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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 19.06.2012 14.2012.51

June 19, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,118 words·~6 min·3

Summary

Rigetto definitivo del'opposizione. Errata indicazione del termine di ricorso nella decisione impugnata. Reclamo tardivo ma ammissibile. Reclamo comunque formalmente irricevibile in quanto insufficientemente motivato

Full text

Incarto n. 14.2012.51

Lugano 19 giugno 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 27 settembre 2011 presentata da

contro  

tendente ad ottenere il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato per  l’incasso della somma di fr. 1'900.- oltre interessi e spese;

istanza accolta al Giudice di pace del circolo __________ con decisione del 17 gennaio/18 febbraio 2012 (inc. n. 50/2011;

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 19 marzo 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 17 gennaio 2012 - notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace del circolo __________, in accoglimento dell’istanza presentata in data 27 settembre 2011 da CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificatagli per il pagamento di fr. 1'900.- oltre interessi e spese;

                                         che nel contempo il Giudice di pace ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

                                         che, infine lo stesso Giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di 30 giorni (dispositivo n. 4);

                                         che, dando seguito alla richiesta in tal senso del convenuto, il 18 febbraio 2012 il Giudice di pace del circolo __________ ha provveduto a motivare la propria decisione, notificandola alle parti;

                                         che anche in questa occasione egli ha di nuovo indicato che contro tale decisione è dato reclamo alla Camera civile del Tribunale d’appello entro 30 giorni (art. 319 e segg. CPC) dalla comunicazione della motivazione (dispositivo n. 2);

                                         che il 19 marzo 2012 (data di spedizione) il convenuto ha scritto alla Giudicatura di pace di fare opposizione alle motivazioni asserite dalla parte attrice e, quindi, alla decisione del Giudice di pace;

                                         che quest’ultimo ha però ritornato la raccomandata al mittente, informandolo che, come rilevabile dal dispositivo n. 2 della decisione 18 febbraio 2012, il reclamo va inviato entro 30 giorni dalla comunicazione della motivazione alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello e, quindi, non alla Giudicatura di pace;

                                         che il 30 marzo 2012 (data di spedizione) il convenuto ha trasmesso il reclamo 19 marzo 2012 alla Camera civile dei reclami per evasione;

                                         che l’atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che, trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal Giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello, ma la Camera di esecuzione fallimenti del Tribunale d‘appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

                                         che proposto il 19 marzo 2012 a fronte di una decisione emessa e spedita per raccomandata il 18 febbraio 2012 (v. scritto del Giudice di pace), il rimedio sarebbe da considerare intempestivo;

                                         che vi è tuttavia da supporre che il ritardo sia conseguente all’errata indicazione del termine di reclamo di cui al dispositivo n. 2 della decisione impugnata - che, va puntualizzato, andava anche essa datata 17 gennaio 2012, giorno in cui la causa è stata decisa, ancorché comunicandone l’esito nei suoi soli dispositivi motivo per cui, tenuto anche conto che l’insorgente non è assistito da un avvocato, il rimedio sotto questo profilo è ammissibile;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’errata applicazione della legge b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che il reclamante non si avvale né dell’uno, né dell’altro titolo di reclamo, ma si limita semplicemente a dissentire dalle argomentazioni addotte dalla parte istante e, quindi, ad opporsi al giudizio impugnato, senza però indicarne la ragione, ciò che disattende la regola di cui all’art. 321 cpv. 1 CPC, secondo cui il reclamo non solo va presentato per scritto, ma va anche motivato;

                                         che ne discende pertanto l’inammissibilità del rimedio;

                                         che al medesimo esito si giungerebbe, per completezza di trattazione, anche nel caso in cui si volesse considerare lo scritto 28/30 marzo 2012 del reclamante con il quale egli ha trasmesso il citato reclamo al Tribunale d’appello per competenza, quale integrazione dei motivi a sostegno dell’atto 19 marzo 2012;

                                         che, per tacere del fatto che ci si potrebbe interrogare sulla tempestività di tale iniziativa, il solo rimando da parte dell’insorgente ai gravi motivi indicati nelle osservazioni all’istanza, senza indicarne e spiegarne la valenza ai fini dell’esito del procedimento, non adempie all’esigenza di motivazione del rimedio prescritta dall’art. 321 cpv. 1 CPC, ritenuto che in caso contrario basterebbe ogni qual volta presentare ricorso richiamando semplicemente quanto addotto davanti al primo giudice, il che è impensabile;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 150.- sono posti a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-      -      

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                            La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'900.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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