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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 06.07.2012 14.2012.64

July 6, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,006 words·~15 min·2

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione fondato sul dispositivo di una decisione giudiziaria civile relativo alle spese processuali

Full text

Incarto n. 14.2012.64

Lugano 6 luglio 2012 FP/ec/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 dicembre 2011 presentata da

RE 1 patrocinato dallo studio legale __________  

contro  

CO 1 patrocinata dall’__________  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, notificato in data 10 dicembre 2011 per il pagamento di fr. 4'439.- oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo del Ceresio con decisione del 13/23 aprile 2012, limitatamente a fr. 2'164.- oltre interessi e spese (inc. n. 183/2011);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 4 maggio 2012;

richiamato il decreto 7 maggio 2012 con il quale il presidente di questa Camera ha

concesso al reclamo effetto sospensivo;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

A.     Con precetto esecutivo n. __________ del 9/10.12.2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 – menzionando quale condebitore solidale __________ R__________ – per il pagamento di fr. 4'439.-oltre interessi e spese (doc. B). Quale titolo del credito l’escutente ha indicato :

“Rimborso tasse e spese di giustizia, spese peritali, ripetibili di Pretura e del Tribunale d’appello, come da Sentenza 29.04.2009 Pretura di Lugano (incarto no. OA.2004.804); come da Sentenza 18.07.2011 della Prima Camera civile del Tribunale d’appello (incarto no. 11.2009.84); come da Sentenza 3.10.2011 Prima Corte di diritto civile del Tribunale federale”;

                                         Interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 19 dicembre 2011 la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio, limitatamente a fr. 2'164.- oltre interessi e spese.

                                  B.   La parte istante ha anzitutto fondato la propria domanda sulla sentenza 29 aprile 2009 (doc. C), con il quale il Pretore del Distretto di Lugano - accolta parzialmente la petizione da essa promossa in data 6 dicembre 2004 contro RE 1 e __________ R__________ e ordinato all’Ufficiale del registro Fondiario di Mendrisio l’iscrizione in via definitiva di un’ipoteca legale per l’importo di fr. 74'282.- oltre interessi a carico del mappale no. __________ RFD Arogno di proprietà in ragione di metà ciascuno dei convenuti e a favore dell’attrice, già annotata in via provvisoria nel novembre 2004 per l’importo di fr. 183'797.60 (inc. n. DI.2004.1098) – ha statuito, per quanto riguarda gli oneri processuali, nel modo seguente:

                                     “2.     La tassa di giustizia in fr. 5'000.- (cinquemila) e le spese,  incluse quelle della procedura di annotazione dell’ipoteca provvisoria (inc. DI.2004.1089), da anticipare dalla parte attrice, restano a suo carico nella misura di 3/5, e sono poste in solido a carico dei convenuti per i rimanenti 2/5. L’attrice rifonderà inoltre solidalmente ai convenuti l’importo di fr. 5'000.- (cinquemila) a titolo di ripetibili parziali.”

                                         Premesso di avere anticipato spese giudiziarie pari a fr. 5'410.- (doc. F), segnatamente fr. 120.- per spese diverse l’1.9.2011, fr. 165.00 per spese giudiziarie l’1.9.2011, fr. 50.- per spese giudiziarie il 29.9.2004, fr. 50.- per spese diverse il 14.5.2008,        fr. 25.- per spese diverse il 14.5.2008 e fr. 5'000.- per spese peritali l’8.11.2007, l’istante ha per finire ritenuto che, in base alla suddetta sentenza, la convenuta deve rifonderle - in solido con il marito - 2/5 di tali spese, ovvero fr. 2'164.-. In ragione dell’anticipo di fr. 5'000.- da lei effettuato a titolo di di tasse di giustizia, ne discende l’obbligo della convenuta di versarle ulteriori fr. 2'000.-. Da qui un saldo a suo favore di fr. 4'164.-, su cui imputare la somma di fr. 5'000.- spettante alla controparte a titolo di ripetibili parziali, il che porta a un credito a favore della parte convenuta di fr. 836.-.

                                  C.   Nel fondare la propria domanda, la parte istante ha dipoi prodotto la sentenza emanata il 18 luglio 2011 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello, sfociata nella condanna della convenuta - in solido con il marito __________ R__________ - al pagamento a favore dell’attrice di fr. 3'000.- a seguito della reiezione dell’appello presentato dai convenuti contro la sentenza pretorile di iscrizione dell’ipoteca legale in via definitiva (doc. D, dispositivo n. 2). Da qui, sempre secondo la procedente, un saldo a suo favore di fr. 2'164.- (fr. 3'000.- – fr.  836.-), la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello essendo passata in giudicato, dato che con sentenza del 3 ottobre 2011 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso in materia civile, rispettivamente ha respinto il ricorso sussidiario in materia costituzionale dei convenuti (doc. E).

                                  D.   Chiamata a esprimersi, la convenuta – unitamente a __________  R__________, convenuto a sua volta nel parallelo procedimento volto alla reiezione in via definitiva dell’opposizione al precetto esecutivo spiccato nei suoi confronti per il medesimo importo (inc. n. 184/2011) – si è opposta all’accoglimento istanza. Pur non contestando come tale il conteggio elaborato da controparte, la convenuta ha nondimeno rilevato che anche essa, unitamente al marito Gioele, aveva formulato quesiti peritali – accanto alla parte attrice - nell’ambito della causa OA.2004.804. Le spese per tale perizia, ammontanti complessivamente a fr. 10'000.-, ha puntualizzato la convenuta, sono state richieste anticipatamente alle parti in ragione di fr.  5’000.- pro capite con ordinanza pretorile del 5 novembre 2007; ordinanza alla quale essa ha dato seguito, come attestato dalla cedola di versamento allegata. Dovendo l’attrice, ossia la qui istante, sopportare gli oneri processuali conformemente al dispositivo n. 2 della sentenza doc. C nella misura di 3/5, sempre secondo la convenuta, si impone che anche l’anticipo di fr. 5000.- da essa effettuato (unitamente al marito) a titolo di copertura delle spese di perizia, segua la stessa sorte, come avvenuto per la quota parte oggetto di anticipo da parte dell’attrice, ovvero che tale importo sia sopportato dalla qui istante per fr. 3’000.-. Ne deriva pertanto che defalcando fr. 3’000.- dal credito di fr. 2'164.- reclamato dall’istante, è la convenuta che risulta creditrice nei confronti dell’escutente per fr. 836.-, importo di cui se ne chiede l’aggiudicazione in via riconvenzionale, accanto alle ripetibili di fr. 150.-, che il Pretore del Distretto di Lugano ha riconosciuto ai convenuti con l’emanazione dell’ordinanza dell’8 ottobre 2007 (totale a favore degli stessi convenuti: fr. 986.- oltre interessi e spese). Per questo motivo, ha concluso la convenuta, si è proceduto a emettere un precetto esecutivo a carico della ditta CO 1, per fr. 9860.- (recte: fr. 986..-), il che giustifica  pure il rigetto in via definitiva dell’opposizione al relativo precetto, previa condanna dell’istante, in via riconvenzionale, al pagamento di tale importo.

                                  E.   Con osservazioni del 21 febbraio 2012 la parte istante ha anzitutto contestato l’ammissibilità dell’azione riconvenzionale proposta dalla controparte, ritenendo che non vi sia identità procedurale tra le due cause, ossia tra l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio e la richiesta condannatoria presentata dalla convenuta, quest’ultima proponibile soltanto seguendo la  procedura semplificata. La procedente ha dipoi contestato anche l’ammissibilità dell’allegato responsivo inoltrato congiuntamente dai convenuti in relazione alle istanze di rigetto dell’opposizione dirette separatamente nei loro confronti, ritenendo che ognuno dei due soggetti avrebbe invece dovuto prendere posizione, con osservazioni distinte, sull’istanza che li concerne; spettava infatti alla parte istante decidere se, caso mai, convenire congiuntamente o separatamente una parte e non viceversa. In ogni modo, secondo l’escutente, non vi è spazio per riconoscere alla controparte il diritto ad ottenere la proporzionale rifusione della quota parte da essa anticipato per la copertura delle spese peritali, dato che il dispositivo n. 2 della sentenza pretorile (doc. C) parla unicamente delle spese anticipate dall’attrice, e non di quelle anticipate dai convenuti, i quali non hanno pertanto diritto alla rifusione di eventuali oneri da essi anticipati. Soltanto la quota parte di fr. 5'000.anticipata dall’attrice per la nota perizia, è perciò soggetta al dispositivo sugli oneri processuali, di modo che la decisione impugnata deve essere confermata.

                                  F.   Con decisione del 13 aprile 2012 – notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art . 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace del circolo del Ceresio ha accolto l’istanza, senza prendere in considerazione la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, sulla quale ha del resto omesso di determinarsi nei relativi dispositivi. Richiesto dalla convenuta di motivare tale giudizio (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), il Giudice di pace vi ha provveduto in data 23 aprile 2012. In estrema sintesi egli ha ritenuto decisiva la documentazione esibita dalla procedente, segnatamente le decisioni sugli oneri processuali relativi ai singoli procedimenti riguardanti le parti in causa (che ha considerato titoli esecutivi ex art. 80 cpv. 1 LEF), non entrando per conto nel merito delle richieste formulate in via riconvenzionale dalla convenuta, avendole ritenute inammissibili, ancorché, come visto, senza formalizzare tale decisione nei relativi dispositivi. Giacché un’azione rinconvenzionale, come quella presentata dall’escussa, egli ha spiegato, andava proposta seguendo la medesima procedura richiesta per la domanda principale, che nel caso in esame risultava diversa, dato che si è trattato di un’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dall’escutente in procedura sommaria per tacere del fatto che – ha puntualizzato lo stesso giudice – avendo la parte istante presentato due istanze di rigetto dell’opposizione separate per i coniugi R__________, anche questi ultimi avrebbero dovuto produrre le rispettive azioni riconvenzionali separatamente.

                              G.       Contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 4 maggio 2012, chiedendone in via principale l’annullamento con rinvio della causa al primo giudice, e in via subordinata la sua riforma nel senso di respingere l’istanza, protestate spese e ripetibili per entrambe le sedi. L’insorgente si duole anzitutto del fatto che non è dato di sapere per quale ragione l’acconto da lei versato (unitamente al marito Gioele) in data13 novembre 2007 quale anticipo per le spese di perizia, a differenza di quello di pari importo soluto dalla controparte, non sia stato conteggiato ai fini della quantificazione degli oneri processuali da accollare all’una, rispettivamente all’altra parte. Parrebbe, secondo la reclamante, che l’istanza volta alla reiezione dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna sia conseguente al fatto che la domanda riconvenzionale è stata dichiarata inammissibile in quanto inserita all’infuori della procedura sommaria alla quale è soggetta la causa promossa dalla controparte. Si tratta tuttavia, sempre secondo l’insorgente, di un automatismo che non trova giustificazione, dato che anche volendo considerare inammissibile dal profilo procedurale l’azione riconvenzionale in questione, l’istanza di rigetto dell’opposizione non andava ipso iure accolta per questa sola circostanza, trattandosi di due procedimenti distinti. In altri termini, il fatto di non entrare nel merito delle richieste riconvenzionali presentate dalla convenuta, non esimeva il primo giudice dal vagliare il pagamento di fr. 5'000.- che era stato invocato per opporsi all’istanza di rigetto dell’opposizione. Del resto, anche la decisione di considerare semplicemente inammissibile la riconvenzionale, obietta l’insorgente, suscita legittimi interrogativi, ove si consideri che l’allegato 3 febbraio 2012, comprensivo della domanda riconvenzionale, è stato prodotto da persona che non dispone di conoscenze giuridiche particolari; il che avrebbe in ogni modo imposto al Giudice di pace di attivarsi, in modo da sanare, con i correttivi che si imponevano, la carenza procedurale, assegnando ad esempio un termine per produrre due distinti esemplari delle osservazioni. Secondo la reclamante rimane in ogni modo acquisito il fatto che sull’importo di fr. 2'164.- riconosciuto alla procedente, va imputata la somma di fr. 3'000.- corrispondente ai 3/5 dell’anticipo di fr. 5’000.- che essa aveva versato, unitamente al marito, a titolo di copertura delle spese di perizia, oltre che l’altro addendo di fr. 150.- corrispondente alle ripetibili riconosciute dal Pretore con ordinanza dell’8 ottobre 2007; il che comporta già per questo solo motivo la reiezione dell’istanza, a prescindere dalla ricevibilità dell’azione riconvenzionale.

 H.  Chiamata a esprimersi sul reclamo, la parte istante è rimasta

       silente.

considerando

in diritto.

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

a.      l’applicazione errata del diritto

b.      l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                         Nella fattispecie, come correttamente ritenuto dal primo giudice, le sentenze sulle quali la procedente ha fondato la propria istanza, costituiscono senz’altro titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui hanno definito gli oneri processuali e il loro riparto tra le parti in causa (doc. C, dispositivo n. 2 e doc. D dispositivo n. 2). Del resto, nessuno lo contesta. Litigiosa è in questo contesto unicamente la questione a sapere se la parte istante abbia correttamente quantificato la propria pretesa, ossia se l’importo a titolo di rifusione di spese e ripetibili di fr. 2'164.da essa preteso con riferimento alle citate sentenze – importo fatto peraltro proprio dal Giudice di pace - rispecchia effettivamente quanto stabilito al riguardo nei vari gradi di giudizio, segnatamente nel dispositivo n. 2 della sentenza di iscrizione di ipoteca legale del 29 aprile 2009 (doc. C) e nell’ordinanza del l’8 ottobre 2007.

                                   3.   Ora, nella misura in cui l’insorgente postula, in via principale, l’annullamento dell’impugnato giudizio e il rinvio della causa al primo giudice, il reclamo sfugge a disamina e va perciò dichiarato inammissibile. Per quali motivi tale decisione andrebbe cassata e quali incombenze dovrebbe per finire adempiere il primo giudice con la trasmissione degli atti, la reclamante non spiega, limitandosi essa a sollevare generiche obiezioni per il modo con il quale questi ha ignorato l’anticipo di fr. 5’000.- da lei effettuato, unitamente al marito, a copertura delle spese peritali nella causa di iscrizione dell’ipoteca legale promossa dalla controparte e per il modo con il quale ha trattato, dal profilo procedurale, l’azione riconvenzionale in risposta all’istanza di rigetto dell’opposizione, senza per finire nulla concludere in questo specifico contesto. La questione, comunque sia, non si rivela decisiva, il reclamo meritando tutela per quanto riguarda le richieste di giudizio subordinate (che di fatto assumono rilevanza di petitum principale).

                                   4.   Contrariamente a quanto preteso dalla procedente nelle sue osservazioni del 21 febbraio 2012, la convenuta è senz’altro legittimata a computare nel conteggio relativo alla situazione di dare/avere per quanto riguarda l’ammontare e il riparto degli oneri processuali di cui al dispositivo n. 2 della sentenza del 29 aprile 2009, l’importo di fr. 3'000.-. corrispondente ai 3/5 della somma di fr. 5’000.- che essa aveva anticipato, unitamente al marito, per le spese di perizia. Infatti, non si intravede per quali ragioni, a meno di violare il principio della buona fede processuale, il diritto alla rifusione – in base al relativo grado di soccombenza dell’anticipo per le spese di tale perizia possa essere riconosciuto alla sola parte istante in relazione alla quota parte di fr. 5'000.- da essa anticipato a tale titolo e non anche alla qui convenuta, venutasi a trovare nella medesima situazione, ossia tenuta pure lei ad anticipare la sua quota parte di pari importo (fr. 5'000.-) per ordine del Pretore (v. ordinanza del 5 novembre 2007, emanata a seguito dello scritto del perito del 2 novembre 2007). Certo, il dispositivo n. 2 della sentenza del 29 aprile 2009 (doc. C) non brilla per precisione, nella misura in cui parrebbe includere nelle spese da ripartire a carico delle parti in ragione del loro reciproco grado di soccombenza soltanto quelle “da anticipare dalla parte attrice”, il che potrebbe spingere a ritenere che le spese anticipate invece dai convenuti, segnatamente la quota parte di fr. 5’000.- per le spese di perizia, non siano toccate da tale decisione. Un’interpretazione del genere, perorata dalla parte istante, lascia però il tempo che trova, essendo chiaro che tutte le spese giudiziarie/procedurali sopportate dalle parti nella relativa causa sfociata nella citata sentenza risultano comprese nel relativo dispositivo n. 2. Del resto, l’argomento della procedente lascia allibiti, ove si consideri che essa, attaccandosi al passaggio – ricorrente in ogni decisione che statuisce sugli oneri processuali - “da anticipare dalla parte attrice”, si propone di inserire nel relativo conteggio di riferimento ai fini della definizione della situazione di dare/avere  soltanto quanto da essa anticipato per la perizia, rifiutandosi di considerare quanto a sua volta pagato dalla controparte per lo stesso titolo. Ne discende in definitiva che l’importo di fr. 3'000.- (3/5 di fr. 5’000.-) azzera il credito di fr. 2'154.- per il quale è stato accordato il rigetto definitivo dell’opposizione. Il che comporta la reiezione dell’istanza, senza che sia necessario determinarsi anche sull’opponibilità dell’importo di fr.150.- attribuito a al convenuti a titolo di ripetibili con ordinanza dell’8 ottobre 2007.

                                   5.   Da quanto precede ne discende - in quanto ammissibile - il parziale accoglimento del reclamo, segnatamente per quanto concerne le richieste di giudizio subordinate. Gli oneri processuali di prima e di seconda sede come pure le ripetibili seguono la soccombenza, pressoché integrale, della procedente (art. 48, 61 cpv. 1 e 106 cpv. 1 CPC).

per questi motivi,

pronuncia:

                                    I.   Nella misura in cui è ammissibile. il reclamo è parzialmente accolto. Di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

                                         “1. L’istanza è respinta.

                                    2. La tassa di giustizia di fr. 150.- anticipata dalla parte attrice, è  

                                         posta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 80.- a titolo di ripetibili”.

                                   II.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200, anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 fr. 300.- a titolo di ripetibili.

                                  III.   Notifcazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ceresio

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             Il segretario

Rimedi giuridici:

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 2.164.-,  non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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