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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 03.11.2016 14.2016.183

November 3, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,081 words·~10 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta comunale. Notifica della tassazione. Giacenza postale

Full text

Incarto n. 14.2016.183

Lugano 3 novembre 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2016.147 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 6 giugno 2016 da

CO 1 (rappr. dalla Cassa Comunale,)  

contro

RE 1  

giudicando sul reclamo del 10 settembre 2016 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 agosto 2016 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 aprile 2016 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 47.85 oltre agli interessi di mora del 2.5% dal 1° marzo 2016 a titolo d’“imposta comunale 2013”, fr. 0.80 per “interessi aggiornati sino al 29.02 2016” e fr. 50.– per la “tassa di diffida (30.09.2015)”.

                            B.  Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 giugno 2016 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 23 luglio 2016. Con replica del 9 agosto 2016, il Comune ha confermato la propria istanza.

                            C.  Statuendo con decisione del 31 agosto 2016, il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’op­­posizione interposta dalla parte convenuta limitatamente all’im­­posta comunale 2013 e agli interessi (ma non per la tassa di diffida di fr. 50.–), ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 settembre 2016 per ottenerne l’annullamento, previo conferimento dell’effetto sospensivo e dell’esonero dell’anticipo delle spese processuali, la reiezione dell’istanza, l’accertamento che l’imposta comunale 2013 non è dovuta e la condanna dell’istante a risarcire i danni patiti dalla reclamante e a rifondere spese e ripetibili. Il 20 settembre 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni. Il 17 ottobre 2016 la reclamante ha fatto pervenire alla Camera il certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria con il preavviso favorevole del Comune di __________.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                           1.1  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 10 settembre 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 2 settembre, in concreto il reclamo è tempestivo.

                           1.2  Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                             2.  In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                             3.  Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di tassazione dell’imposta comunale per il 2013, intimata e passata in giudicato, costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art. 80 LEF, mentre non ha ritenuto tale la tassa di diffida di fr. 50.– del 30 settembre 2015, mancando l’accertamento del suo passaggio in giudicato. Ha di conseguenza rigettato l’opposizione di RE 1 in via definitiva per fr. 47.85 oltre agli interessi del 2.5% dal 1° marzo 2016, più fr. 0.80 per interessi maturati fino al 29 febbraio 2016.

                             4.  Nel reclamo RE 1 espone, in riassunto, di essere venuta a conoscenza dell’imposta comunale del 2013 per la prima volta solo al momento della notifica del precetto esecutivo, nella misura in cui la richiesta di pagamento della stessa non le sarebbe mai stata notificata “correttamente” in precedenza. Essa contesta in particolare che la polizza di pagamento del conguaglio del 30 aprile 2015 e il richiamo del 31 luglio 2015 le siano mai stati recapitati. La reclamante sostiene inoltre che non avrebbe dovuta essere tassata dal CO 1 per i soli due mesi e mezzo vissuti sul suo territorio nel 2013, poiché è già stata tassata in Italia, in cui ha risieduto il resto dell’anno 2013. Essa afferma d’altronde che la decisione di tassazione del 2013 sarebbe errata dal momento che verte per due soli mesi su un importo (di fr. 47.85) superiore a quanto pagato per l’intero 2014 (fr. 20.–).

                             5.  Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Di norma, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio in giudicato (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art. 165 cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT). Sia l’esecutività che il passaggio in giudicato presuppongono, ad ogni modo, l’intimazione della decisione al destinatario, la cui prova incombe all’autorità, ove il destinatario, come in concreto, contesti di aver ricevuto la decisione (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80; sentenza della CEF 14.2014.30 del 3 giugno 2014 consid. 5). L’attestazione di passaggio in giudicato emessa dall’autorità amministrativa competente non è atta a sanare la mancata notifica della decisione di tassazione (DTF 105 III 45 consid. 2/b; Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80).

                           5.1  Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, una decisione dell’autorità spedita per lettera raccomandata è notificata al destinatario nel momento della consegna effettiva oppure, se l’invio non è recapitato a domicilio né ritirato alla posta, l’ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l’ufficio (sentenza del Tribunale federale 2C_430/2009 del 14 gen­naio 2010, RDAF 2010 II 461, consid. 2.4, relativa all’art. 116 cpv. 1 LIFD, il cui testo è identico a quello dell’art. 189 cpv. 1 LT [applicabile alle imposte comunali per il rinvio dell’art. 275 LT]; cfr. pure DTF 127 I 31 consid. 2/a; 141 II 432 consid. 3.1). Questa giurisprudenza si applica nei casi in cui il destinatario doveva attendersi, con una certa probabilità, di ricevere una comunicazione delle autorità, cosa che si verifica ogniqualvolta egli è parte in un procedimento in corso (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello [CDT] 80.2015.53 del 20 ottobre 2015 consid. 2.3; cfr. art. 138 cpv. 3 lett. a CPC).

                           5.2  Nel caso specifico, il Comune istante ha prodotto con la replica la fotocopia della busta della raccomandata contenente la diffida di pagamento dell’“imposta comunale 2013” (dicitura che figura in grassetto sulla busta) spedita il 30 settembre 2015 (doc. G), dalla quale si evince che la destinataria, correttamente indicata quale domiciliata in via __________, non l’ha ritirata entro la scadenza del termine di giacenza postale fissato al 6 ottobre 2015. Nel reclamo RE 1 ha sorvolato la questione, limitandosi a contestare di avere ricevuto la polizza di versamento del 30 aprile 2015 e il (primo) richiamo del 31 luglio 2015 (pag. 3), e a chiedere che il Comune esibisca la “relata di notifica” correttamente notificata e controfirmata da lei (pag. 6). Sennonché “la relata di notifica” è uno strumento del diritto italiano, mentre, come visto (sopra consid. 5.1), secondo il diritto svizzero la notifica di una decisione per raccomandata è reputata avvenuta il settimo giorno della giacenza postale ove non sia stata ritirata prima. Che nella fattispecie RE 1 dovesse aspettarsi l’intimazione della tassazione o di successivi richiami risulta dal fatto che aveva in precedenza compilato la dichiarazione fiscale, come si evince dal reclamo (pag. 4) e dalla colonna “dati dichiarati” nella decisione di tassazione (doc. D). Quest’ultima va pertanto ritenuta notificata all’escussa il 6 ottobre 2015 e di conseguenza passata in giudicato da tempo, sicché costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposi­zione, come rettamente giudicato dal Giudice di pace, ciò che giustifica la reiezione del reclamo.

                           5.3  Per abbondanza, occorre del resto ricordare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza 2C_570/2011 del 24 gennaio 2012, StR 2012 301, consid. 4.1, relativa a un invio con “A-Post Plus”), la decisione o la sentenza fiscale è reputata notificata già quando il contribuente ha potuto prenderne conoscenza, ovvero quando è entrata nella sua sfera di dominio come nel caso in esame; non è necessario ch’egli ne abbia avuto effettivamente notizia.

                             6.  Le censure rivolte alla tassazione circa l’imponibilità dell’anno 2013 e l’importo dell’imposta sarebbero dovute essere fatte valere con un reclamo contro la decisione di tassazione. Non essendo il caso, essa è passata in giudicato e vincola questa Camera. Visto l’esito del giudizio odierno, non è d’altronde necessario esa­minare le domande della reclamante intese all’accertamento che l’imposta comunale 2013 non è dovuta e alla condanna dell’i­stante a risarcire i danni patiti dalla reclamante. In ogni caso sono domande che esulano dalla competenza della Camera, limitata al controllo della decisione di rigetto dell’opposizione (v. sopra consid. 2).

                             7.  La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa l’appellante inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico che andrebbero ad aggiungersi agli altri costi già causati da questo procedimento in modo sproporzionato rispetto all’importo da incassare.

                             8.  Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 48.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  Non si riscuotono spese processuali.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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