Incarto n. 14.2013.4
Lugano 20 febbraio 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti promossa con istanza del 16 luglio 2012 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
CO 1 patrocinata dallo PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 13/27 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 100'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2012;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza dell’8 gennaio 2013 (__________) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.--, da anticipare dalla
parte istante, restano a suo carico e dovrà rifondere a controparte fr. 300.—
a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del
14 gennaio 2013 postula in via principale l’accoglimento dell’istanza, con spese e ripetibili
di fr. 3'000.-- a carico della convenuta, e in via subordinata l’annullamento della sentenza
impugnata e il rinvio dell’incarto alla Pretura per un nuovo giudizio, con spese e congrue
ripetibili di prima e seconda sede a carico della convenuta;
lette le osservazioni del 4 febbraio 2013 di controparte;
preso atto che con decreto presidenziale del 15 gennaio 2013 al reclamo è stato
concesso effetto sospensivo;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________ del 13/27 giugno 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano RE 1 ha escusso il CO 1 per l’incasso di fr. 100'000.-- oltre interessi al 5% dal 1. giugno 2012, indicando quale titolo di credito: “Convenzione dell’8 maggio 2009 (punto 2.a)”. Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su un accordo dell’8 maggio 2009 sottoscritto da A__________, quale presidente del CO 1, con cui gli è stato riconosciuto, in relazione al suo impegno di non concorrenza nell’ambito delle sue dimissioni, il pagamento di un corrispettivo di fr. 450'000.-- lordi da versare in rate di fr. 150'000.-- alla conclusione dell’accordo, fr. 100'000.-- lordi a maggio 2010, fr. 100'000.-- lordi a maggio 2011 e fr. 100’000.-- lordi a maggio 2012 (doc. D). Con la procedura in oggetto l’istante pretende il pagamento della quarta rata da pagare a maggio 2012.
C. Con la risposta la convenuta si è opposta all’istanza sostenendo che al momento della sottoscrizione dell’accordo in oggetto come pure all’epoca del versamento delle prime tre rate non era a conoscenza, né poteva esserlo, di quanto emerso dalla conclusione delle indagini preliminari nell’ambito di un procedimento penale pendente in Italia nei confronti dell’istante. Apprese le circostanze, con scritto del 29 dicembre 2011 ha comunicato all’istante di considerare nullo l’accordo dell’8 maggio 2009 (doc. 4). L’escussa ha asserito che tale accordo era compromesso da vizi della volontà, ossia da errore essenziale rispettivamente da dolo. Subordinatamente ha sostenuto che l’importo posto in esecuzione non era dovuto in quanto l’istante, con la sua condotta, aveva violato gli obblighi discendenti dall’art. 321a CO. Ancor più subordinatamente l’importo preteso dal procedente era da porre in compensazione con la penale pattuita in caso di violazione degli obblighi convenzionali.
Della replica, della duplica esposta in sede di discussione e della triplica si dirà, se del caso, in seguito.
D. Con decisione dell’8 gennaio 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza, ritenendo che l’accordo dell’8 maggio 2009, sottoscritto solo dall’allora Presidente di CO 1, A__________, che, come risultava dall’estratto del Registro di commercio della convenuta, aveva solo diritto di firma collettiva a due, non poteva costituire valido riconoscimento di debito dell’escussa nei confronti dell’istante ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
E. Con il reclamo l’istante lamenta un’errata applicazione del diritto, riconducibile da un canto ad un’erronea analisi della dottrina e giurisprudenza sull’argomento e, dall’altro, ad un incompleto e parziale esame della documentazione agli atti da parte del primo giudice, ritenuto che numerose circostanze permettono di considerare, senza ombra di dubbio, che l’accordo dell’8 maggio 20 09 in oggetto costituisce valido riconoscimento di debito della convenuta nei suoi confronti. Il reclamante rileva che questo scritto è stato firmato dal presidente dell’escussa su carta intestata della banca. Quest’ultima non ha mai contestato di essere effettivamente vincolata dagli impegni presi con il citato accordo, atteso che ha regolarmente pagato, senza alcuna riserva, le prime tre rate delle quattro previste. Inoltre, questa circostanza e la validità formale del riconoscimento di debito in esame sono state espressamente confermate dallo scritto del 29 settembre 2011 (doc. 4), firmato da due persone con diritto di firma collettiva e quindi perfettamente vincolante, con cui è subentrata, se ancora necessaria, una ratifica per atti concludenti dell’accordo dell’8 maggio 2009. L’istante osserva poi che il fatto che l’escussa tenti di invalidare l’accordo in oggetto per vizi della volontà implica necessariamente il riconoscimento dell’esistenza e della validità dello stesso. In merito alle eccezioni di vizi della volontà rispettivamente di violazione dei suoi obblighi nei confronti della banca rispettivamente di compensazione sollevate dalla convenuta, sulle quali il primo giudice non ha preso posizione, il reclamante ha rinviato a quanto esposto in sede pretorile, ribadendo che non vi sono sufficienti riscontri oggettivi atti a rendere queste eccezioni verosimili ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF. Inoltre ha chiesto la fissazione di ripetibili di prima sede di fr. 3'000.-- e di congrue ripetibili di seconda sede, tenuto conto che è patrocinato da un avvocato.
F.Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4.1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., p. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco, 2010, vol. I, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 112 ad c).
4.2. In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante se i poteri del procuratore (art. 32 cpv. 1 CO) o dell’organo della persona giuridica escussa (art. 55 cpv. 2 CC) sono documentati o possono dedursi da atti concludenti del rappresentante, da cui risulta chiaramente ch’egli ha firmato in virtù di un rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO) (DTF 132 III 140 cons. 4.1.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112 III 89; Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 LEF e rif. ivi). Per essere valido il riconoscimento di debito di una persona giuridica iscritta a Registro di commercio deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Che la mancanza del potere di rappresentanza possa, in via di principio, essere sanata posteriormente, è fuori dubbio. L’art. 38 cpv. 1 CO prevede infatti esplicitamente la ratifica posteriore di un negozio giuridico concluso da un rappresentante non autorizzato da parte del rappresentato/principale. Questa norma è applicabile per analogia pure a organi di persone giuridiche. Nel caso in cui una persona con diritto di firma collettiva ha agito da sola, il vizio che ne è derivato può essere sanato posteriormente tramite l’autorizzazione di una seconda persona avente diritto di firma. La ratifica può avvenire anche tacitamente o per atti concludenti (cfr. DTF 128 III 129 consid. 2.b).
4.3. L’accordo dell’8 maggio 2009 in esame (doc. D) è stato sottoscritto solo dal presidente della convenuta, A__________, che - come risulta dall’estratto del Registro di commercio agli atti (doc. B) - al momento della sottoscrizione aveva diritto di firma collettiva a due. Dal fatto che la convenuta ha versato all’istante dal 2009 al 2011 tre delle quattro rate concordate per un importo complessivo di fr. 350'000.-- e che nella lettera del 29 novembre 2011 (doc. 4) - che fa esplicitamente riferimento all’accordo dell’8 maggio 2009 -, firmata da G__________, direttore generale, e da An__________, vice direttore generale, entrambi aventi diritto di firma collettiva a due (doc. B), la convenuta nulla ha eccepito in merito alla mancante seconda firma collettiva, oltre a quella del suo presidente, emerge chiaramente che il predetto vizio è stato sanato tacitamente per atti concludenti. Va poi osservato che l’escussa, con la risposta rispettivamente la duplica, ha sollevato eccezioni tese ad invalidare l’accordo in oggetto, ma non l’eccezione del mancato potere di rappresentanza del suo presidente, il che implica che si è considerata vincolata dalla sua firma. Per questi motivi, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, l’accordo dell’8 maggio 2009 (doc. D) costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF della convenuta nei confronti del reclamante.
5. In prima sede la convenuta ha sollevato eccezioni ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, in merito alle quali il primo giudice non si è espresso. Nella fattispecie occorre quindi annullare la sentenza e rinviare la causa al Pretore per un nuovo giudizio (art. 327 cpv. 3 lett. a CPC). Non si può infatti considerare la causa matura per una decisione, mancando le sue considerazioni sulle eccezioni sollevate dall’escussa e sulla documentazione da questa a tale scopo prodotta.
6.Il reclamo va quindi parzialmente accolto, nel senso dell’annullamento della decisione impugnata e del rinvio della causa al primo giudice per un nuovo giudizio.
La tassa di giustizia è posta a carico delle parti nel rapporto di ½ per ciascuna, ritenuto che la convenuta si è opposta al reclamo. Compensate le ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1, 106 cpv. 1 e 2 CPC).
Le spese e le ripetibili di prima sede saranno nuovamente fissate con la nuova decisione dal primo giudice, al quale va ricordato che le parti sono rappresentate da patrocinatori.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF e 327 cpv. 3 lett. a CPC
pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, la decisone dell’8 gennaio 2013 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (__________), è annullata e la causa gli è rinviata per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 500.--, già anticipata dal reclamante, resta per ½ a suo carico e per ½ è posta a carico di CO 1. Compensate le ripetibili.
3. Notificazione a:
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 100'000.-- contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).