Incarto n. 14.2012.55
Lugano 7 maggio 2012 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 13 marzo 2012 di
RE 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 11/18 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di complessivi fr. 5'493.00 oltre interessi al 5% dal 12.05.2011 su fr. 4'547.20;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ con sentenza 28 marzo 2012 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 210.00 sono poste a carico della parte istante. Non sono assegnate ripetibili.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 10 aprile 2012 ha postulato l’accoglimento dell'istanza, con protesta di spese, tasse e ripetibili;
preso atto che la convenuta non ha presentato osservazioni;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE per le esecuzioni ordinarie n. __________ dell’11/18 ottobre 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ RE 1ha escusso CO 1 per l’incasso di complessivi fr. 5'493.00 oltre interessi al 5% dal 12.05.2011 su fr. 4'547.20, indicando quale titolo di credito:
“1. Contributi paritetici (tassazione d’ufficio),
2. Tasse di diffida”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Giurisdizione di __________.__________
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla decisione 11 maggio 2011 di tassazione d’ufficio per il periodo 01.01.2006-21.12.2009, cresciuta in giudicato, mediante la quale la RE 1 ha determinato in fr. 5'433.00 il contributo dovuto da CO 1.
C. L’escussa non ha presentato, entro il termine assegnatole dal primo giudice, osservazioni all’istanza di rigetto.
D. Con sentenza 28 marzo 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha respinto l’istanza, argomentando che la procedente ha presentato solo la fotocopia non sottoscritta della decisione di tassazione, circostanza che rappresenterebbe una grave mancanza formale, tale da comportare la nullità dell’atto.
E. Con reclamo 10 aprile 2012 la RE 1 – previa richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al gravame - postula la riforma del giudizio del Pretore aggiunto, perché il documento prodotto quale doc. B è una nuova stampa dell’atto amministrativo originale, ovvero del documento intimato al debitore, che è stato regolarmente sottoscritto. A mente della ricorrente la certificazione della crescita in giudicato rilasciata dalla competente autorità e l’assenza di qualsiasi obiezione da parte della convenuta, comporta la regolarità formale della decisione 11 maggio 2011.
Considerato
in diritto:
1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni (finali) inappellabili di prima istanza. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 10 aprile 2012 a fronte di una sentenza emessa in data 28 marzo 2012 (e quindi notificata più avanti), il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati, a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. In virtù dell’art. 80 cpv. 1 LEF, se il credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è cresciuta in giudicato (vale a dire: non può più essere impugnata con un rimedio ordinario) e da essa scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia (Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 3 s. ad art. 80; Staehelin, Basler Kommentar zu SchKG, Basilea 2010, vol. I, n. 6 ss. ad art. 80; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol I, Losanna 1999, 35 s. e 38 s. ad art. 80; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, p. 213 s. e 221 ss).
4. L’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF parifica alle decisioni giudiziarie anche le decisioni di autorità amministrative svizzere. Tale è il caso per le decisioni emanate dalla RE 1.
5. Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio, in ogni stadio di causa, se la decisione giudiziaria o amministrativa su cui si fonda l’esecuzione ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per poterle riconoscere carattere esecutivo (cfr. gilliéron, op. cit., n. 22 ad art. 80 e n. 68 ad art. 84; stücheli, op. cit. pag. 112s; staehelin, op. cit., n. 50 ad art. 84; CEF, sentenza del 13 luglio 2011, inc. n. 14.2011.81, consid. 6).
6. La parte istante fonda la propria pretesa nei confronti della convenuta sulla decisione 11 maggio 2011 di tassazione d’ufficio per il periodo 01.01.2006-21.12.2009 mediante la quale la RE 1 ha determinato in fr. 5'433.00 il contributo dovuto da CO 1.
Per poter concedere il rigetto definitivo dell'opposizione, la richiesta di pagamento deve fondarsi su una decisione, ossia su di un provvedimento adottato dall'autorità nei confronti del contribuente. Questa decisione deve aver assunto carattere definitivo, nel senso che contro la medesima non deve essere più proponibile un rimedio di diritto ordinario. Orbene contro la decisione 11 maggio 2011 la convenuta non ha interposto opposizione, motivo per il quale la stessa ha assunto carattere definitivo e l’istante in data 13 marzo 2012 ne ha dichiarato il passaggio in giudicato.
La decisione di cui al doc. B costituisce pertanto, in principio, valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo ivi indicato oltre agli interessi.
7. Il primo giudice ha reputato che la fotocopia non sottoscritta della decisione di tassazione prodotta dalla procedente non potrebbe costituire titolo di rigetto dell’opposizione in quanto la mancanza delle firme rappresenterebbe una grave mancanza di carattere formale tale da comportare la nullità dell’atto.
8. Il giudice del rigetto deve accertare d’ufficio se la decisione su cui il creditore fonda la sua pretesa non sia nulla (staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 80). Per costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile: nell’interesse della sicurezza del diritto (TF 06.02.2003 [5P.448/2002] consid. 2.2) la nullità è ammessa - a prescindere dalle fattispecie espressamente previste dalla legge - solo quando la decisione è affetta da un vizio particolarmente grave, manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile ed inoltre quando la certezza del diritto non viene compromessa nell’ipotesi in cui la nullità fosse ammessa (DTF 129 I 361 e rif. ivi; TF 06.02.2003 [5P.448/2002] consid. 2.2 e rif. ivi; staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 80).
Vengono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di forma quale l’assenza della firma quando la stessa è condizione di validità della decisione (staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 80). Nel caso di specie RE 1 non ha prodotto la decisione sottoscritta ma solo una nuova stampa dell’atto amministrativo originale. Agli atti, anche per l’assenza di osservazioni della parte escussa dapprima all’istanza di rigetto dell’opposizione e poi al reclamo, non vi è però alcun elemento oggettivo che possa far ritenere che la decisione intimata alla debrice CO 1 non sia stata regolarmente sottoscritta. Non essendovi motivo di ritenere che la decisione in possesso della parte escussa sia carente di questo requisito di ordine formale, il doc. B è idoneo a legittimare il rigetto definitivo dell’opposizione.
9. Da quanto precede ne discende l’accoglimento del gravame.
Le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1e2e 106 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC ).
10. Con la presente decisione la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo è divenuta priva di oggetto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 LEF; 106 cpv. 1, 251, 255, 319, 320, 321, 326 CPC; 48, 61 cpv. 1 OTLEF e il
Regolamento sulle ripetibili;
pronuncia:
I. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, i dispositivi n. 1 e n. 2 della sentenza 28 marzo 2012 del Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ sono così riformati:
“1. L'istanza 13 marzo 2012 di rigetto dell'opposizione è accolta. Di conseguenza, l'opposizione interposta da CO 1, __________, al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, è rigettata in via definitiva”.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr. 210.00, sono a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere allaRE 1 fr. 50.00 a titolo di ripetibili”"
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 300.--, già anticipata dalla reclamante, è a carico di CO 1 che rifonderà alla RE 1 fr. 100.00 a titolo di ripetibili.
III. Notificazione a:
- - .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza di fr. 5'493.00 non raggiunge il limite di legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).