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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.04.2016 14.2016.11

April 19, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,717 words·~9 min·5

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture non firmate. Bollettini di consegna senza indicazione dei prezzi pattuiti. Accordi verbali

Full text

Incarto n. 14.2016.11

Lugano 19 aprile 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Fiscalini

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 3 dicembre 2015 dalla

RE 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2016 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’11 gennaio 2016 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                   A.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 ottobre 2015 dal­l’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, la RE 1, ditta attiva nel­l’esecuzione di scavi e trasporti, ha escusso la CO 1, attiva nell’esecuzione di scavi con mezzi meccanici, per l’in­casso di fr. 7'274.– oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2015, indicando quale titolo di credito le “Fatture: 15-0226 del 02.04.2015 e 15-0526 del 02.06.2015”.

                                  B.   Avendo la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 dicembre 2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. L’istanza non essendo stata ritirata dalla convenuta, un agente comunale di Chiasso l’ha notificata il 24 dicembre 2015 a __________, madre del socio e gerente della convenuta, __________. Egli si è opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’11 gennaio 2016, che il Pretore aggiunto non ha preso in considerazione poiché le ha ritenute tardive.

                                  C.   Statuendo con decisione 11 gennaio 2016, il Pretore aggiunto ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–. Non sono state assegnate indennità.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 gennaio 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 21 gennaio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 13 gennaio, in con­creto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                   2.   In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che dai documenti agli atti (fatture non firmate e bollettini di consegna sottoscritti dalla cliente ma in cui non è menzionato alcun importo), non è evincibile alcun impegno della convenuta di versare all’istante la somma posta in esecuzione.

                                   4.   Nel reclamo la RE 1 fa valere che i prezzi inerenti ai lavori indicati nei bollettini di consegna sono stati ripresi nelle fatture accluse all’istanza e che con la CO 1 sono stati con­clusi accordi verbali sui prezzi di sgombero del materiale di scavo del cantiere di __________. A conferma di tali accordi la reclamante cita diverse persone presenti al momento della loro conclusione o che ne sono venute a conoscenza. Essa rileva inoltre che la convenuta non sembra aver contestato né la fattura __________, né i prezzi unitari.

                                   5.   Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.).

                                5.1   Un bollettino di consegna sottoscritto dal compratore rappresenta un riconoscimento di debito se sullo stesso figura la quantità e il genere della merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno unitario (sentenza della CEF 14.2010.90 dell’8 novembre 2010, RtiD 2011 II 787 n. 54c, consid. 5-6 con rinvii). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2015.40 del 23 giugno 2015, consid. 5.1; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF). Potrebbe essere il caso di un bollettino di consegna che rinvia esplicitamente a un tariffario.

                                5.2   Nella fattispecie, tuttavia, i bollettini di consegna acclusi all’istan­­za (emessi tra il 24 e il 31 marzo 2015, doc. C), benché sottoscritti o dall’“autista” o dal “cliente” o tal volta anche da entrambi, non indicano alcuna somma di denaro, né prezzi unitari né rinviano a tariffari. Si tratta quindi di semplici conferme da parte della convenuta di aver beneficiato di determinate “prestazioni a regia” e lavori “diversi” (sostanzialmente trasporti e sgomberi), dalle quali non è tuttavia possibile desumere alcun debito concreto determinato o facilmente determinabile, in assenza d’indicazione dei prezzi pattuiti (a detta della reclamante oralmente) per ogni singola prestazione (per un esempio vedere la sentenza della CEF 14.2010.90 dell’8 novembre 2010, RtiD 2011 II 787 n. 54c, consid. 5-6) come pure, ovviamente, di qualsiasi rinvio diretto o indiretto alle fatture prodotte dall’istante, non ancora allestite a quel momento, o alla ricapitolazione contabile (doc. C, pag. 10).

                                5.3   D’altronde, le due fatture (doc. B) emesse il 2 aprile 2015 dall’i­­stante per fr. 7'014.80 (“Cantiere: __________ (Casa __________)” e per fr. 259.20 (“Cantiere: __________”), in cui sono computati i pretesi scoperti, non sono firmate dalla CO 1, sicché non possono neppure in sé costituire validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Lo stesso vale per la ricapitolazione contabile (doc. C, pag. 10).

                                5.4   Non si disconosce, infine, che accordi verbali possano esplicare effetti giuridici in Svizzera, in particolare in un processo di merito destinato a stabilire l’esistenza e l’importo dei crediti oggetti dell’accordo verbale, ma non possono essere considerati titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF perché non sono firmati dal debitore né sono assimilabili ad atti pubblici, ossia stipulati davanti a un pubblico ufficiale (v. sopra consid. 5). La decisione impugnata merita quindi conferma. Alla RE 1 rimane tuttavia la facoltà di eventualmente sottoporre la questione al giudice del merito (sopra, consid. 2).

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'274.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

–; –.  

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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