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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 12.12.2012 14.2012.190

December 12, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,530 words·~8 min·4

Summary

Rigetto definitivo dell’opposizione

Full text

Incarto n. 14.2012.190

Lugano 12 dicembre 2012 FP/b/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 1° ottobre 2012 presentata da

RE 1 patrocinato dall’avv. _____________

  contro  

CO 1    

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 19 settembre 2012 per il pagamento di fr. 5’000.- oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Taverne con decisione del 15 novembre 2012 (inc. n. 343/2012);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 20 novembre 2012;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:

                                         che con decisione del 15 novembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Taverne, in accoglimento dell’istanza presentata in data 1° ottobre 2012 da CO 1, ha respinto in via definitiva l’opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificatogli in data 19 settembre 2012 per il pagamento di fr. 5'000.- oltre interessi e spese a titolo di ripetibili, come a sentenza 16 aprile 2012 della Seconda Camera civile del Tribunale d’appello (doc. B e C);

                                         che egli ha quindi posto a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 200.- da anticiparsi dalla parte istante (dispositivo n. 2), per poi rilevare - a ben vedere del tutto inutilmente visto l’accoglimento dell’istanza - che la pretesa dell’istante è esigibile, dato che il debito non è stato né estinto, né è prescritto (dispositivo n. 3);

                                         che nel motivare la propria decisione il giudice di pace - ricordato  che alla parte convenuta erano stati assegnati quindici giorni di tempo a partire dal 19 ottobre 2012 per ritirare l’opposizione e dimostrare l’avvenuto completo pagamento dell’importo posto  in esecuzione o per presentare le proprie osservazioni, ma che fino all’emanazione della sentenza non risulta alcun pagamento effettuato - ha ritenuto la sentenza menzionata nel precetto esecutivo valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF;

                                         che contro tale sentenza è insorto il convenuto, asserendo di avere ritirato la raccomandata contenente l’assegno termine per ritirare l’opposizione e per dimostrare l’avvenuto pagamento della pretesa avversaria il 29 ottobre 2012, di avere quindi in data 13 novembre 2012 - ossia entro il termine fissato - inviato al giudice di pace una lettera comprovante il pagamento di quanto  richiesto con l’istanza di rigetto dell’opposizione, circostanza però ignorata dal primo giudice, che in modo frettoloso gli ha rimproverato di non avere inoltrato nessuna osservazione a prova dell’avvenuto pagamento, stabilendo così a torto che la pretesa dell’istante è esigibile poiché il debito non è stato estinto e comminandogli una tassa di giustizia di fr. 200.-;

                                         che, sempre secondo il reclamante, la decisione impugnata è quindi stata emessa in data 15 novembre 2012 nonostante il pagamento avvenuto il 9 novembre 2012 all’Ufficio di esecuzione di Lugano, con trasmissione in copia al giudice di pace, come si evince dal doc. 3 annesso al reclamo;

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza  finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 215 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni dalla decisione motivata o dalla notifica a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1 e 2 CPC) e non, come erroneamente indicato dal giudice di pace, di trenta giorni, ritenuto che l’autorità competente a statuire sul reclamo non è la Camera civile dei reclami, ma la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e cpv. 1 LOG);

                                         che proposto il 20 novembre 2012  a fronte di una decisione emessa il 15 novembre 2012 e notificata alle parti più avanti, il reclamo risulta senz’altro tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile; 

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che l’insorgente parrebbe fondare il reclamo sulla lettera b., ossia contestando l’accertamento secondo cui egli non avrebbe dato seguito, per lo meno fino al momento dell’emanazione dell’impugnata decisione, all’ordinanza del 19 ottobre 2012, con la quale gli è stato assegnato un termine di quindici giorni per fornire la prova dell’avvenuto ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo e dell’’avvenuto pagamento di quanto richiesto dal procedente, avendo egli invece inviato lo scritto 13 novembre 2012 nel termine di quindici giorni fissato dal giudice, che ha iniziato a decorrere dal giorno successivo al ritiro della raccomandata di riferimento avvenuto il 29 ottobre 2012 (cfr. ricerca Track & Trace);

                                         che la critica cade però nel vuoto;

                                         che dal fascicolo processuale trasmesso dalla Giudicatura di pace a questa Camera, si evince che con scritto del 19 novembre 2012 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha comunicato al convenuto di avere ricevuto lo stesso giorno la sua comunicazione, contenuta in una busta di posta prepagata recante la scritta P.P. ____, dalla quale risulta l’attestazione del pagamento della somma di fr. 5'223.- avvenuto presso il competente ufficio di esecuzione e fallimenti in data 9 novembre 2012;

                                         che nello stesso scritto il giudice gli ha tuttavia ricordato di avergli in data 19 ottobre 2012 fissato un termine di quindici giorni per fornire la prova dell’avvenuto pagamento e quindi del ritiro dell’opposizione al precetto esecutivo, puntualizzando dipoi di avere statuito sull’istanza il 15 novembre 2012 (notificando la relativa decisione il giorno successivo) quando i termini assegnati erano ampiamente scaduti, e facendo altresì presente che tale decisione avrebbe potuto essere evitata, con conseguente riduzione delle spese, se da parte sua fosse pervenuta l’attestazione richiesta;

                                         che, in effetti, con l’ordinanza 19 ottobre il primo giudice ha assegnato al convenuto un termie di 15 giorni “… dalla data d’invio della presente comunicazione …”;

                                         che, procedendo in tal modo, il giudice di pace ha di fatto stabilito un termine fisso, che il 3 novembre essendo sabato - giungeva a scadenza il 5 novembre;

                                         che questo modo di fissare il termine appare certo inusuale, in questi casi essendo preferibile, per una questione di chiarezza, indicare il giorno di scadenza del termine, ma appare comunque ammissibile;

                                         che, comunque sia, anche qualora si volesse seguire il ragionamento del reclamante secondo cui il termine assegnatogli dal giudice di pace con ordinanza del 19 ottobre 2012 ha iniziato a decorrere il 30 ottobre successivo, ossia il giorno dopo il ritiro della relativa raccomandata, la soluzione non muterebbe;

                                         che, a mente del reclamante, il termine giungeva a scadenza il 13 novembre 2012 sicché la lettera datata 13 novembre 2012 e indirizzata alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne con annessa la prova dell’avvenuto pagamento dell’importo posto in esecuzione sarebbe tempestiva;

                                         che, tuttavia, a un più approfondito esame ciò non può però ancora dirsi automaticamente il caso considerato che non è dato in alcun modo di sapere quando lo scritto datato 13 novembre 2012 è stato consegnato alla posta - e la prova spettava al reclamante - ove si consideri che la relativa busta non reca alcuna data di spedizione, ma soltanto la stampiglia P.P. 6802 Rivera, la quale non consente in alcun modo di convalidare l’asserzione, secondo cui essa sarebbe stata inviata entro i termini richiesti, ove si consideri anche che la relativa comunicazione è stata ricevuta dal primo giudice soltanto il 19 novembre successivo;

                                         che dato quanto precede il giudice di pace era senz’altro autorizzato a procedere all’emanazione del giudizio impugnato sulla base degli atti esibiti dal procedente, per tacere comunque del fatto che, fosse questi stato avvisato tempestivamente del pagamento dell’importo posto in esecuzione, nulla gli impediva di caricare al convenuto le spese di giustizia limitatamente a quelle procedurali (v. ordinanza 19 ottobre 2012), ossia una tassa di giustizia ridotta, data la sua soccombenza conseguente all’acquiescenza  di fronte all’avversaria pretesa (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio sono posti a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono posti a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace di Taverne

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 5'000.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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