Incarto n. 14.2013.207
Lugano 5 dicembre 2013 FP/sl/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza del 22 luglio 2013 da
CO 1
contro
RE 1
istanza sulla quale il Pretore __________, con sentenza del 30 ottobre 2013 (inc. n. SO.2013.3117) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì, 31 ottobre 2013
alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1, che con reclamo del
15 novembre 2013 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato, il suo credito essendo
stato saldato;
premesso che con disposizione ordinatoria presidenziale del 18 novembre 2013
al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione __________, CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 171.20 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 9 ottobre 2013 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 30 ottobre 2013 il Pretore __________, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo dal 31 ottobre 2013 alle ore 10.00.
¨
D. Con il reclamo RE 1 – in estrema sintesi – asserisce di avere saldato l’esecuzione in oggetto, producendo una ricevuta dell’Ufficio esecuzione __________ del 4 novembre 2013 relativa al versamento di fr. 322.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. 4). Il reclamante rileva dipoi – tra l’altro – di avere pure proceduto a saldare tutte le esecuzioni rispettivamente gli attestati di carenza beni ancora pendenti (doc. 8 e 9), ad eccezione delle esecuzioni n. __________ e n. __________, per le quali ha tuttavia trovato un accordo di rateizzazione con il rispettivo creditore (doc. 10 e 11).
Considerando
in diritto:
1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l’insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG II, 2a ed., Basilea 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed., Berna 2008, § 36 n. 58 pag. 334/335, § 38 n. 14 pag. 347).
b) Nel caso in esame, il reclamante ha prodotto una ricevuta del 4 novembre 2013 dell’UE __________ relativa al versamento di fr. 322.20 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante, per cui avendo provato di avere saldato il suo debito nei confronti della procedente posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione __________ al 4 dicembre 2013 si evince – per quanto qui di rilievo – che nei confronti del reclamante sono ancora pendenti due procedure esecutive sfociate in altrettante comminatorie di fallimento – l’esecuzione n. __________ per uno scoperto di fr. 782.90 e l’esecuzione n. __________ per uno scoperto di fr. 3'333.70 – debiti che tuttavia hanno formato oggetto di un accordo di pagamento rateale con il rispettivo creditore (doc. 10 e 11). Il 14 novembre 2013 (v. plico doc. 9) il reclamante ha versato all’Ufficio esecuzione __________ la somma complessiva di fr. 14'111.90 a saldo di altre 19 esecuzioni (compresi gli ACB ammontanti a fr. 3'244.80 ). Orbene, a prescindere dalle due esecuzioni ancora pendenti e per il cui pagamento è stato trovato – come visto – un accordo tra creditori e debitore, ben si può ritenere che il reclamante dispone di sufficiente liquidità per far fronte ai suoi impegni (cfr. anche doc. 7), che la situazione finanziaria non stia peggiorando e che il mancato pagamento di debiti accertati è stato un evento di natura transitoria (cfr. SJZ 99 (2003) n. 13 pag. 308). Va poi ricordato che, secondo giurisprudenza e dottrina, non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità. La ratio legis dell’art. 174 LEF è infatti quella di evitare il fallimento quando il debitore sembra capace di sopravvivere economicamente e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2 con rif.). Nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il presupposto della solvibilità può essere considerato reso sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.
2. Il reclamo è accolto.
La tassa di giustizia è posta in ambo le sedi a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento del 30 ottobre 2013 pronunciata dal Pretore __________ (inc. n. SO.2013.3117) nei confronti di RE 1, __________, è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio fallimenti __________, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE 1.
III. Notificazione:
- RE 1, __________;
- CO 1, __________;
- Ufficio fallimenti __________, __________;
- Ufficio di esecuzione __________, __________;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, __________;
- Ufficio del Registro fondiario __________, __________.
Comunicazione alla Pretura __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).