Incarto n. 14.2012.54
Lugano 16 aprile 2012 FP/b/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 14 febbraio 2012 presentata dallo
rappresentato dall’PA 1
contro
CO 1
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona notificato in data 27 novembre 2011 per il pagamento di fr. 330.- (da cui dedurre un acconto di fr. 110.-), oltre spese esecutive;
istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona con decisione del 22 marzo 2012 (inc. 0050-2012s);
sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 31 marzo 2012;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto:
che con precetto esecutivo n. __________ del 24/27.11.2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per la somma di fr. 330.—(da cui dedurre fr. 110.- di acconto), indicando quale titolo del credito il decreto di multa 11.3.2011 n. 8526 del Dipartimento delle Istituzioni, Ufficio giuridico della circolazione;
che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 14 febbraio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona, limitatamente a fr. 220.-, allegando il decreto di accusa 11 marzo 2011, con il quale la Sezione della circolazione ha inflitto al convenuto una multa di fr. 250.- (oltre la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese per fr. 20.-), per infrazioni alla legge federale sulla circolazione stradale commesse in territorio di __________ il 26 novembre 2010;
che chiamato a esprimersi sull’istanza, con scritto del 22 febbraio 2012 il convenuto ha comunicato alla Giudicatura di pace l’intenzione di saldare “la fattura” entro la fine del mese, proponendosi altresì di inviare la relativa attestazione di pagamento al più presto;
che con decisione del 22 marzo 2012 il Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha accolto l’istanza, rilevando che malgrado la comunicazione ricevuta in data 28 febbraio 2012 il convenuto non ha presentato una copia dell’avvenuto pagamento della pretesa posta in esecuzione e ritenendo, per il resto, che la documentazione esibita dalla parte istante costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 e 81 LEF;
che contro tale decisione (individuata erroneamente in un preteso scritto del giudice di pace datato 29 marzo 2012, non agli atti), il convenuto è insorto con reclamo del 31 marzo 2012, allegandovi l’attestazione di saldo dell’esecuzione rilasciata il 27 febbraio 2012 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona a seguito del pagamento da parte sua di fr. 258.- e scusandosi per il ritardo nell’esibizione di tale prova, dovuto ad assenza per motivi famigliari;
che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
considerando
in diritto:
che secondo l’art 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali di prima istanza;
che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b CPC);
che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a) l’ applicazione errata dal diritto, b) l’accertamento manifestamente errato dei fatti;
che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);
che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, anche le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);
che, come correttamente stabilito dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto definitivo costituito dalla decisione, passata in giudicato, con la quale l’ufficio giuridico delle circolazione ha inflitto al convenuto una multa di fr. 250.- per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale da questi commesse in data 26 novembre 2011;
che del resto il reclamante non lo contesta;
che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero e o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione,
che, stando al reclamante, l’esecuzione in rassegna è stata saldata il 27 febbraio 2012 come risulta dalla relativa attestazione rilasciata dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona ed annessa al reclamo;
che tale documento non giova tuttavia all’insorgente;
che, infatti, secondo l’art 326 cpv. 1 CPC, nella procedura di reclamo non sono ammesse né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (fatte salve speciali disposizioni di legge, scenario questo non dato nel caso in esame; cfr. art. 326 cpv. 2 CP);
che prodotta per la prima volta in sede di reclamo, l’attestazione rilasciata dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti a comprova dell’avvenuta estinzione della pretesa posta in esecuzione non può perciò essere acquisita agli atti;
che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio, l’insorgente non muovendo altre censure nei confronti della decisione impugnata;
che, del resto, il (preteso) pagamento nelle more del giudizio sull’istanza di rigetto dell’opposizione non avrebbe, comunque sia, liberato il convenuto dal pagamento degli oneri processuali (tassa di giustizia e indennità) di cui al dispositivo n. 1 della decisione impugnata, tale iniziativa costituendo un chiaro atto di acquiescenza nei confronti della parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ovvero essere posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che data la particolarità della fattispecie e tenuto conto che il reclamante non è assistito da un avvocato, si prescinde eccezionalmente dal riscuotere spese;
per questi motivi
pronuncia:
1. Il reclamo è inammissibile.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
- __________;
- __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 220.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).