Incarto n. 14.2012.187
Lugano 19 dicembre 2012 B/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di fallimento promossa con istanza 27 agosto 2012 da
CO 1 rappr. da RA 1
contro
RE 1 patrocinato dall’ PA 1
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 2 novembre 2012 (SO.2012.3665) ha così deciso:
“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da lunedì 5 novembre 2012 alle ore 10.00.
2./3./4. Omissis.”
Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con
reclamo del 15 novembre 2012 ne postula l’annullamento;
rilevato che a controparte il reclamo non è stato intimato;
preso atto che con decreto presidenziale del 16/19 novembre 2012 al reclamo è stato concesso effetto sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto:
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 12'740.-- oltre accessori, dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza di discussione del 24 ottobre 2012 nessuno è comparso.
C. Con decisione del 2 novembre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da lunedì 5 novembre 2012 alle ore 10.00.
D. Con il reclamo RE 1 asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, avendole versato dapprima fr. 5'000.--, quale anticipo sul totale del dovuto, e in seguito, dopo essersi accordato con la procedente che ha ridotto la sua pretesa, avendole pagato il 6 novembre 2012 nuovamente un importo di fr. 5'000.-- a totale soddisfazione delle sue pretese (doc. A). Il reclamante rileva poi che la sua solvibilità è garantita in quanto egli segue diversi cantieri che gli assicurano un giro d’affari e un guadagno di oltre fr. 100'000.--.
Considerando
In diritto.
1.a) La decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro dieci giorni mediante reclamo secondo il CPC. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:
1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
2) l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che
3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).
b) Il reclamante ha prodotto una ricevuta del 6 novembre 2012 sottoscrita da CO 1 relativa al pagamento di fr. 5'000.-- a “saldo fatture” (doc. A). Orbene, da questo documento non emerge se si tratta delle fatture oggetto dell’esecuzione in esame. Inoltre non risulta se le spese esecutive sono state pagate, per cui sull’adempimento del presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF sussistono seri dubbi.
Nel caso di specie determinante è tuttavia che dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano al 13 dicembre 2012 emerge che nei confronti del reclamante sono pendenti 15 procedure esecutive per un importo di fr. 51'427.80 e che durante l’anno in corso, oltre che per la procedura in oggetto, sono state emesse tre ulteriori comminatorie di fallimento, mentre in un’altra procedura è stata presentata la domanda di proseguire l’esecuzione, il che porta a concludere che il convenuto non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Il fatto poi che il reclamante abbia cantieri in corso non implica necessariamente che egli disponga di sufficienti mezzi liquidi.
Le precedenti considerazioni portano a ritenere che la situazione finanziaria del convenuto non sta migliorando. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento del reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.
Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato.
2.Il reclamo va pertanto respinto.
Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.
La tassa di giustizia è posta a carico del reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC).
Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato.
Per questi motivi,
richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto
Di conseguenza è dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da
2 gennaio 2013 alle ore 10.00.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.-- è posta a
carico di RE 1.
3. Notificazione:
- __________;
- __________;
- __________;
- Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;
- Ufficio cantonale del Registro di commercio, Lugano;
- Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano,
Lugano.
Comunicazione alla Pretura, sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).