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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.03.2012 14.2012.24

March 28, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,437 words·~7 min·7

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di multa fiscale. Contestazione della notifica

Full text

Incarto n. 14.2012.24

Lugano 28 marzo 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 17 maggio 2011 presentata da

CO 1rappresentato dall’RA 1

  contro  

CO 1    

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona, notificato il 18 marzo 2011 per la somma di fr. 30.- oltre interessi e spese;

istanza accolta con decisione del 24 gennaio 2012 dal Giudice di pace supplente del circolo del Ticino;

sentenza tempestivamente impugnata dal convenuto, che con reclamo del 13 febbraio 2012 chiede la reiezione dell’istanza;

richiamato il decreto presidenziale del 14 febbraio 2012, con il quale al reclamo è stato accordato effetto sospensivo;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo nr. __________ dell’11/18 marzo 2011 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona, lo CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso dell’importo di fr. 30.-, oltre spese esecutive, indicando quale titolo di credito “Tassa di diffida 05-03-10 n. __________ dip. F__________” ;

                                         che interposta tempestiva opposizione, con istanza del 17 maggio 2012 il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo, allegando lo scritto 14 aprile 2010 con il quale l’Ufficio circondariale di tassazione di _________ha concesso al convenuto un ultimo e improrogabile termine fino al 10 maggio 2010 per la presentazione della dichiarazione di imposta 2008 e la decisione 8 maggio 2011 del medesimo ufficio che, richiamato il precedente richiamo, scaduto infruttuosamente, ha diffidato lo stesso convenuto a provvedere all’invio della dichiarazione di imposta entro 10 giorni, con i relativi allegati, infliggendogli una tassa (di diffida) di fr. 30.- (art. 198 LT e relativo Regolamento), con l’avvertenza che contro la diffida è dato il rimedio del reclamo per iscritto all’ufficio di tassazione e che l’inosservanza dell’ordine impartito avrebbe comportato l’applicazione di una multa fino a fr. 5'000.- (1’000.- fr. in caso di recidiva in base all’art. 257 LT) e una multa da fr. 5.- a fr. 1'000.- in base all’art. 174 LIFD;

                                         che, in calce al citato provvedimento, figura la certificazione da parte dell’Ufficio esazione e condoni “che la presente decisione amministrativa è cresciuta in giudicato e che è stata regolarmente intimata all’’interessato”;

                                         che chiamato a esprimersi, con osservazioni del 20 dicembre 2012 il convenuto ha asserito di non avere mai ricevuto la diffida annessa, la quale non può pertanto essere cresciuta in giudicato e che il timbro apposto è del mese di maggio 2011, ovvero successivo alla notifica del precetto esecutivo;

                                         che con decisione del 24 gennaio 2012 il Giudice di pace supplente del circolo del Ticino ha accolto l’istanza, rilevando che la tassa di diffida in rassegna, passata in giudicato, è parificata - come le decisioni di tassazione - a sentenza esecutiva ai sensi degli art. 80 e 81 LEF, e che la giustificazione addotta dall’escusso nelle sue osservazioni del 20 dicembre 2012 non permette di respingere la domanda;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 13 febbraio 2012, ricordando di avere in sede di osservazioni all’istanza eccepito di non avere mai ricevuto la diffida sulla quale il procedente ha fondato la propria pretesa, che pertanto non può essere cresciuta in giudicato e di avere anche fatto notare che la stampiglia di crescita in giudicato sulla stessa diffida è stata apposta, senza data, su un foglio stampato in data 8 maggio 2011, dopo la notifica del precetto esecutivo, per poi soggiungere di avere comunque pagato regolarmente gli acconti e i conguagli e di avere inoltrato la dichiarazione di imposta 2008 in conformità di un ultimo e improrogabile termine fino al 10 maggio 2010, concessogli il 14 aprile 2010 dall’Ufficio circondariale di tassazione;

                                         che l’insorgente reitera dipoi nell’asserire che nella fattispecie la parte istante non ha provato l’invio della diffida 5 marzo 2010 (recte: 5 maggio 2011), ragione per la quale la documentazione da essa esibita non può essere parificata a valido titolo esecutivo, ciò che comporta la reiezione dell’istanza;

                                         che chiamata ad esprimersi sul reclamo, la parte istante è rimasta silente;

considerando

in diritto:

                                         che, secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili con reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili finali di prima istanza;

                                         che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF(cfr. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 1 LEF);

                                         che sono parificate a decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEDF), segnatamente - per quanto qui di rilevo le decisioni emanate dall’autorità fiscale (ammon/walther, Grundriss des Schuldbetriebungs-und Konkursrechts, 8a edizione, § 19, n. 45 e 46);

                                         che, come correttamente rilevato dal primo giudice, tale è il caso per il titolo di rigetto costituito dalla decisione, con la quale l’autorità fiscale ha inflitto al convenuto una tassa di fr. 30.- per averlo dovuto diffidare a inviare la dichiarazione fiscale 2008 entro 10 giorni una volta constatato che i precenti richiami si sono rivelati infruttuosi (cfr. art. 198 LT e 19 del relativo Regolamento di applicazione);

                                         che al riguardo all’insorgente non giova eccepire di non avere mai ricevuto la decisione sulla quale l’escutente ha fondato la domanda di rigetto definitivo dell’opposizione, di modo che non sarebbe data l’esecutività del titolo di rigetto, la quale presuppone la sua regolare intimazione al destinatario, senza che questi l’abbia impugnata nei termini stabiliti;

                                         che, secondo la certificazione in calce al provvedimento dell’autorità fiscale, la decisione di multa a monte della procedura esecutiva è invece passata in giudicato ed è stata regolarmente intimata all’interessato;

                                         che facendo proprio tale riscontro il Giudice di pace supplente non ha violato il diritto e nemmeno ha accertato i fatti in modo manifestamente erroneo, ove soltanto si consideri che l’insorgente, posto di fronte alla citata sanzione, di cui a suo modo di vedere avrebbe preso conoscenza soltanto in un secondo tempo, ovvero nel corso della procedura esecutiva a suo carico, e di cui ne contesta con fermezza la legittimità, non  pretende di averlo impugnato facendo capo al rimedio di diritto espressamente indicato nella relativa decisione (come visto in suo possesso), segnatamente non pretende di essersi attivato al fine di invalidare l’attestazione di esecutività rilasciata dalla competente autorità fiscale, eccependo la non avvenuta notifica della diffida e del conseguente decreto di multa e l’assenza dei requisiti che la giustificano;

                                         che, detto in altri termini, fosse vero quanto sostenuto nel gravame, il principio della buona fede avrebbe infatti imposto al destinatario di protestare davanti all’Ufficio circondariale di tassazione per il preteso torto subito - ancorché solo in un secondo tempo (sull’argomento, cfr. la sentenza del Tribunale federale 5A_570/2010 del 17 giugno 2010 consid. 3.3.3) - evitando così di speculare sulla pretesa carenza formale - nonostante la certificazione di passaggio in giudicato rilasciata dall’Ufficio esazione e condoni - davanti al giudice del rigetto con argomenti non privi, per finire, di pretestuosità;

                                         che, del resto, il reclamante non ha nemmeno comprovato quanto affermato al punto 2.5 del gravame, ovvero di avere presentato invece la propria dichiarazione fiscale entro il 10 maggio 2010 in ossequio all’ingiunzione del 14 aprile precedente;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, l’escusso non avendo per il resto sollevato nessuna delle eccezioni liberatorie contemplate dall’art. 81 cpv. 1 LEF;

                                         che gli oneri processarli relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 80.- è posta a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

                                          - RE 1.

                                         - RA 1.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Ticino, Monte Carasso

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 30.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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