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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.04.2016 14.2015.37

April 20, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,111 words·~11 min·3

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione emanata in materia di divorzio per cui i costi connessi con l’esercizio del diritto di visita concesso al marito sono a carico dei coniugi in ragione di metà ciascuno

Full text

Incarto n. 14.2015.37

Lugano 20 aprile 2016  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera:

Villa

statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 18 novembre 2014 da

 RE 1   

contro  

 CO 1 F- (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)  

giudicando sul reclamo del 27 febbraio 2015 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 febbraio 2015 dal Pretore;

ritenuto

in fatto:                   A.   Nella procedura a tutela dell’unione coniugale tra RE 1 e CO 1 promossa da quest’ulti­­ma il 5 agosto 2008, il 19 ottobre 2009 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città, nel garantire al marito il diritto a relazioni personali con i figli __________ (2001) e __________ (2006), gli ha conferito il diritto d’incontrali al loro domicilio in Francia, dove si era trasferita la madre, secondo le modalità concordate tra i genitori e in caso di disaccordo un fine settimana al mese. Il Pretore ha inoltre deciso che “i relativi costi (pernottamento e trasferta in Francia) andranno a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno” (dispositivo n. 1.2).

                                  B.   Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 novembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno, RE 1 ha escusso CO 1 a convalida del sequestro n. __________ per l’incasso di fr. 3'797.70 oltre agli interessi del 5% dal 29 aprile 2010, di fr. 3'047.15 più interessi del 5% dal 20 ottobre 2010 e di fr. 277.50, indicando quali titoli di credito, per le due prime pretese le “spese per pernottamenti e trasferte in Francia per l’esercizio delle relazioni personali padre/figli come a sentenza 19.10.2009 della Pretura di Locarno-Città”, la lettera del 29 aprile 2010 dell’avv. __________ e le fatture dell’Hotel Ibis da ottobre 2009 a ottobre 2010, e per il terzo credito le spese del sequestro.

                                  C.   Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 novembre 2014 RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città. All’udienza di discussione tenutasi il 3 febbraio 2015, previa domanda di conferimento del gratuito patrocinio l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta vi si è opposta. In sede di replica e duplica le parti hanno poi sostanzialmente ribadito le rispettive posizioni.

                                  D.   Statuendo con decisione 17 febbraio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 600.– a favore della parte convenuta.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 febbraio 2015 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odier­no, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

                                  F.   Il 17 maggio 2015, il reclamante ha prodotto due decisioni, una della Cour d’appel d’Aix en Provence del 26 marzo 2015 e una della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città del 17 febbraio 2015. Con ordinanza del 5 agosto 2015, il presidente della Camera ha respinto sia la richiesta di effetto sospensivo sia la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, impartendo a RE 1 un termine per anticipare fr. 300.– per spese processuali presumibili. Gli è poi stato assegnato il 27 agosto 2015 un ultimo termine di 10 giorni. Lo stesso giorno egli ha chiesto di rateare tale importo in quote men­sili di fr. 20.– ognuna, asserendo di vivere con circa fr. 1'326.– al mese. La sua richiesta è stata accolta con ordinanza presidenziale del 1° settembre 2015. Fino a oggi, il reclamante ha versato tempestivamente le otto prime rate per un totale di fr. 160.–.

Considerando

in diritto:                 1.   La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

                                1.1   Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 27 febbraio 2015 contro la sentenza notificata alla patrocinatrice di RE 1 il 18 febbraio, in concreto il reclamo è tempestivo.

                                1.2   La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). I 31 documenti acclusi al reclamo sono quindi irricevibili e vanno estromessi dall’incarto nella misura in cui non fanno già parte del fascicolo di prima istanza.

                                1.3   Alla luce della relativa semplicità della causa in esame e del principio di celerità delle procedure esecutive, in virtù degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (v. sotto consid. 6) si giustifica di ridurre l’anticipo all’importo finora versato da RE 1, pari a complessivi fr. 160.–. Nulla osta quindi all’esame senza indugio del reclamo.

                                   2.   In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha chiarito che la decisione da lui emessa il 19 ottobre 2009 a tutela dell’unione coniugale tra le parti, che pone a carico dell’escussa la metà dei costi di pernottamento e di trasferta in Francia dell’escutente, determina “un generico e astratto principio di riparto” di tali spese “senza specificarne un ammontare preciso” e non costituisce pertanto un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Ha negato tale qualità anche al conteggio del patrocinatore dell’escutente e a quello dello stesso RE 1, per altro contestati dalla convenuta. Per abbondanza, il primo giudice ha d’altronde considerato che il credito fatto valere dall’istante, pari a fr. 6'844.85, sarebbe comunque stato da ritenere compensato con i contributi alimentari da lui dovuti alla moglie fra il marzo del 2014 e il gennaio del 2015, di complessivi fr. 6'974.–. Il Pretore ha infine respinto la domanda di gratuito patrocinio formulata da RE 1, reputando il procedimento privo di probabilità di successo sin dall’inizio.

                                   4.   Nel suo corposo reclamo di 22 pagine, RE 1 ripercorre tutta la procedura di divorzio in atto in Francia e le pregresse procedure a tutela dell’unione coniugale inoltrate in Svizzera, trascrivendo in buona parte il contenuto di un precedente reclamo, con cui egli era insorto a questa Camera contro una decisione di rigetto dell’opposizione relativa a un’esecuzione della moglie intesa all’incasso di contributi di mantenimento stabiliti dai coniugi in un accordo del 27 febbraio 2008 omologato dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e in un’ordinanza del Tri­bunal de Grande Instance __________ del 14 settembre 2010 (inc. 14.2015.11). Per quanto attiene alla procedura in esa­me, il reclamante si limita a lamentare un errore del primo giudice nell’interpretare e applicare il diritto francese, a giudicare come arbitraria la decisione del Pretore secondo cui la decisione del 19 ottobre 2009 non è condannatoria, a produrre il secondo foglio del precetto esecutivo che menziona la spesa da lui esbor­sa per ottenere il sequestro dell’immobile della moglie e a chiedere alla Camera d’indicare quale delle sentenze del 2 gennaio e del 17 febbraio 2015 sia da “considerare valida” e cosa debba fare “per vivere in pace e serenità”.

                                   5.   L’unica questione da esaminare nella causa in rassegna – cui RE 1 dedica soltanto i punti 36 e 38 del reclamo – è quella di sapere se il Pretore ha applicato in modo errato il diritto, laddove ha considerato che la decisione 19 ottobre 2009 non costituisce un titolo di rigetto definitivo per i crediti posti in esecuzione. Non fosse così, infatti, la questione della compensazione invocata dalla moglie con gli alimenti da lei pretesi diverrebbe senza oggetto, come superfluo si rivelerebbe l’esame dei rapporti di dare e avere tra le parti per quanto attiene ai contributi di mantenimento.

                                5.1   Ora, la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione presuppone la pronuncia di una condanna a una prestazione (“Leistungsurteil”) pecuniaria quantificata, e in linea di massima non può quindi fondarsi né su una decisione di mero accertamento (“Feststellungsurteil”) né su una decisione costitutiva (“Gestaltungsurteil”): il giudizio deve infatti contenere una chiara condanna al pagamento di una somma di denaro o alla prestazione di una garanzia determinate (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 6 e 38 ad art. 80 LEF; Vock in: SchKG, Kurzkommentar, 2010, n. 3 e 18 ad art. 80 LEF; sentenze della CEF 14.2014.184 del 27 aprile 2015, consid. 2.2, 14.2013.40 del 3 giugno 2013, consid. 5.1, 14.2000.15 del 29 dicembre 2000, consid. 3).

                                5.2   Ebbene, come giustamente constatato dal Pretore, la decisione del 19 ottobre 2009 non condanna la moglie a rimborsare al marito una somma determinata, ma si limita ad accertare che i costi connessi con l’esercizio del diritto di visita concesso al marito “andranno a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno” (sopra ad A). Tale decisione non è quindi un titolo di rigetto definitivo per il rimborso spese fatto valere dall’escutente (v. un caso analogo nella sentenza della CEF 14.2015.234/237 del 6 aprile 2016 con­sid. 9.1). Essa nondimeno non è inutile, come invece reputa il reclamante ove la sua tesi non dovesse essere condivisa dalla Camera, poiché fissa già, in modo vincolante, la chiave di ripartizione dei costi di pernottamento e di trasferta in Francia del padre. Per far valere i propri diritti, il reclamante dovrebbe quindi fare accertare dal Pretore solo l’importo e la qualifica dei costi di cui pretende dalla madre la rifusione a metà. Le decisioni del 2 gennaio e del 17 febbraio 2015 non si trovano quindi in contraddizione. Non incombe per il resto a questa Camera di fornire altre indicazioni al reclamante. Infondato, il reclamo va dunque respinto senza necessità di esaminare l’eccezione di compensazione invocata dal Pretore per abbondanza (v. sopra consid. 5).

                                   6.   La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo insorte spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'122.35, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 160.– relative al presente giudizio sono poste a carico di RE 1.

                                   3.   Notificazione a:

–   ; –    .  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                         La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

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