Incarto n. 14.2012.201
Lugano 16 gennaio 2013 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Jaques
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza 18 settembre 2012 da
CO 1 rappresentata dalla RA 1
contro
RE 1PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza del 5 dicembre 2012 (SO.2012.4005) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far
tempo da giovedì 6 dicembre 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la RE 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'007.20 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione nessuno è comparso.
C. Con decisione del 5 dicembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 6 dicembre 2012 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo un avviso di addebito bancario dell’8 dicembre 2012 in relazione a un ordine di pagamento per fr. 2'279.60 del 7 dicembre 2012 a favore dell’Ufficio esecuzione di Lugano indicante l’esecuzione n. __________ (doc. B). La reclamante sostiene poi di disporre di liquidità per ca. fr. 20'000.--, rinviando a due estratti bancari del 7 dicembre 2012 (doc. C e D) e di avere emesso numerose fatture per crediti esigibili, a fronte di procedure esecutive in corso per fr. 16'700.--, dovendosi stralciare dall’estratto delle sue esecuzioni, di cui al doc. F, le prime due procedure ormai perente.
Considerando
in diritto:
1. La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
a) L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Nel presente caso, la reclamante ha prodotto un avviso di addebito bancario dell’8 dicembre 2012, da cui emerge che con ordine del 7 dicembre 2012 ha fatto versare a favore dell’Ufficio esecuzione di Lugano fr. 2'279.60 a pagamento dell’esecuzione in oggetto n. __________, per cui avendo la convenuta dimostrato di avere saldato il suo debito posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è stato adempiuto. Con scritto dell’11 dicembre 2012 l’istante ha ritirato la domanda di fallimento, per cui pure l’art. 174 cpv. 2 n. 3 LEF è ossequiato.
Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione rispettivamente il ritiro della domanda di fallimento sono avvenuti soltanto dopo la pronuncia del fallimento – va osservato che dall’estratto dell’UE di Lugano al 14 gennaio 2013 si evince che nei confronti della reclamante sono pendenti 41 procedure esecutive per un importo complessivo di fr. 33'214.25. Ritenute solo le esecuzioni più recenti, dal predetto estratto emerge che nel 2011 a carico della reclamante sono stati eseguiti due pignoramenti, mentre nel corso del 2012 sei esecuzioni sono state pagate, per dodici ulteriori procedure è stata presentata la domanda di realizzazione, in altre sette i precetti sono stati notificati senza che la convenuta abbia interposto opposizione e in un’ulteriore procedura, il 3 gennaio 2013, è stato emesso l’avviso di pignoramento. Orbene, determinante è che si tratta, per la maggior parte, di esecuzioni promosse dalla C__________, dallo S__________, dal Comune di __________ e dalla C__________ per tasse e oneri sociali e che, sebbene in parte le esecuzioni siano state promosse per importi modesti, la reclamante, nonostante l’asserita liquidità, non vi abbia fatto fronte. Al contrario, le esecuzioni promosse nei confronti della convenuta, negli ultimi mesi del 2012, non sono affatto diminuite. Va poi osservato che, in relazione alle fatture prodotte, ancora da incassare, non solo non è dato sapere quando verranno saldate, ma che non vi è certezza alcuna in merito al loro incasso, mentre la solvibilità deve essere resa verosimile entro il termine di ricorso. Del resto, fosse veramente convinta della concreta possibilità d’incasso delle citate fatture, nulla avrebbe impedito la reclamante di attivarsi presso un istituto di credito per ottenere un prestito, previa cessione dei propri presunti crediti, in modo da procedere all’estinzione delle esecuzioni pendenti.
Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria della convenuta, nonostante alcuni pagamenti effettuati, non sta migliorando e che non dispone di liquidità sufficiente per pagare nemmeno importi modesti per tasse e oneri sociali. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2.Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da
venerdì 18 gennaio 2013 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di F__________.
3. Notificazione:
- __________;
- __________;
- Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano.
Comunicazione alla Pretura, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).