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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 07.02.2012 14.2012.2

February 7, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,050 words·~10 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione: una valida transazione giudiziale costituisce valido titolo di rigetto definitivo

Full text

Incarto n. 14.2012.2

Lugano 7 febbraio 2012 SL/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

vicecancelliera:

Locatelli

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 ottobre 2011 da

CO 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro

RE 1 (rappresentata da J__________, presidente del CdA, e da S__________, membro del CdA)

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta da RE 1 al PE n. __________ del 19/21 ottobre 2011 dell'UEF __________;

sulla quale istanza il Pretore aggiunto __________, con decisione 20 dicembre 2011(SO.2011.723), ha così deciso:

“1.     L'istanza è parzialmente accolta: l'opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti __________ (esecuzione a convalida dei sequestri n. __________ dell'11.10.2011 dell'UEF __________ e n. __________ e __________ dell'UEF __________) è respinta in via definitiva, limitatamente all'importo di fr. 350'000.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2011.

2.     Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 600.–, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 203.–, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 4'200.– a titolo di indennità.

3.     omissis”.

Sentenza tempestivamente impugnata dalla convenuta che con reclamo 30 dicembre 2011 ne postula la riforma nel senso di confermare l'opposizione da lei interposta, protestate spese e ripetibili di primo e di secondo grado;

richiamato il decreto presidenziale 2 gennaio 2012 con cui al reclamo è stato concesso effetto sospensivo;

preso atto che con osservazioni [recte: risposta al reclamo] 31 gennaio 2012, previa revoca dell'effetto sospensivo, l'istante propone di dichiarare irricevibile il reclamo, rispettivamente respingerlo, protestate tasse, spese e ripetibili nei due gradi di giudizio;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:                    A.   Con PE n. __________ del 19/21 ottobre 2011 dell'UEF __________, CO 1 [di seguito: __________] ha escusso RE 1 [di seguito: __________] per l'incasso della somma capitale di fr. 351'119.–, interessi e spese, suddivisi in: 1) fr. 350'000.– oltre interessi al 5% dal 30.09.2011; 2) 250.–; 3) fr. 369.–; 4) 250.–; 5) fr. 250.–. Quale titolo di credito ha indicato: “1) Transazione giudiziale ex art. 241 CPC di cui al verbale d'udienza 3 agosto 2011 e relativo decreto di stralcio 16 agosto 2011 della Pretura __________, inc. SO.2011.649;  2) Spese bolletta Pretura (sequestro no. __________ UEF __________); 3) Spese verbale sequestro no. __________ dell' 11.10.2011 dell'UEF __________; 4) Spese bolletta Pretura (sequestro no. __________ dell'UEF __________); 5) Spese bolletta Pretura (sequestro no. __________ dell'UEF __________); esecuzione a convalida dei sequestri: no. __________ dell' 11.10.2011 dell'UEF __________ no. __________ dell'UEF __________ - no. __________ dell'UEF __________” (doc. D e copia della busta d'intimazione quale doc. F). Interposta tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo. 

                                  B.   La pretesa si fonda sull'accordo transattivo raggiunto dalle parti in occasione dell'udienza 3 agosto 2011 tenutasi davanti al medesimo Pretore aggiunto in relazione a una procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. SO.2011.429) (doc. G), causa che -previa conferma di adesione delle parti all'accordo- è stata stralciata dai ruoli con decreto 16 agosto 2011 passato in giudicato e dichiarato esecutivo il 5 ottobre 2011 (doc. H). L'istante produce poi i verbali di sequestro n° __________ dell'UEF __________ (doc. C), n° __________ e n° __________ dell'UEF __________ (doc. E), i documenti che attestano l'ossequio degli impegni da lei assunti contestualmente all'accordo giudiziale (doc. K), uno scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali delle parti (doc. I e J), l'estratto RC riferito alla convenuta (doc. B) e la procura del legale dell'istante (doc. A).  

                                  C.   La convenuta si è opposta all'istanza con scritto 21 novembre 2011, in sostanza invocando gli stessi motivi sollevati in sede di opposizione ai sequestri. L'accordo giudiziale presupponeva che certe condizioni fossero realizzate: e, se l'istante aveva in effetti annullato l'esecuzione promossa contro il presidente del CdA J__________, altrettanto non aveva fatto con quella a carico del membro del CdA S__________. Di modo che, quel documento non costituiva un valido titolo di rigetto definitivo. Nulla indicava poi che l'istante avrebbe consegnato progetti e piani in formato digitale (CD-ROM). 

                                         Il 29 novembre 2011 l'istante ha prodotto una replica scritta. Gli argomenti della convenuta erano quelli esposti con l'opposizione ai decreti di sequestro e, come tali, irricevibili. La cancellazione delle esecuzioni era comunque sia una questione accessoria e, ad ogni modo, l'annullamento di quella a carico di S__________ -invero l'unica rimasta controversa- aveva riscontro nei documenti agli atti. Di conseguenza, la pretesa era chiaramente sorretta da un valido titolo di rigetto definitivo. La malafede e la temerarietà della convenuta era lesiva dell'art. 52 CPC. Pertanto, nei suoi confronti, si giustificava una sanzione disciplinare ex art. 128 cpv. 3 CPC di fr. 2'000.–, la condanna a pagare inutili spese cagionate ex art. 108 CPC e versare (all'istante) fr. 22'120.50 di ripetibili. Progetti e piani su CD-ROM erano poi da consegnare una volta versata la somma di fr. 350'000.–.  

                                  D.   Con sentenza del 20 dicembre 2011, il Pretore aggiunto __________ ha parzialmente accolto l'istanza. L'obbligo della convenuta di versare all'istante fr. 350'000.– entro il 30 settembre 2011 di cui all'accordo giudiziale 3 agosto 2011 non era sottoposto né a condizioni né a riserve. E, comunque, la procedura esecutiva contro S__________ era in effetti stata annullata, ciò comprovato dai documenti prodotti. L'accordo costituiva quindi un valido titolo di rigetto definitivo. Per contro, l'istante non disponeva di un siffatto titolo con riferimento a tasse di giustizia e spese di decisioni e verbali di sequestro. Il rigetto definitivo dell'opposizione poteva così essere accolto solo per l'importo di fr. 350'000.– e interessi. L'agire della convenuta non era stato né temerario né abusivo. Irricevibile inoltre la richiesta di pronuncia di sanzioni disciplinari, richiesta che una parte non era legittimata a proporre ed esigere.

                                  E.   Contro la sentenza insorge, tramite i suoi rappresentati J__________ e S__________ -detentori di un diritto di firma collettivo a due (doc. B pag. 2)- la convenuta chiedendo che l'opposizione al precetto esecutivo sia confermata. A suo dire, la transazione giudiziale 3 agosto 2011 non è un valido titolo di rigetto definitivo poiché affetta da vizio di volontà per errore fondamentale (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO) e/o dolo (art. 28 CO).

                                         Delle osservazioni si dirà, se del caso, nel seguito.

                                  F.   La contestuale procedura di opposizione ai decreti di sequestro è oggetto del parallelo reclamo presentato in data 30 dicembre 2011 dalla stessa escussa davanti a questa Camera (inc. 14.2012.1).

Considerando

in diritto:                  1.   Secondo l'art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo -tra l'altro- le decisioni inappellabili di prima istanza in tema -per quanto qui d'interesse- di rigetto dell'opposizione (art. 309 lett. b n. 3 CPC). Quale decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC) il termine per il reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Eventuali osservazioni al reclamo devono rispettare un medesimo termine (art. 322 cpv. 2 CPC). Nella procedura di reclamo non sono poi ammesse né nuove conclusioni, né l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova (art. 326 cpv. 1 CPC; Staehelin, in: Staehelin/ Bauer/Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed., n. 90 ad art. 84). Proposto il 30 dicembre 2011/2 gennaio 2012 avverso la sentenza pretorile 20 dicembre 2011 intimata il medesimo giorno e notificata l'indomani, il ricorso è tempestivo. Il reclamo è stato intimato il 20 gennaio 2012 e notificato il 23: la relativa 31 gennaio 2012 è quindi altresì ammissibile.  

                                   2.   Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo si possono censurare l'applicazione errata del diritti e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti. La reclamante non contesta che da un punto di vista formale l'accordo giudiziale 3 agosto 2011 possa costituire un titolo di rigetto definitivo ex art. 80 cpv. 1 LEF. Nondimeno, lo considera affetto da vizio di volontà e quindi non valido.

                                   3.   Per l'art. 80 cpv. 1 LEF, quando un credito si fonda su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono parificate alle decisioni giudiziarie anche le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 1 n. 1 LEF).

                                         Il giudice del rigetto accerta d'ufficio, in ogni stadio di causa, se la sentenza su cui l'esecuzione si fonda ossequia tutti i requisiti posti dalla LEF per riconoscerle carattere esecutivo (Staehelin, op. cit., n. 50 e 90 ad art. 84; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 1999, n. 22 ad art. 84; Stücheli, Die Rechtsöffnung, tesi Zurigo 2000, pag. 112 ad c), così da permettere il rigetto definitivo dell'opposizione.

                                   4.   Il Pretore aggiunto ha accertato che l'accordo giudiziale 3 agosto 2011 con cui “RE 1 si riconosce debitrice nei confronti di CO 1 dell'importo di fr. 350'000.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2011”, precisa che “il pagamento del suddetto importo avverrà entro il 30 settembre 2011 sul conto clienti dello studio dell'avv. __________” (doc. G pag. 1 n. 1 e 2) e a cui le parti hanno confermato di aderire con scritti 16 agosto 2011 (doc. H pag. 2 e 3), insieme al decreto di stessa data con cui la relativa causa è stata stralciata dai ruoli (doc. H pag. 1) e dichiarato passato in giudicato ed esecutivo il 5 ottobre 2011 (doc. H pag. 1 sul retro), costituiva un valido titolo di rigetto definitivo per la cifra di fr. 350'000.– oltre interessi al 5% dal 30 settembre 2011 (sentenza impugnata, pag. 3 in basso e 4 in alto). Infondata per contro la tesi che voleva quell'accordo condizionato, ritenuto ad ogni modo che secondo i documenti (doc. L e M), l'istante aveva annullato l'esecuzione contro S__________ (sentenza impugnata, pag. 3 in basso). E, di fatto, in merito la reclamante nulla più obietta. 

                                   5.   La reclamante afferma di non avere saputo, allorquando aveva aderito all'accordo giudiziale del 3/16 agosto 2011, che CO 1 e __________ SA erano due diverse aziende, che per le prestazioni d'architetto svolte a suo favore dall'istante e per le quali era stato riconosciuto un onorario di appunto di fr. 350'000.– quest'ultima doveva a tale architetto P__________ -così incaricato di allestire un progetto edilizio- fr. 180'000.–, pretesa questa dal cui pagamento M__________, architetto titolare dell'istante, si era sottratto lasciando fallire __________ SA, di cui era altresì stato amministratore unico (reclamo, pag. 5 n. 2.2). Se non che, è per la prima volta davanti a questa Camera che l'interessata propone questi argomenti. E, tale suo agire è contrario al divieto sancito dall'art. 326 cpv. 1 CPC. Di modo che, così proposta la motivazione si rivela già di per sé irricevibile. A comprova delle citate circostanze poi vi sarebbe solo la lettera -accompagnata dal relativo scritto 16 novembre 2011 dell'arch. P__________ che l'avrebbe informata circa l'esistenza dei motivi poc'anzi indicati- con cui lo scorso 29 dicembre  2011, per il tramite del suo legale, la reclamante ha impugnato la citata transazione giudiziale per vizio di volontà invocando l'errore fondamentale in subordine il dolo (reclamo, pag. 4 e pag. 6 n. 2.2). Ma, successivo al giudizio impugnato e prodotto in questa sede soltanto (doc. 4 al reclamo), sempre per l'art. 326 cpv. 1 CPC il documento è -altresì- inammissibile. 

                                   6.   In definitiva la sentenza impugnata va confermata. Le spese processuali del presente giudizio (art. 105 cpv. 1 CPC) e le ripetibili (art. 105 cpv. 2 CPC), queste ultime adeguatamente ridotte (art. 13 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

Motivi per i quali,

richiamati gli art. 80 segg. LEF, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 e 319 segg. CPC, 48 e 61 cpv. 1 OTLEF e il Regolamento sulle ripetibili;

pronuncia:              1.   Il reclamo è inammissibile.

                                    2.  La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate da RE 1, __________, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a CO 1, __________, fr. 1'000.– di ripetibili.   

                                   3.   Intimazione:

                                         – RE 1;

                                         – PA 1.

                                         Comunicazione alla Pretura __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 350'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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