Incarto n. 14.2015.83
Lugano 8 giugno 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 3 marzo 2015 da
CO 1 (rappr. dallo RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 aprile 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 aprile 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 764.– oltre agli interessi del 5% dal 29 ottobre 2014 e di fr. 10.–, indicando quale titolo di credito la fattura n. __________ esigibile il 12 dicembre 2013, rispettivamente la tassa di diffida.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo 2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 marzo 2015.
C. Statuendo con decisione 21 aprile 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 aprile 2015 per ottenerne, in modo implicito, l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno l’impugnazione non è stata notificata all’istante per osservazioni. L’11 maggio 2015, il reclamante si è opposto al versamento dell’anticipo di fr. 100.– richiestogli dalla Camera, facendo valere di essere a carico dell’assistenza sociale e di ritenere la richiesta un atto d’intimidazione “per evitare costi dovuti a vostri errori o errori della CO 1”.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 22 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto lo stesso 22 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i documenti prodotti dall’istante – e in particolare la decisione 21 settembre 2010 dello Stadtrichter della CO 1, che condanna l’escusso a una multa di 100.–, oltre a fr. 158.– di spese, per aver consumato marijuana, e la sentenza 14 marzo 2013 del Bezirksgericht __________ sull’opposizione formulata da RE 1, che conferma tale multa e pone a carico dell’opponente ulteriori fr. 606.– quali spese – costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i crediti posti in esecuzione, ritenendo invece le osservazioni dell’escusso senza rilievo per la causa.
3. Nel reclamo RE 1 si limita a considerare il precetto esecutivo come inesistente, nella misura in cui sarebbe diventato da tempo attestato di carenza beni, e riproduce il testo degli art. 19, 19a e 19b della legge federale sugli stupefacenti (LStup), verosimilmente in relazione con l’inchiesta che la propria “sezione antimafia indipendente” ha avviato nei confronti della CO 1.
4. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
Nella fattispecie, come rettamente constatato dal giudice di pace le decisioni del 21 settembre 2010 dello Stadtrichter della CO 1 e 14 marzo 2013 del Bezirksgericht __________ sono definitive, ciò che risulta dalla “Rechtskraftbescheinigung” del 23 ottobre 2013 acclusa all’istanza, che neppure il reclamante contesta – e perciò costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 864.– (fr. 100.– + fr. 158.– + fr. 606.–), ossia, dedotta la multa di fr. 100.– che l’escusso ha estinto eseguendo un lavoro di utilità pubblica (v. il richiamo 23 dicembre 2013 dello Stadtrichteramt della CO 1), per l’importo posto in esecuzione, oltre alla tassa di richiamo di fr. 10.–.
6. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
6.1 Nel caso specifico, il reclamante pare sostenere che il credito posto in esecuzione si sarebbe estinto con il rilascio di un attestato di carenza beni. Sennonché l’attestato di carenza beni non si sostituisce al credito cui si riferisce, ma accerta solo la perdita subita dal creditore, tanto che tale documento vale come riconoscimento di debito e titolo di sequestro e di revocazione (art. 149 cpv. 2 LEF) e permette addirittura al creditore, entro sei mesi dal suo ricevimento, di promuovere una nuova esecuzione senza preventiva emissione di un precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF). Del resto, l’attestato di carenza beni (n. __________, emesso nell’esecuzione n.__________) prodotto dal reclamante a sostegno della propria tesi non riguarda il credito dedotto nella procedura in esame, bensì la tassa di fr. 400.– posta a carico dell’opponente dal Bezirksgericht di __________ nella sentenza del 14 marzo 2013 e la tassa di fr. 200.– decisa dall’Obergericht nella sentenza del 28 agosto 2013, ovvero crediti del Cantone __________ e non della CO 1, come si evince dalle menzioni figuranti sull’attestato di carenza beni.
6.2 Quanto alla riproduzione del testo degli art. 19, 19a e 19b LStup, non costituisce una censura ammissibile nel senso dell’art. 321 CPC (v. sopra consid. 1.2), nella misura in cui il reclamante non spiega la rilevanza di queste norme per la contestazione della decisione impugnata. E a scanso di equivoci, la conversione della multa in lavori di pubblica utilità ha estinto solo la multa e non anche le spese della procedura di emissione della multa e di opposizione. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo si rivela dunque infondato.
7. La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), proprio per i principi di parità di trattamento e di legalità da lui invocato, che impongono di trattare tutti i reclamanti allo stesso modo. Tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (è a carico dell’assistenza sociale), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari. Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 774.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–; – CO 1, __________, __________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).