Incarto n. 14.2012.99
Lugano 21 agosto 2012 B/fp/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 14 maggio 2012 da
RE 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio dell’8/9 maggio 2012 per il pagamento di fr. 7'782.10 oltre interessi e spese;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 13 giugno 2012 (SO.2012.334) ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta
al precetto esecutivo n. __________ dell’8.5.2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, è respinta in via provvisoria limitatamente all’importo di fr. 934.90
oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2012 su fr. 203.30, dal 28 febbraio 2012 su
fr. 528.30 e dal 31 marzo 2012 su fr. 203.30.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 300.--, da anticipare dalla
parte istante, e le spese esecutive di fr. 73.-sono poste a carico di CO 1
in ragione di 1/10 e per la rimanenza sono a carico di RE 1, la quale
rifonderà a controparte fr. 300.-- a titolo di indennità.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo
20 giugno 2012 postula l’accoglimento dell’istanza per l’importo di fr. 2'205.10
oltre interessi al 5% dal 1. aprile 2012, protestate spese e ripetibili;
preso atto che controparte non ha presentato osservazioni;
ritenuto
In fatto:
A. Con PE n. __________ dell’8/9 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di: 1) fr. 7’132.10 oltre interessi al 5% dal 1. gennaio 2012 e 2) fr. 650.--, indicando quale titolo di credito: “1) Rata sentenza 15.03.2012 (inc. SO.2012.94 – 772849) fr. 5'000.-- - Diff. 20% Stip. Gennaio-Febbraio-Marzo 2012 Sentenza c.s. Frs. 2'132.10; 2) Spese precetto + precedente precetto + Comm. Fallimento.”
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. L’istante fonda la sua pretesa su un accordo transattivo raggiunto dalle parti durante l’udienza di discussione del 15 marzo 2012 nell’ambito di una precedente procedura esecutiva (inc. SO.2012.994), che prevedeva, tra l’altro, quanto segue: “A tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa relativa allo stipendio del mese di novembre 2011, dicembre 2011 e tredicesima 2011 CO 1 versa a RE 1, sul conto corrente bancario del signor RA 1 (Credit Suisse Lugano, conto no. __________) l’importo di frs. 10'000.00 secondo le seguenti modalità:
frs. 5'000.00 entro il 30 aprile 2012;
frs. 5'000.00 entro il 30 giugno 2012” (doc A).
L’istante ha rilevato che fr. 5'000.-- corrispondono alla prima rata del predetto accordo transattivo, mentre fr. 2'132.10 corrispondono al 20% dello stipendio netto per i mesi da gennaio a marzo 2012: fr. 5'700.-- x 3 mesi = fr. 17'100.-- dedotte le indennità versate dall’assicurazione malattia per fr. 14'780.-- (fr. 5'035.-- gennaio 2012, fr. 4'710.-- febbraio 2012, fr. 5'035.-- marzo 2012 = fr. 2'320.-- lordi, dedotti gli oneri sociali AVS 5.15%, AD 1.10%, LAINF 1.16%; cassa malati 0.69%).
C. Con le sue osservazioni del 25 maggio 2012 la convenuta si è opposta all’istanza rilevando di avere effettuato il pagamento dell’importo di fr. 5'000.--.
Con la replica del 5 giugno 2012 l’istante si è riconfermata nella sua domanda.
Con la duplica dell’11 giugno 2012 la convenuta ha asserito che secondo il regolamento aziendale, a partire dal 31. giorno, l’indennità giornaliera sarebbe pari al 90% del salario assicurato, per cui sarebbe debitrice nei confronti dell’istante del 10% del suo ultimo salario.
D. Con decisione 13 giugno 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord ha accolto parzialmente l’istanza,
argomentando che, nonostante l’istante abbia omesso di produrre il contratto di lavoro, dall’insieme della documentazione agli atti e dal tenore degli allegati scritti emerge l’esistenza di un riconoscimento di debito per il pagamento di un salario mensile lordo di fr. 5'700.--. Inoltre dall’accordo transattivo del 15 marzo 2012 risulta un riconoscimento di debito per fr. 10'000.-- pagabili in due rate di fr. 5'000.-- ciascuna alle scadenze 30 aprile 2012 e 30 giugno 2012. Dai documenti prodotti non emerge invece alcun riconoscimento di debito per l’importo di fr. 650.-- chiesti per le spese esecutive. In merito alle pretese salariali, in prima sede è stato rilevato che l’importo netto a cui la dipendente ha diritto in caso di malattia ammonta a fr. 5'238.30 mensili (fr. 5'700.-- lordi, dedotti AVS 5.15%, LAINF 1.16%, AD 1.1%, CM 0.69%), ovvero a complessivi fr. 15'714.90 netti per il periodo gennaio-marzo 2012. Per tale periodo risulta che l’istante ha percepito indennità dall’assicurazione malattia per fr. 14'780.--, ciò che comporta un credito a suo favore di fr. 934.90 oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2012 su fr. 203.30 (fr. 5'238.30 – 5'035.--), dal febbraio 2012 su fr. 528.30 (fr. 5'238.30 – 4'710.--) e dal 31 marzo 2012 su fr. 203.30 (fr. 5'238.30 – 5'035.--). Il primo giudice ha poi considerato l’avvenuto pagamento di fr. 5'000.-- valuta 30 aprile 2012, per cui il rigetto provvisorio dell’opposizione è stato concesso limitatamente a fr. 934.90 oltre interessi del 5% dal 31 gennaio 2012 su fr. 203.30, dal 28 febbraio 2012 su fr. 528.30 e dal 31 marzo 2012 su fr. 203.30.
E. Con il reclamo RE 1 limita la sua pretesa originaria ammontante a fr. 7'782.10 a fr. 2'132.10 oltre a fr. 73.-- per le spese del precetto esecutivo, avendo tenuto conto della prima rata di fr. 5'000.-- versata dalla convenuta e la non ammissione da parte del primo giudice dell’importo di fr. 650.- per spese esecutive. La reclamante calcola come segue l’importo richiesto: fr. 2'132.10 quale differenza dello stipendiio mensile di fr. 5'700.-- per 3 mesi, ossia fr. 17'100.- dedotte le indennità versate dall’Assicurazione malattia, ossia fr. 5'035.-- per gennaio 2012, fr. 4'710.-- per febbraio 2012 e fr. 5'035.-- per marzo 2012, complessivamente fr. 14'780.--, per giungere all’importo di fr. 2'320.--, da cui ha dedotto:
- AVS 5.15% su fr. 2'320.--, ossia fr. 119.50,
- AD 1.10% su fr. 2'320.--, ossia fr. 25.50,
- LAINF 1.16% su fr. 2'320.--, ossia fr. 26.90,
- Cassa malati 0.69% su fr. 2'320.--, ossia fr. 16.--,
complessivamente fr. 187.90, che dedotto da fr. 2'320.--, dà fr. 2'132.10.
Secondo la reclamante il saldo dello stipendio netto dovuto ammonterebbe pertanto a fr. 2'132.10 oltre a fr. 73.-- per le spese del precetto esecutivo, complessivamente fr. 2'205.10.
L’istante sostiene che il primo giudice non ha tenuto conto della lettera del 16 aprile 2012 della fiduciaria della convenuta, Contam SA, in cui è stato confermato che “per quanto concerne l’ammontare prospettato sul I° trimestre 2012 dal Dr. Antonio Petrassi e complessivamente quantificato in fr. 2'320.-- va precisato che gli importi si intendono come lordi della parte stipendi rappresentativa del 20%....”. Inoltre non è stato considerato il verbale di udienza del 15 marzo 2012, in cui la convenuta ha ammesso che “la signora figura ancora alle dipendenze della CO 1, di conseguenza l’80% dello stipendio è preso a carico all’assicurazione e fintanto che la signora sarà in malattia l’assicurazione pagherà l’80% e il datore di lavoro il 20%”. L’istante rileva poi che in prima sede non è stato tenuto conto delle norme di carattere imperativo della AVS al 1. gennaio 2012, secondo le quali non fanno parte del salario determinante le prestazioni assicurative in caso d’infortunio, malattia o invalidità.
Considerando
In diritto:
1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza.
Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:
a. l’applicazione errata del diritto,
b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).
5. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).
Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).
L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed. 2010, n. 25 ad art. 82 LEF).
La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).
Il contratto di lavoro è un contratto sinallagmatico che, sottoscritto dal datore di lavoro, autorizza a concedere il rigetto provvisorio dell’opposizione per il salario ivi indicato, dedotti gli oneri sociali (Staehelin, op. cit., n. 126 ad art. 82).
Nel presente caso la reclamante contesta il conteggio eseguito dal primo giudice, il quale ha dedotto dal suo salario mensile lordo di fr. 5'700.-- i contributi AVS, LAINF, AD e CM, giungendo pertanto ad un salario netto mensile di fr. 5'230.30, complessivamente di Fr. 15’714.90 per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, da cui ha poi dedotto le indennità versate dall’Assicurazione malattia per i tre predetti mesi di complessivamente fr. 14'780.--, concedendo il rigetto provvisorio dell’opposizione per fr. 934.90 oltre interessi.
Orbene nel caso di specie l’80% del salario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012, per un importo complessivo di fr. 14'780.--, è stato versato alla reclamante
dall’Assicurazione malattia. Secondo l’art. 6 cpv. 2 lett. b dell’Ordinanaza sull’assicurazione per la vecchaia e per i superstiti (cfr. OAVS, RS 831.101) non sono considerate reddito proveniente da attività lucrativa le prestazioni di assicurazione in caso d’infortunio, malattia o invalidità, per cui non va versato il contributo AVS su tali importi. Lo stesso vale per i contributi AD (cfr. LADI art. 3 cpv. 1, RS 837.0) e LAINF (cfr. art. 92 cpv. 1 LAINF, RS 832.20; art. 22 cpv. 1e2e art. 115 cpv. 1 OAINF, RS 832.202) regolamentati sulla base del disciplinamento dell’AVS. In mancanza di elementi che dovevano essere prodotti dalla datrice di lavoro non si riconosce alcuna deduzione per la Cassa malati sul salario dell’80% versato per i predetti mesi di gennaio, febbraio e marzo 2012. Ne consegue che il conteggio eseguito in prima sede è errato, le deduzioni per AVS, AD, LAINF e CM potendo essere effettuate, come del resto preteso dallla reclamante, solo sull’importo residuo del 20%. Dallo stipendio lordo per gennaio, febbraio e marzo 2012 ammontante a fr. 17'100.-- vanno pertanto dedotte le indennità versate dalla Cassa malati per gennaio, febbraio e marzo 2012 ammontanti a fr. 14'780.--, per giungere all’importo di fr. 2’320.--. Solo su questo importo possono essere effettuate dalla datrice di lavoro le deduzioni per gli oneri sociali, ossia:
./. AVS 5.15% su fr. 2'320.-- = fr. 119.50
./. AD 1.10% su fr. 2'320.-- = fr. 25.50
./. LAINF 1.16% su fr. 2'320.-- = fr. 26.90
./. Cassa Malati 0.69% su fr. 2'320.-- = fr. 16.00
&r. 187.90
Il rigetto provvisorio dell’opposizione va quindi concesso per fr. 2'132.10 oltre interessi al 5% dal 20 aprile 2012, ultimo termine di pagamento concesso dalla reclamante alla datrice di lavoro con scritto del 12 aprile 2012 (doc. L), come pure per le spese di emissione del precetto esecutivo, ancorché con riferimento alla parte del credito posto in esecuzione, oggetto di rigetto dell’opposzione, ossia per fr. 60.- (anziché fr. 73.- come richiesto dalla reclamante), importo che l’Ufficio di esecuzione e fallimenti avrebbe potuto sulla base all’art. 16 OTLEF esigere per una pretesa di fr. 2'132.10 (sul tema, cfr. staehelin, op. cit. n. 67 ad art. 84).
6.Il reclamo va pertanto parzialmente accolto.
Le spese processuali e le ripetibili seguono la reciproca soccombenza in prima sede e la pressoché completa soccombenza della convenuta in sede di reclamo (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi,
pronuncia:
I. Il reclamo è parzialmente accolto.
“1. L’istanza 14 maggio 2012 di RE 1,
__________, è parzialmente accolta. Di conseguenza,
l’opposizione interposta da CO 1, __________
al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Mendrisio, è rigettata in via provvisoria
limitatamente a fr. 2'132.10 oltre interessi al 5% dal
20 aprile 2012 e a fr. 60.- per spese esecutive.
2. La tassa di giustizia per complessivi fr. 300.--,
da anticipare dalla parte istante, è posta per 1/4 a carico
CO 1 e per 3/4 a carico di RE 1,
la quale rifonderà a CO 1 fr. 150.-- a titolo
di ripetibili ridotte.”
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.--,
già anticipata dalla reclamante, è posta a carico di
CO 1, la quale rifonderà a RE 1
fr. 200.-a titolo di ripetbili.
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2'205.--, non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questiione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).