Incarto n. 14.2013.162
Lugano 24 gennaio 2014 B/ww/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul reclamo presentato il 25 settembre 2013 da
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
nella causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente dall’istanza del 10 giugno 2013 presentata nei confronti di
CO 1 patrocinato dall’ PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ del 18 settembre 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio per il pagamento di fr. 200'000.-- oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del
13 settembre 2013 (inc. n. SO.2013.2467) ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 400.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a suo
carico, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 3'500.-- a titolo di ripetibili.”
Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
del 25 settembre 2013 postula l’accoglimento dell’istanza;
viste le osservazioni 16 ottobre 2013, la replica del 25 ottobre 2013 e la duplica del 6
novembre 2013;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 18 settembre dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 200'000.-- oltre interessi al 5% dal 27 luglio 2012, indicando quale titolo di credito: “Attestato di ricevuta del 21 giugno 2011”.
Interpostavi tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. L’istante fonda la sua pretesa su una dichiarazione del 21 giugno 2011, denominata “Attestato di ricevuta”, sottoscritta da CO 1 del seguente tenore (doc. A):
“Io sottoscritto, CO 1, nato a M__________ il 3 gennaio 1967 riconosco con la presente di aver ricevuto dal signor RE 1, nato a __________ (DE) il 20 settembre 1989 la somma di:
200'000.-- (duecentomila franchi svizzeri)
Questo importo è da utilizzare per la domanda di costruzione sulle particelle __________, __________, __________,__________, __________ di __________ di proprietà del sig.RE 1 Mi obbligo incondizionatamente a restituire la stessa somma entro dieci giorni a prima richiesta del signor RE 1
Per accettazione:
CO 1 (firma)”
Con scritto del 20 luglio 2012 il procedente ha chiesto all’escusso la restituzione dell’importo di fr. 200'000.-- entro il 27 luglio 2012 (doc. B).
C. All’udienza di discussione il convenuto si è opposto all’istanza, rilevando che RE 1 il 18 luglio 2012 aveva sporto denuncia penale al Ministero pubblico nei suoi confronti in relazione alla dichiarazione in oggetto, tra l’altro, per corruzione passiva (doc. 1) - reato la cui sussistenza egli aveva contestato – con la conseguenza che anche RE 1 era indagato, ma per corruzione attiva (doc. 3). CO 1 ha asserito che l’attestato di ricevuta doc. A era stato ritenuto un documento fondamentale nell’ambito del procedimento penale e che la sua natura non era per nulla chiara. Il citato documento era stato determinante per la conferma dell’ordine della sua carcerazione (doc. 2). Se la contestata tesi dell’istante fosse stata confermata al termine del procedimento penale, lo scritto doc. A avrebbe dovuto essere dichiarato nullo ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO, essendo il risultato di un reato di corruzione.
Con la replica l’istante ha contestato le allegazioni del convenuto, asserendo che la dichiarazione doc. A costituisce un riconoscimento di debito chiaro ed esplicito, con il quale il convenuto si è obbligato senza riserva alcuna a restituire l’importo posto in esecuzione. Secondo il procedente si tratta di un riconoscimento di debito astratto ai sensi dell’art. 17 CO, per cui non occorreva far riferimento alla causale sottostante e nemmeno giustificare la tempistica della richiesta (doc. F, G e H).
Con la duplica il convenuto ha puntualizzato che l’istante non aveva contestato di essere indagato per corruzione attiva in relazione all’importo di fr. 200'000.--, di cui chiedeva la restituzione.
D. Con decisione del 13 settembre 2013 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza avendo ritenuto sufficientemente verosimile l’eccezione di nullità del doc. A ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO sollevata dall’escusso, ciò essendo pendenti procedimenti penali sia a carico di CO 1 a titolo, tra l’altro, di corruzione passiva, sia a carico di RE 1 per conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e corruzione attiva.
E. Con il reclamo in oggetto RE 1 sostiene che il primo giudice ha omesso di considerare che l’escusso non aveva sollevato alcuna eccezione di nullità, essendosi limitato a segnalare al Pretore, in modo strumentalmente errato, di essere stato denunciato per corruzione passiva con riferimento alla dazione di fr. 200'000.--risalente al 21 giugno 2011. Il reclamante rileva che il convenuto aveva subito contestato la sussistenza di un reato, sicché il negozio giuridico in esame non può essere considerato nullo ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO.
F. Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto:
1. Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l'altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2. Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'errata applicazione del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. Per l’art. 326 cpv. 1 CPC in sede di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. I doc. da 5 a 8 prodotti dal convenuto con le sue osservazioni al reclamo così come eventuali nuove allegazioni vanno di conseguenza estromessi dall’incarto.
4. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione.
4.1. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 136 III 627 consid. 2 pag. 629, 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
4.2. Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità tra il creditore, il debitore ed il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti (cfr. Cometta, op. cit., pag. 331; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG I, 2a ed., Basilea 2010, n. 50 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 73 ad art. 82 e n. 68 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c).
4.3. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 pag. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 pag. 481).
4.4. L’attestato di ricevuta del 21 giugno 2011, di cui al doc. A, con cui
il convenuto si è obbligato a restituire incondizionatamente al reclamante la somma di fr. 200'000.-entro 10 giorni dalla prima richiesta costituisce, in via di principio, valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF.
5. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, consid. 4; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, op. cit., n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., pag. 350; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).
Dai documenti prodotti dal convenuto emerge che RE 1 il 18 luglio 2012 ha presentato al Ministero pubblico una denuncia penale nei confronti del convenuto, tra l’altro per corruzione passiva (doc. 1). Dal verbale di audizione e di decisione del 4 ottobre 2012, con cui è stata ordinata la carcerazione preventiva di CO 1 (doc. 2 pag. 4), si evince che in relazione al versamento di fr. 200'000.-- a favore di quest’ultimo da parte di RE 1 (nell’imminenza della firma dell’atto di compravendita del 21 giugno 2012 delle particelle __________ RFD di __________), l’autorità giudiziaria ha ritenuto che in base alle dichiarazioni rese a verbale dallo stesso RE 1 (che appariva credibile poiché così agendo si era dichiarato coinvolto nei fatti, tanto da essere pure imputato per corruzione attiva, cfr. doc. 3), alle affermazioni dello stesso CO 1, alla facoltà di chiedere la restituzione a prima richiesta e al contenuto dell’attestato di ricevuta chiaramente riferito alla domanda di costruzione sulle particelle compravendute, tenuto conto anche delle modalità di versamento in contanti, vi sono forti indizi del reato di corruzione passiva. Orbene il fatto che le parti e in particolare il convenuto contestino i reati a loro imputati è nella fattispecie irrilevante. Determinante è che il procedimento penale è incontestatamente ancora in corso e che l’attestato di ricevuta doc. A in esame costituisce uno dei documenti principali della vertenza, sul cui significato il procedimento penale è chiamato a far chiarezza. Ciò porta a concludere che il convenuto ha reso sufficientemente verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, che l’obbligo di restituzione dell’importo di fr. 200'000.-- contenuto nell’attestato di ricevuta doc. A non costituisce un riconoscimento di debito astratto, estraneo al procedimento penale in corso, bensì un documento fondato su un atto giuridico che, se oggetto di reato, potrebbe risultare nullo ai sensi dell’art. 20 cpv. 1 CO, che sancisce con la nullità un contratto avente per oggetto una cosa contraria alle leggi. A ragione il primo giudice ha quindi respinto l’istanza.
Ne consegue la reiezione del reclamo.
Tassa di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è posta a carico di RE 1, il quale rifonderà a CO 1 fr. 2'500.-- per ripetibili.
3. Notificazione a:
-
-.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 200'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).