale e/o lavorativo”.
6.4 Nulla cambia al riguardo il fatto che con e-mail del 29 febbraio 2016 (doc. 9 allegato al reclamo) il vice-direttore dell’CO 1 abbia espresso a RE 1 gli auguri per la nuova sfida che sarebbe andato a intraprendere, ricordandogli gli impegni contrattuali assunti relativamente alla clientela della società e allegandone la lista. Infatti, da tale comunicazione non si evince se il mittente era al corrente della nuova occupazione di RE 1 presso la R__________ Sagl, ciò di cui è lecito dubitare, giacché l’iscrizione della società nel registro di commercio è stata pubblicata il 26 febbraio 2016 (doc. I).
6.5 In merito all’estensione del divieto, il reclamante si limita a ribadire che la clausola contrattuale è “troppo ampia ed evidentemente sproporzionata” senza spiegare perché sarebbe erronea la motivazione del Pretore, secondo cui anche volendo restringerne la portata nel senso dell’art. 340a CO, presumibilmente la clausola troverebbe comunque applicazione nel caso concreto, dal punto di vista sia temporale – la verosimile violazione risale a pochi mesi dalla fine del rapporto di lavoro – sia territoriale – la ditta per cui lavora il reclamante svolge la sua attività nello stesso comune in cui opera l’CO 1. Insufficientemente motivata la censura è inammissibile (sopra consid. 1.2/b).
7. Nella sentenza impugnata (consid. 4.2) il Pretore ha già ampiamente esposto i principi che governano un’eventuale riduzione della pena convenzionale. In questa sede basta ricordare che non è compito del creditore addurre la prova che l’ammontare della pena stipulata non è eccessivo. Spetta al contrario al debitore allegare e dimostrare (a livello di verosimiglianza nella procedura di opposizione al sequestro) i fatti che ne giustificano una riduzione. Vista l’evidente difficoltà probatoria del debitore nel sostanziare il danno subito dalla controparte, si può pretendere però che il creditore stesso quantifichi il proprio pregiudizio (DTF 133 III 201 consid. 5.2; 133 III 43 consid. 3 e 4; DTF 114 II 264 consid. 1/a e 1/b; sentenze della CEF 14.2013.154 del 28 ottobre 2013 consid. 4.1 e 14.2016.113 del 22 novembre 2016 consid. 10.1).
7.1 Nella fattispecie le parti hanno stipulato una pena convenzionale di fr. 150'000.– “oltre ad un’ulteriore responsabilità per l’eventuale maggior danno arrecato”, che a mente dell’opponente sarebbe da ridurre drasticamente. Egli non ha tuttavia né allegato, né reso verosimili i fatti che giustificherebbero una riduzione della pena, e invero non ha né quantificato né motivato la sua richiesta (act. III, osservazioni, pag. 5). Anche in sede di reclamo egli non porta elementi idonei a sostenere il carattere eccessivo della pena, limitandosi a tacciare la motivazione del Pretore come contraddittoria.
7.2 In realtà, il primo giudice ha giustamente ricordato che la pena convenzionale non dipende dall’importo del danno (art. 161 cpv. 1 CO), ma dev’essere ridotta se è eccessiva (art. 163 cpv. 3 CO) con riferimento, fra altri criteri (natura e durata del contratto, gravità della colpa, ecc.), anche all’entità del danno. Secondo la giurisprudenza correttamente riportata dal Pretore (v. pure sopra consid. 7), incombe al debitore di allegare e dimostrare i fatti che giustificano una riduzione, quindi anche la consistenza del danno, ferma restando l’incombenza a carico del creditore di quantificarlo. Il ragionamento del primo giudice è quindi esente da contraddizioni, ove appena ci si dia la pena di seguirne il corso. Anche su questo punto il reclamo cade nel vuoto.
7.3 Per il resto, RE 1 non discute la motivazione del Pretore, secondo cui la pena non appare grossolanamente eccessiva, tenuto conto dell’importanza della clientela dell’CO 1 e dell’apparente gravità della violazione del divieto di concorrenza (sopra, consid. 7.4). Sotto questo profilo il reclamo si rivela finanche irricevibile (sopra consid. 1.2/b).
8. Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Queste ultime vanno fissate in virtù del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RTar, RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 150'000.– raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Egli rifonderà all’CO 1 fr. 3'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–; – ,.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Può essere fatta valere unicamente la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).