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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 04.12.2012 14.2012.195

December 4, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,121 words·~6 min·4

Summary

Motivazione scritta della sentenza. Impugnazione dei soli dispositivi non motivati non è praticabile

Full text

Incarto n. 14.2012.195

Lugano 4 dicembre 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 19 luglio 2012 presentata da

                                         CO 1 AG, _____

                                         contro

                                         RE 1

                                         rappresentato da RA 1

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, notificato in data 19 settembre 2012 per il pagamento d fr. 1'779.45 oltre spese;

istanza accolta dal Giudice di pace supplente del circolo della Navegna con decisione del 5 novembre 2012 (SO.2012.108);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo datato 9 novembre 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 15 novembre 2012 - notificata alle parti nei suoi soli dispositivi in applicazione dell’art. 239 cpv. 1 lett. b CPC - il Giudice di pace supplente del circolo della Navegna, in accoglimento dell’istanza 27 settembre 2012 di CO 1, __________ (tramite l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno), ha respinto in via definitiva l’opposizione sollevata da RE 1 al precetto esecutivo n. __________dello stesso UEF di Locarno, notificato in data 19 settembre 2012 per il pagamento di fr. 1'779.45.- oltre spese, con riferimento all’attestato carenza beni no. __________ di pari importo emesso in data 14 ottobre 2013 dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona;  

                                         che nel contempo il Giudice di pace supplente ha ricordato che la motivazione scritta del suo giudizio sarebbe seguita solo in un secondo tempo se una parte lo avesse chiesto entro 10 giorni dalla comunicazione della decisione, ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione vale quale rinuncia all’impugnazione della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 CPC) e comporta la crescita in giudicato della stessa decisione (dispositivo n. 3);

                                         che, infine, lo stesso giudice ha indicato che la sua decisione è impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami del Tribunale d’appello entro il termine di trenta giorni (dispositivo n. 4);

                                         che con reclamo datato 9 novembre 2012 RE 1 chiede l’annullamento della sentenza impugnata, l’applicazione alla fattispecie della procedura secondo l’art. 265a LEF, trattandosi di un credito antecedente al suo fallimento personale e l’opposizione al precetto esecutivo in rassegna essendo da ricondurre al suo mancato ritorno a miglior fortuna, circostanza che era segnalata all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno con scritto del 19 settembre 2012, e di conseguenza l’emanazione di una nuova decisione;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che, si ricorda al primo giudice, trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) e non, come erroneamente indicato nei giudizio impugnato, di trenta giorni, ritenuto poi che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 CPC);

                                         che, comunque sia, la questione della tempestività del rimedio datato 9 novembre 2012 (proposto in ogni modo entro il termine  di 30 giorni indicato - erroneamente - nella decisone impugnata), non ha da essere qui vagliata; 

                                         che, grazie alla facoltà riconosciutagli dal nuovo diritto processuale entrato in vigore con il 1° gennaio 2011 (cfr. art. 239 cpv. 1 CPC), il giudice può ora notificare la sua decisione senza motivazione scritta, a. al dibattimento, consegnando alle parti il dispositivo scritto, con una breve motivazione orale, b. recapitando il dispositivo scritto (come avvenuto nella fattispecie);

                                         che la motivazione scritta è fatta pervenire solo in un secondo tempo e solo se una parte lo chiede entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo), ritenuto che l’omessa richiesta di motivazione è considerata rinuncia all’impugnazione della decisione mediante appello o reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC);

                                         che un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è per contro impraticabile, ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di far decorrere i termini di ricorso, in casu di reclamo ex art. 321 cpv. 2 CPC, e quindi, di essere impugnata davanti all’autorità superiore (d.staehelin, in: Sutter-Somm/ Hasensböhler/Leuenberger, ZPO Kom., art. 239 n. 29, 30 e 31):

                                         che, proposto prematuramente - ossia prima della notifica delle motivazioni scritte della decisione impugnata - il rimedio sfugge  perciò a disamina e va pertanto dichiarato già per questo motivo inammissibile;

                                         che, nella fattispecie, all’insorgente non è però derivato alcun pregiudizio irreparabile;

                                         che, infatti, questa Camera ha avuto modo di stabilire che nel caso in cui una parte - come nella fattispecie - introduce erroneamente appello o reclamo, prima ancora di richiedere la motivazione scritta al giudice che ha pronunciato la decisione, il rimedio è da considerare come formale richiesta di motivazione scritta ex art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC (d. staehelin, op. cit. art. 239 n. 31; naegeli in: Oberhammer, Schweizerische Zivilprozessordnung, art. 239 n. 16; lerch in: Geheri/Kramer, ZPO Kommentar, art. 239 n. 6; CEF, inc. n. 14.2011.17, sentenza dell’11.5.2011);

                                         che ne consegue perciò che gli atti vanno rinviati al giudice di pace supplente, affinché motivi la propria decisione, previo esame della tempestività dell’atto datato 9 novembre 2012 (di cui si ignora il dies di spedizione alla giudicatura di pace) , ossia previo accertamento del rispetto da parte del convenuto del temine di 10 giorni richiesto nel dispositivo n. 3 della sentenza impugnata per ottenere la relativa motivazione scritta (cfr. dispositivo n. 3);

                                         che non si prelevano spese, né si assegnano indennità;

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è inammissibile.

                                   2.   Gli atti vanno trasmessi al Giudice di pace del circolo della Navegna per gli incombenti di cui considerandi.

                                   3.   Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 

                                   4.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1’779.45, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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