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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.01.2017 14.2016.212

January 19, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,880 words·~9 min·3

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione di restituzione d’indennità di disoccupazione indebitamente percepite. Eccezioni di rinuncia parziale al credito e di concessione di una dilazione di pagamento

Full text

Incarto n. 14.2016.212

Lugano 19 gennaio 2017  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.3399 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 22 luglio 2016 da

Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Bellinzona  

contro

RE 1 (c/o avv. PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 3 ottobre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 settembre 2016 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 febbraio 2016 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 8'244.10, indicando quale titolo di credito la “decisione di restituzione del 02.05.2011 quale indennità di disoccupazione”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 22 luglio 2016 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 agosto 2016.

                            C.  Statuendo con decisione del 20 settembre 2016, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– senza assegnare ripetibili.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 ottobre 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza in via principale, e la concessione della facoltà di pagare l’importo reclamato in rate di fr. 100.– mensili in via subordinate. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 3 ottobre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 23 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la documentazione prodotta dall’istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e che le allegazioni addotte dal convenuto nelle proprie osservazioni, afferenti al merito della vertenza, esulano dai margini del potere cognitivo del giudice del rigetto del­l’opposizione, al quale compete unicamente esaminare le eccezioni che rientrano tra quelle enumerate all’art. 81 cpv. 1 LEF.

                             4.  Nel reclamo RE 1 ribadisce che il 22 settembre 2015 la procedente gli ha chiesto la restituzione dell’importo “glo­bale e onnicomprensivo” di soli fr. 1'690.– (e non dei fr. 8'244.10 ora richiesti). Inoltre il 17 febbraio 2016 il calcolatore del servizio incassi della cassa procedente gli avrebbe suggerito telefonicamente “di fare opposizione per permettere l’approvazione nelle corrette tempistiche, della rateizzazione proposta dal convenuto di fr. 100.– mensili fino al raggiungimento del totale reclamato”, senza poi che sia stato mai statuito sulla sua richiesta di dilazione.

                             5.  In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

                                  Nella fattispecie, il reclamante non contesta, ed è pacifico, che la decisione del 2 maggio 2011, con cui la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione ha ordinato a RE 1 di restituire le indennità di disoccupazione da lui indebitamente percepite da agosto a dicembre del 2009 per complessivi fr. 8'244.10 (doc. B accluso all’istanza) sia esecutiva, il Presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA), con sentenza del 24 maggio 2012 (doc. C) rimasta inimpugnata (doc. D), avendo respinto il ricorso interposto dall’assicurato contro la decisione 28 giugno 2011 della Cassa che respingeva l’opposi­­zione da lui formulata contro l’ordine di restituzione. Tale documentazione costituisce quindi in sé un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo di fr. 8'244.10 posto in esecuzione.

                                  6.  In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

                           6.1  Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole della buo­na fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

                           6.2  RE 1 argomenta che il 22 settembre 2015 la procedente gli ha imposto la restituzione dell’importo globale e onnicomprensivo di fr. 1'690.–, alludendo così a una rinuncia della stessa alla differenza tra questo importo e quello indicato nella decisione del 2 maggio 2011. Ora è ben vero che nello scritto del 22 settembre 2015 la procedente, dopo aver evidenziato che “il 23 giugno 2015 il Tribunale federale ha confermato la decisione 2 maggio 2011 di restituzione della somma di fr. 8'244.10 percepita indebitamente (in realtà esso ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dall’assicurata contro la sentenza del TCA che respingeva la sua opposizione alla decisione di rifiuto di condono, v. doc. G e H), ha assegnato all’escusso un termine per provvedere alla restituzione di soli fr. 1'690.– (doc. 5). Non v’è motivo di dubbio però che ciò sia il frutto di un evidente e irrilevante errore di battitura (lapsus machinae). Infatti, in quella lettera la procedente ha indicato per ben due volte la somma di fr. 8'244.10 da lei stabilita con la decisione del 22 settembre 2015 e confermato fino all’ultima istanza cantonale senza alludere ad alcun motivo per cui avrebbe inteso ridurre la propria pretesa. Appena due settimane dopo, la Cassa ha poi prontamente corretto la sua richiesta con uno scritto dell’8 ottobre 2015 esplicitamente volto ad annullare e sostituire quello precedente, con cui ha ribadito la sua intera pretesa tesa alla restituzione di fr. 8'244.10 (doc. I). A fronte anche dell’assenza di qualsiasi ulteriore elemento che possa far ritenere che la creditrice abbia rinunciato a una parte del suo credito, l’eccezione di RE 1 non meritava – e non merita tuttora – protezione.

                                6.3  Il reclamante allega inoltre che dopo la notifica del precetto esecutivo un funzionario della procedente gli avrebbe suggerito di fare opposizione per permettere l’approvazione della sua proposta di rateazione. Sennonché con tale allegazione RE 1 ancora una volta allude solo alla concessione di una dilazione senza dimostrare di averla effettivamente ottenuta. Dalla sua stessa affermazione, rimasta peraltro allo stadio di puro parlato senza alcun supporto probatorio, risulta tutt’al più che la formulazione di un’opposizione fosse il presupposto per la futura concessione di una dilazione, ma neppure il reclamante pretende che la sua domanda di rateazione, anch’essa solo allegata ma non provata, sia stata accolta dalla Cassa. Tutto ciò non è evidentemente sufficiente per ritenere rigorosamente provata, come richiesto nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizio­­ne (cfr. consid. 6), una proroga del termine di pagamento. La decisione impugnata va quindi confermata. Neppure la conclusione subordinata può infatti essere accolta, il giudice del rigetto non essendo abilitato a concedere una rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (ma solo ad accogliere o a respingere l’istanza). Una dilazione autoritativa può eventualmente entrare in considerazione solo allo stadio della realizzazione e alle condizioni dell’art. 123 LEF.

                             7.  La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'244.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Le spese processuali di complessivi fr. 170.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                             3.  Notificazione a:

–     ; –  Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, Via Ghiringhelli 15a, Bellinzona.  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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