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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 31.08.2015 14.2015.79

August 31, 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·839 words·~4 min·2

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica della sentenza prima delle ferie pasquali. Reclamo tardivo

Full text

Incarto n. 14.2015.79

Lugano 31 agosto 2015  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.4246 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 ottobre 2014 da

CO 1 () (patrocinata dall’avv. PA 2,)  

contro

RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1,)  

giudicando sul reclamo del 20 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'351'790.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quali titoli di credito: “Mercede 2013 e 2014 (EUR 1'100'000.00) secondo contratto 7 novembre 2012 e conseguente atto integrativo”.

                            B.  Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 8 ottobre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 255'744.04.

                            C.  Statuendo con decisione 24 marzo 2015, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 194'852.60 (anziché fr. 255'744.04) oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, ponendo le spese processuali di fr. 600.– a carico dell’i­­stante nella misura di ¼ e della convenuta per i restanti ¾, oltre a un’indennità ridotta di fr. 1'000.– a favore dell’i­stante;

                            D.  Contro la sentenza appena citata la società escussa è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2015 per ottenere, in via principale, il rigetto dell’oppo­sizione, e in subordine, ove la causa non fosse matura per il giudizio, l’annullamento della decisione e il rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione. Con decreto del giorno seguente, il presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                             2.  Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Trattandosi di condizione di ricevibilità, la tempestività del rimedio giuridico va verificata d’ufficio (art. 60 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 25 marzo 2015 (secondo il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie pasquali (che si estendevano dal 29 marzo al 12 aprile: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF, applicabile anche alle sentenze di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC: DTF 138 III 485 consid. 3.1.1; sentenza della CEF 14.2011.115 del 10 agosto 2011, RtiD 2012 I 972 n. 43c), ossia mercoledì 15 aprile 2015. Presentato solo lunedì 20 aprile, in concreto il reclamo è tardivo e perciò irricevibile.

                                  A scanso di equivoci, va precisato che la norma citata dalla reclamante – l’art. 13 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) – si applica solo ai ricorsi all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF e non alle procedure di reclamo contro decisioni giudiziarie, per tacere del fatto che la disposizione, come l’art. 145 cpv. 4 CPC, comunque rinvia alle regole della LEF sulle ferie e sospensioni.

                             3.  La tassa del presente giudizio e le ripetibili, stabilite in applicazione rispettivamente degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) da una parte e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) dall’altra, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 194'852.60 raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è irricevibile in quanto tardivo.

                             2.  Le spese processuali di fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1. fr. 1'500.– per ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

; .  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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