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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.12.2012 14.2012.178

December 20, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·2,498 words·~12 min·5

Summary

Rigetto provvisorio. Contratto di appalto. Nessuna deroga al contratto. Inadempienza contrattuale non resa verosimile

Full text

Incarto n. 14.2012.178

Lugano 20 dicembre 2012 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimenti promossa con istanza 10 luglio 2012 da

CO 1 patrocinato dall’ PA 2  

contro

RE 1 patrocinata dall’ PA 1  

tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 25/29 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano per il pagamento di fr. 24'184.80 oltre interessi e spese;

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 23 ottobre 2012 (SO.2012.3037) ha così deciso:

“1.  L’istanza è accolta e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via provvisoria.

 2.  La tassa di giustizia in fr. 250.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico di parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr. 1'000.-- a titolo di ripetibili.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo del

5 novembre 2012 postula la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;

lette le osservazioni del 5 dicembre 2012 di controparte;

preso atto che con decreto presidenziale del 7 novembre 2012 al reclamo è

stato concesso effetto sospensivo;

ritenuto

In fatto:

A.     Con precetto esecutivo n. __________ del 25/29 maggio 2012 dell’Ufficio esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 24'184.80 oltre interessi al 5% dal 31 agosto 2011, indicando quale titolo di credito: “Contratto di coltivazioni vigneti 2011: chf 23500.-- (credito) e chf 648.80 (interessi su ogni rata (4): agosto-ottobre 5'000.-- novembre 8500.--).

Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, l’istante ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.

                                  B.   L’istante fonda la sua pretesa su un contratto di appalto per la coltivazione di vigneti a __________, __________, __________ e __________ concluso con la convenuta il 17 gennaio 2011, con cui quest’ultima si è impegnata a versare al viticoltore CO 1 per la coltivazione e manutenzione dei citati vigneti durante l’anno 2011 l’importo complessivo di fr. 50'000.--, da versare in 10 rate mensili di fr. 5'000.--, la prima rata il mese di febbraio 2011 e l’ultima il mese di novembre 2011 (doc. C). L’istante ha prodotto diversi e-mail scambiati con __________ T__________ in relazione al pagamento della sua remunerazione (doc. D), un avviso di mora inviato alla convenuta il 1° dicembre 2011 (doc. E), una proposta di pagamento rateale di fr. 10'214.-- formulata da __________ T__________ il 28 marzo 2012 (doc. F), un ulteriore scambio di e-mail (doc. G), una fattura del 1. giugno 2011 relativa al rifacimento della parcella di __________ (doc. H) e uno scritto dell’11 maggio 2012 della convenuta al suo rappresentante legale, nel quale è stata ribadita l’offerta del 28 marzo 2012 di pagare a titolo transattivo l’importo di fr. 10'214.-- (doc. L).

                                  C.   All’udienza di discussione il procedente si è confermato nella sua istanza, mentre la convenuta vi si è opposta sostenendo che da parte dell’istante vi sarebbero state lacune e manchevolezze, tali da giustificare la rescissione del contratto. L’escussa ha sostenuto che in seguito alla gestione approssimativa da parte del procedente sono stati generati costi superiori alla media di mercato, causandole un ingente danno. Inoltre sarebbero stati stipulati con il procedente accordi verbali diversi da quanto stabilito nel contratto del 17 gennaio 2011, di cui al doc. C. L’escussa ha quindi proposto di versare all’istante per l’opera svolta, in luogo della somma richiesta di fr. 26'500.--, l’importo di fr. 10'000.--, pagabile in quattro rate mensili di fr. 2'500.-- ciascuna, la prima volta il 15 novembre 2012.

                                         Replicando l’istante ha negato che vi siano stati con l’escussa accordi verbali esulanti dal contratto doc. C ed inadempienze da parte sua, rilevando che la convenuta si è limitata ad asserire accordi ed inadempienze, senza tuttavia renderli verosimili. 

Con la duplica la convenuta si è riconfermata nelle sue allegazioni.

                                  D.   Con decisione del 23 ottobre 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Secondo il primo giudice la convenuta non ha saputo rendere verosimili in modo credibile né gli asseriti accordi verbali deroganti a quanto chiaramente pattuito nel contratto doc. C, né le presunte inadempienze dell’istante nell’esecuzione del contratto. In sede pretorile è stato ritenuto che l’escussa si è limitata a sollevare generiche contestazioni rimaste allo stadio del puro parlato, non potendo il suo scritto dell’11 maggio 2012 (doc. L) rappresentare un riscontro oggettivo, costituendo atto di parte.

                                  E.   Con il reclamo la convenuta sostiene che il pagamento delle prestazioni dell’istante andava calcolato sulla base dell’effettivo dispendio orario, da cui dovevano venire dedotti i costi di utilizzo dei suoi macchinari e attrezzi e che non si trattava di un pagamento a corpo. La reclamante rileva di avere allestito il rendiconto finale, inviato al procedente, dal quale risulta l’importo di fr. 10'214.-- a suo favore e che questo rendiconto non è mai stato confermato dall’istante. La sua tesi è d’altro canto confermata dall’e-mail doc. G, con cui l’istante le ha inviato il resoconto delle sue prestazioni per il 2011. La reclamante ha poi ribadito di avere subìto perdite nella produzione dell’uva, che aveva già fatto notare alla controparte con i doc. F e L. Inoltre la gestione da parte dell’istante era lacunosa. La reclamante ha infine constatato che l’asserito credito fatto valere dall’istante, comunque contestato in toto, ammonta a fr. 23'500.--. Gli interessi al 5% sono richiesti a far tempo dal 31 agosto 2011 sull’importo di fr. 24'184.80, importo nel quale sono già stati conteggiati interessi sulle rate. I calcoli al riguardo non sono tuttavia né comprensibili, né condivisibili.

                                  F.   Delle osservazioni di controparte si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

In diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante

                                         reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finale.

                                         Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC).

                                   2.   In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati:

                                         a.   l’applicazione errata del diritto,

                                         b.   l’accertamento manifestamente errato dei fatti.

                                   3.   In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.

                                   4.   La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989, p. 338 con riferimenti).

                                   5.   La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; anche DTF 132 III 480 consid. 4 p. 461).

                                         Il limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit., p. 330).

                                         L’ammontare della pretesa deve risultare determinato nel riconoscimento di debito oppure in un altro documento al quale il riconoscimento di debito rinvia. Nel caso in cui l’importo non risultasse dal riconoscimento di debito, ma dagli altri documenti, la sua determinazione deve poter essere effettuata in modo semplice (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2. ed., Basilea 2010, n. 25 ad art. 82 LEF). 

                                         La documentazione prodotta (in particolare i conteggi e altri computi numerici) deve permettere una chiara e immediata ricostruzione dei movimenti contabili di dare e avere tra le parti fino a giungere all’importo finale posto in esecuzione: una indagine approfondita di natura contabile sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto (Cometta, op. cit. in, p. 339).

                                         Il contratto di appalto firmato costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione per la mercede. Nel caso in cui l’adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell’opera, secondo la prassi basilese il rigetto dell’opposizione può venire concesso, fintanto che il committente non eccepisce che l’opera non è stata affatto oppure non è stata regolarmente eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è chiaramente senza fondamento oppure viene immediatamente confutata dall’appaltatore. In caso di difetti il committente deve inoltre rendere verosimile di averli tempestivamente notificati (Staehelin, op. cit., n. 128 ad art. 82).                                        

                                   6.   Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 cons. 4.1.1 con rinvii). Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. DTF 104 Ia 413, cons. 4; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 28 ad art. 82; Gilliéron, Commentaire de la LP, Losanna 2011, n. 82 ad art. 82; Stücheli, op. cit., p. 350, con rif.; Staehelin, op. cit., n. 87 s. ad art. 82).

La reclamante sostiene che il pagamento delle prestazioni dell’istante andava calcolato sulla base dell’effettivo dispendio orario, da cui dovevano essere dedotti i costi di utilizzo dei macchinari e degli attrezzi di sua proprietà. Inoltre fa valere negligenze e inadempienze contrattuali da parte dell’istante, che le avrebbero provocato gravi perdite.

Orbene dal contratto di appalto in oggetto emerge che per l’anno 2011 l’importo a corpo che la reclamante doveva versare all’istante ammontava a fr. 50'000.--, da pagare in 10 rate da fr. 5'000.-l’una, a partire dal mese di febbraio fino al mese di novembre 2011 (doc. C). Dal predetto contratto non si evince alcun accordo delle parti in merito ad un conteggio finale che tenesse conto delle ore di lavoro prestate dall’istante e delle deduzioni per l’utilizzo di attrezzature e macchinari della convenuta. Il resoconto allegato alle e-mail scambiate dalle parti il 2 rispettivamente il 3 gennaio 2012, di cui al doc. G, è una proposta con cui è stato offerto all’istante il pagamento di una liquidazione di fr. 12'514.--, come si evince da un ulteriore e-mail della reclamante del 28 marzo 2012, di cui al doc. F, in cui viene indicato un saldo a  favore dell’istante ridotto a fr. 10'214.--. Orbene, in mancanza di accettazione da parte dell’istante di qualsivoglia deroga al contratto in oggetto, i predetti documenti non portano a concludere che il contratto di appalto in esame sia stato superato da ulteriori accordi stipulati dalle parti.

In merito alle negligenze e inadempienze contrattuali dell’istante  si rileva che sia lo scritto del 7 aprile 2012 di __________ T__________ (doc. F) sia lo scritto dell’11 maggio 2012 della convenuta al rappresentante legale dell’istante (doc. L), in cui sono state fatte valere negligenze di quest’ultimo nell’adempimento dei suoi obblighi, che le avrebbero provocato gravi danni, contengono solo allegazioni di parte prive di qualsiasi riscontro oggettivo, per cui non sono atte ad infirmare, ai sensi dell’art. 82 cpv. 2 LEF, il contratto di appalto in oggetto. Le precedenti considerazioni portano a concludere che il predetto contratto costituisce, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per la mercede di fr. 50’000.--. L’istante ha dedotto da questo importo fr. 26'500.--, versatigli dalla convenuta, la quale non ha provato di avergli pagato un importo superiore, e ha posto in esecuzione la somma di fr. 23'500.--, che pertanto va riconosciuta. Per l’importo di fr. 648.80 di interessi moratori calcolati sulle rate di agosto, settembre, ottobre e novembre 2011 l’istante non ha prodotto alcun conteggio dettagliato. Sennonché, un’indagine approfondita tesa a determinare l’esattezza di questo importo sfugge al potere di cognizione del giudice del rigetto, per cui per fr. 648.80 l’istanza va respinta. A proposito degli interessi di ritardo richiesti anche su questo importo, va osservato che secondo l’art. 105 cpv. 3 CO non si possono chiedere interessi per ritardo nel pagamento degli interessi moratori.

Il rigetto provvisorio dell’opposizione va pertanto concesso per fr. 23'500.-- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2011 su fr. 18'500.--, atteso che l’istante con messa in mora dell’1. dicembre 2011 (doc. E) ha chiesto il pagamento di questo importo per i mesi di febbraio 2011 (fr. 3'500.--), di agosto 2011 (fr. 5'000.--), di settembre 2011 (fr. 5'000.--) e di ottobre 2011 (fr. 5'000.--) entro 10 giorni e del 5% dal 30 novembre 2011 su fr. 5'000.-- per il mese di novembre 2011, ritenuto che secondo il contratto il pagamento delle rate doveva avvenire al più tardi per la fine del rispettivo mese.    

                                   7.   Il reclamo va pertanto parzialmente accolto.

                                         La tassa di giustizia, le spese processuali e le ripetibili seguono la pressoché completa soccombenza della reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF; art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamato l’art. 82 LEF

pronuncia:

                                    I.   Il reclamo è parzialmente accolto.

                                         Di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione del 23 ottobre 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (SO.2012.3037) è così riformato:

                                         “1. L’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione del 10 luglio 2012 promossa da CO 1, __________, contro RE 1, __________, è parzialmente accolta. L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 23'500.-- oltre interessi al 5% dall’11 dicembre 2011 su fr. 18'500.-- e dal 30 novembre 2011 su fr. 5'000.--.”

                                   II.   La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 400.--, anticipata dalla reclamante, resta a carico di RE 1, la quale rifonderà a CO 1 fr. 1’000.-- per ripetibili.

                                  III.   Notificazione a:

- __________ - __________ __________  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 24’184.--, non raggiunge il limite di

legge di fr. 30'000.--, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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