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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.06.2012 14.2012.69

June 15, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,873 words·~9 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione. Censure dirette contro la decisione giudiziaria posta a fondamento della domanda di rigetto. Inammissibilità del reclamo

Full text

Incarto n. 14.2012.69

Lugano 15 giugno 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecanceliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza           29 marzo 2012 da

CO 1  

  contro  

RE 1 rappresentata da RA 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta ai precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, notificati in data 7 e 8 marzo 2012 per l’importo di fr. 5'283.50 oltre interessi e spese;

istanza (parzialmente) accolta dal Pretore della Giurisdizione di __________ con decisione del 3 maggio 2012 (SO.2012.213);

sentenza impugnata da RA 1 per sé e per la RE 1, con reclamo dell’11 maggio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                          che con precetti esecutivi n. __________ del 5/7.3.2012 e n. __________ del 5/8.3.2012 l’avv. CO 1 ha escusso la RE 1, facendoli notificare ai singoli eredi, ovvero a RA 1 (precetto esecutivo n. __________) e a __________ D__________ (precetto esecutivo n. __________) e indicando in entrambi come debitrice solidale la stessa comunione ereditaria;

                                         che come titolo del credito l’avv. CO 1 ha sempre indicato la nota spese e competenze del 15 aprile 2011;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte di RA 1 e di __________ D__________ ai relativi precetti esecutivi, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di __________;

                                         che l’istante ha fondato la propria domanda sulla sentenza 25 maggio 2011 del Pretore di __________, con la quale veniva approvata, per complessivi fr. 5'283.50, la nota d’onorario e spese 15 aprile 2011 dello stesso procedente nella sua veste di notaio divisore designato nell’ambito della RE 1 (doc. D, dispositivo n.2§ con riferimento al doc. C);

                                         che in occasione dell’udienza del 30 aprile 2012 __________ D__________, in rappresentanza di __________ D__________ (doc. 1), si è opposto all’istanza, chiedendo in ogni modo che l’istante proceda all’incasso dell’intero importo posto in esecuzione nei confronti del coerede RA 1, il quale occupa parte degli immobili della successione e riceve abusivamente le relative pigioni;

                                         che, dal canto, suo RA 1 ha pure chiesto la reiezione dell’istanza, osservando di non essere intenzionato a pagare una nota d’onorario per un’attività svolta in modo non corretto dal notaio divisore/esecutore testamentario avv. CO 1, rilevando di essersi a suo tempo lamentato presso l’avv. __________ B__________ per l’operato della persona in causa e contestando, in ogni modo, le affermazioni della coerede __________ D__________;

                                         che RA 1 ha altresì soggiunto di avere sempre fatto tutto quanto richiestogli dall’avv. CO 1, per poi ricordare che in data 21 aprile 2010 era stato effettuato un pagamento di fr. 5’000.- a favore dello stesso avv. CO 1 ritenuto in ogni modo che quanto da questi fatto in seguito si è rivelato del tutto inutile e dannoso, per cui non vi è diritto a un onorario, ritenuto altresì che prima del pagamento di fr. 5'000.all’esecutore testamentario era stato versato un ulteriore acconto di fr. 4'000.-;

                                         che con decisione del 3 maggio 2012 il Pretore della Giurisdizione di __________ ha (parzialmente) accolto l’istanza, qualificando la documentazione esibita dal procedente, segnatamente la sentenza 25 maggio 2011 di cui al doc. D, titolo di rigetto definitivo ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui la nota spese e competenze per complessivi fr. 5'283.50 dell’avv. CO 1, una volta approvata, è stata posta a carico della successione, vale a dire della Comunione ereditaria composta dai suoi due membri __________ D__________ e RA 1 (v. art. 486 cpv. 2 CPC-TI), nei confronti della quale è stata correttamente promossa esecuzione ex art. 49 LEF per beni patrimoniali riguardanti la stessa successione;

                                         che egli ha però fatto decorrere gli interessi dal 25 giugno 2011, data del passaggio in giudicato della sentenza 25 maggio 2011, e non quindi dal giorno in cui tale decisione è stata presa; 

                                         che, a loro volta, ha puntualizzato il primo giudice, i singoli eredi non hanno sollevato nessuna eccezione suscettibile di invalidare la pretesa posta in esecuzione, segnatamente non hanno né addotto, né dimostrato che dopo l’emanazione della decisione del 25 maggio 2011 il debito sia stato estinto o il termine di pagamento prorogato o che sia intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF);

                                         che per quanto riguarda in particolare le argomentazioni di RA 1, ha proseguito il Pretore, esse avrebbero dovuto con ogni evidenza essere esposte, semmai, in sede di appellazione contro la tassazione della nota di onorario (art. 486 cpv. 1 CPC/TI) - ciò che però non è avvenuto - non competendo al giudice del rigetto la verifica, dal profilo della sua correttezza materiale, del titolo di rigetto sul quale l’escutente ha fondato la propria domanda;

                                         che contro tale sentenza RA 1, sia nella sua qualità di erede sua come rappresentante della RE 1, è insorto con reclamo dell’11 maggio 2012, dissentendo dall’argomentazione del primo giudice secondo cui egli avrebbe dovuto contestare la nota spese e competenze dell’avv. CO 1 mediante appellazione contro la tassazione di tale nota, essendosi egli invece attivato altrimenti, ovvero dapprima approntando il 3 aprile 2011 una lettera da inviare per raccomandata all’avv. CO 1 con copia alla Pretura di __________ nella quale dichiarava testualmente di contestare in partenza ogni sua pretesa (doc. A annesso al reclamo);

                                         che tale lettera, ha puntualizzato l’insorgente, è stata sottoposta preventivamente all’attenzione del suo legale di allora avv. __________ B__________, con preghiera di comunicargli se poteva inviarla al Pretore, ricordandogli come già in passato, anche nello studio, egli gli avesse espresso la sua volontà di opporsi ad ogni richiesta di pagamento nei confronti della comunione ereditaria, al che questi gli ha risposto di no, adducendo sempre nello studio che sarebbe sempre stato possibile contestare una eventuale fattura in futuro e, riferendosi specificatamente alla lettera, che non era sua intenzione formulare osservazioni di nessun genere alla nota professionale in rassegna (doc. C annesso al reclamo), di modo che per finire egli ha creduto al suo avvocato, rinunciando a inoltrare la lettera alla Pretura;

                                         che a tale proposito a più riprese egli avrebbe cercato di raggiungere telefonicamente l’avv. CO 1 per significarli il suo disaccordo, senza però riuscire nell’intento, dato che questi gli ha fatto sapere che non desiderava più conferire con lui;

                                         che il 2 settembre 2011, sempre secondo l’insorgente, egli ha nuovamente scritto all’avv. __________ B__________ per manifestargli l’intenzione di non pagare (doc. B), al che questi gli avrebbe risposto ancora una volta di pagare, opinione che però egli non ha condiviso;  

                                         che, ciò posto, egli ha concluso, si giustifica sia l’annullamento della decisione di rigetto dell’opposizione, sia l’annullamento della sentenza del 25 maggio 2011;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che in base all’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che, nella fattispecie, non vi è dubbio che la sentenza emanata il 25 maggio 2011 dal Pretore della Giurisdizione di __________ - passata in giudicato, come rilevabile dall’attestazione 5 marzo 2012 in calce alla medesima - costituisce titolo di rigetto definitivo ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui nella relativa procedura di divisione ereditaria delle sostanze relitte dai defunti RE 1 è stata approvata, in applicazione dell’art. 486 cpv. 1 CPC-TI - fatta salva l’appellazione alla camera civile di appello se contestata dalle parti - per complessivi fr. 5'283.50, la nota d’onorario e spese emessa in data 15 aprile 2011 dal notaio divisore avv. CO 1, designato in tale veste con decreto 25 maggio 2010 dalla stessa Pretura, e più precisamente nella misura in cui detto importo è stato posto a carico della successione in applicazione dell’art. 486 cpv. 2 CPC-TI (doc. D, dispositivo n. 2§);

                                         che, del resto, l’insorgente non lo contesta;

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o che il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                         che il reclamante non si avvale però di nessuna delle menzionate eccezioni, proponendosi per contro di opporsi al giudizio impugnato con argomentazioni che riguardano il merito della decisione sulla quale l’escutente ha fondato la propria istanza, argomentazioni che, come correttamente sottolineato dal Pretore, andavano con ogni evidenza fatte valere inoltrando appello contro la tassazione della nota di onorario del notaio divisore, così come previsto dall’art. 486 cpv. 1 CPC-TI;

                                         che, contrariamente a quanto preteso nel reclamo, i documenti prodotti con il gravame - peraltro per la prima volta in questa sede in disattenzione del principio secondo cui nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC) - ossia gli scritti con i quali egli intendeva farsi promotore rivolgendosi al suo avvocato di allora per manifestare il suo dissenso di fronte alla nota professionale in rassegna, non hanno in alcun modo supplito alla mancata presentazione dell’appello avverso il dispositivo n. 2§ della sentenza 25 maggio 2011, che ha fissato in fr. 5'283.50 il compenso del notaio divisore;

                                         che non competendo pertanto al giudice del rigetto verificare la correttezza, dal profilo materiale, della decisione giudiziaria posta a fondamento della domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, ne discende in definitiva l’inammissibilità del rimedio sia in quanto diretto contro la decisione di rigetto definitivo dell’opposizione, sia - a maggior ragione - in quanto diretto contro la sentenza (definitiva) del 25 maggio 2011;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti carico della parte reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LE, 48, 61 cpv. 1 e106 cpv. 1 CPC,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 350.-, anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

                                   3.   Notificazione a:

- - - __________.

                                         Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici:

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'283.50, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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