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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2014 14.2014.154

August 28, 2014·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·857 words·~4 min·3

Summary

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza presentata in francese e senza tutti gli allegati e copie prescritte. Assegnazione di un termine per sanare le mancanze. Invio dei documenti richiesti tardivo. Parte rappresentata da una fiduciaria con sede fuori cantone

Full text

Incarto n. 14.2014.154

Lugano 28 agosto 2014/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques, presidente

vicecancelliere:

Cassina

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella causa SO.2014.450 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 11 giugno 2014 da:

RE 1 (c/o RA 1  

contro  

CO 1  

giudicando sul reclamo del 18 luglio 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 luglio 2014 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto:                A.  Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 28 aprile 2014 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 14'500.– oltre interessi del 5% dal 1° marzo 2014.

                            B.  Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 giugno 2014 l’escutente ne ha chiesto, in francese, il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Con ordinanza 20 giugno 2014, il Pretore aggiunto ha impartito all’istante un termine di 10 giorni per produrre, in triplice copia, l’istanza tradotta in italiano, gli allegati ivi citati e il precetto esecutivo in originale, avvertendola che in caso di omissione l’atto sarebbe stato considerato come non presentato. L’istante ha prodotto quanto richiestole il 9 luglio 2014.

                            C.  Statuendo con decisione dello stesso 9 luglio 2014, il Pretore aggiunto ha dichiarato l’istanza inammissibile, ponendo a carico del’istante le spese processuali di fr. 250.–.

                            D.  Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 luglio 2014 per ottenerne l’annullamento e, implicitamente, il rinvio della causa al primo giudice per nuovo giudizio. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) sen­za riguardo al valore litigioso.

                             2.  Un fiduciario attivo fuori cantone, se non è iscritto nell’albo dei fiduciari autorizzati a esercitare in Ticino, non è abilitato a rappresentare professionalmente una parte in una procedura esecutiva a norma dell’art. 27 LEF – attività appunto riservata ai fiduciari commercialisti iscritti (art. 3 lett. c e 6 cpv. 1 della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario [LFid, RL 11.1.4.1]) – né, di conseguenza, in una procedura sommaria secondo l’art. 251 CPC come la causa di rigetto dell’opposizione (art. 68 cpv. 2 lett. c CPC a contrario). Nel caso specifico, in quanto presentato e firmato dalla RA 1 il reclamo appare quindi irricevibile. Se sia, in circostanze del genere, necessario assegnare al reclamante un termine per sanare tale carenza formale nel senso dell’art. 132 CPC può in concreto rimanere indeciso, giacché il reclamo è, come si vedrà, manifestamente infondato.

                             3.  Secondo le stesse affermazioni della reclamante, corroborate dagli atti, l’ordinanza 20 giugno 2014 con cui il Pretore aggiunto le ha impartito un termine di 10 giorni per produrre l’istanza tradotta in italiano, gli allegati ivi citati e il precetto esecutivo in originale, le è pervenuta il 26 giugno 2014 (v. timbro sul­l’esem­pla­re prodotto con il reclamo). Il termine è quindi scaduto lunedì 7 luglio 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Inoltrato solo il 9 luglio, l’invio contenente la documentazione richiesta dal Pretore aggiunto era tardivo. In ossequio all’avvertenza contenuta nell’ordinanza del 20 giugno 2014, il primo giudice ha quindi correttamente considerato l’istanza come non presentata (art. 132 cpv. 1 CPC) e quindi inammissibile, l’istante non avendo tempestivamente sanato le carenze linguistiche (cfr. art. 129 CPC e 8 LOG) e formali (art. 131 CPC) del proprio allegato.

                             4.  La tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si assegnano ripetibili, la controparte non essendo stata chiamata ad esprimersi sul reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 14'500.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                             2.  La tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

                             3.  Notificazione a:

–; –.  

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                 Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).

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