Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2012 14.2012.164

November 9, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,262 words·~6 min·4

Summary

Rigetto definitivo sulla base di decisione del Fondo per la formazione professionale giardinieri & fioristi

Full text

Incarto n. 14.2012.164

Lugano 9 novembre 2012 FP/ec/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 23 luglio 2012 presentata da

RE 1

  contro  

CO 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, notificato in data 21 ottobre 2011 per il pagamento di fr 1’514.80 oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Giudice di pace del circolo di Vezia con decisione del 10 ottobre 2012 (incarto n. 362);

sentenza impugnata dalla convenuta con reclamo del 16 ottobre 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 20/21.10.2011 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1, ha escusso RE 1 per l’incasso della somma di fr. 1'514.80 oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “23.06.2010 Contributi annuali al fondo per la formazione professionale (2008) di fr. 1'400.00, 09.03.2011 Emolumento di sollecito FFP di fr. 30.00, 17.10.2011 Interessi di mora 02.08.2010-17.10.2011 (01.08-12.08) di fr. 84.80”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escussa, con istanza del 23 luglio 2012 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia;

                                         che la parte istante - in estrema sintesi – ha fondato la propria domanda sulla base della fattura 23 giugno 2010 volta alla riscossione della somma di fr. 1'400.quale contributo annuale 2008 al fondo per la formazione professionale, sulla decisione 9 marzo 2011 con la quale il RA 1 ha richiesto alla convenuta, quale azienda assoggettata, il versamento di un contributo pari a fr. 1'400.- per l’anno di contribuzione 2008 (oltre al pagamento di un ulteriore emolumento di fr. 30.-), con l’avvertenza che tale decisione può essere impugnata entro trenta giorni presso l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia, sull’attestazione rilasciata il 16 gennaio 2012 da quest’ultimo che contro la stessa decisione non è stato presentato alcun ricorso;

                                         che chiamata a esprimersi sull’istanza (art. 253 CPC), con osservazioni del 20 agosto 2012 la convenuta ha contestato di essere astretta al pagamento dell’importo posto in esecuzione, in quanto essa già partecipa alla formazione professionale per il tramite di contributi che essa versa alla parte istante, per tacere del fatto che la presunta obbligatorietà del fondo per la formazione dei giardinieri e fioristi essendo entrata in vigore soltanto con il 1.6.2009, non è dato da vedere come mai il contributo si riferisca al 2008;

                                         che con decisone del 10 ottobre 2012 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha accolto l’istanza, ritenendo cha la documentazione esibita dall’escutente, segnatamente la decisione emanata il 9 marzo 2011, regolarmente notificata e passata in giudicato, costituisce valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art 80 LEF e rilevando dipoi che la contestazione sollevata dalla convenuta in relazione all’obbligo impostogli di versare la somma oggetto della procedura esecutiva è tardiva in quanto andava fatta al momento della ricezione della relativa decisione di assoggettamento, la quale, rimasta incontestata, è diventata perciò opponibile alla stessa parte convenuta;

                                         che contro tale sentenza la convenuta è insorta con reclamo del 16 ottobre 2012, chiedendone l’annullamento;

                                         che, in particolare, la reclamante contesta che la decisione sulla quale l’istante ha fondato la propria domanda sia passata in giudicato, come asserito dal primo giudice, la contestazione sull’obbligo contributivo in rassegna essendo ancora pendente presso l’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (v. doc. A e B annessi), di modo che non è possibile considerare tardive le sue rimostranze,

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto.

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza  finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                         che, come correttamente sottolineato dal Giudice di pace, la decisione (di natura amministrativa) emanata in data 9 marzo 2011 dal Fondo per la formazione professionale giardinieri & fioristi - con la quale alla convenuta, quale affiliata, è stato imposto il versamento di un contributo al Fondo a favore della formazione professionale pari a complessivi fr. 1'400.- per l’anno 2008 (oltre a un emolumento di fr. 30.-), e ciò in quanto è stato ritenuto che, contrariamente a quanto preteso dall’escussa, l’azienda (assoggettata) rientra nel campo di applicazione secondo gli art. 3 segg. del regolamento RA 1 - costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF;

                                         che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente - peraltro per la prima volta in questa sede disattendendo l’art. 326 cpv. 1 CPC, norma che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova, il che potrebbe finanche comportare l’inammissibilità del rimedio - tale decisione è passata in giudicato, come attestato dall’autorità ricorsuale presso la quale un eventuale gravame avrebbe dovuto essere inoltrato entro trenta giorni, ovvero dall’Ufficio federale della formazione professione e della tecnolgia, il quale in data 16 gennaio 2012 – rispondendo a un esplicita richiesta in tal senso – ha dichiarato che contro la decisione emanata dal RA 1 relativa alla fissazione del contributo a carico della convenuta per l’anno 2008 (come pure per il 2009), non è stato presentato alcun ricorso;

                                         che, del resto, la documentazione annessa al reclamo - prodotta contravvenendo l’art. 326 cpv. 1 CPC - segnatamente lo scritto 20 luglio 2010 indirizzato allo stesso RA 1 e lo scritto 28 novembre 2010 indirizzato all’Ufficio federale della formazione professione e della tecnologia (con la menzione ricorso contributi di formazione-precetti esecutivi in corso), è antecedente alla decisione 9 marzo 2011 sulla quale l’escutente ha fondato la propria istanza, decisone che - come visto - non è stata impugnata dalla convenuta;

                                         che, in definitiva, ne discende pertanto, sia come sia, la reiezione del reclamo, proposto invero con leggerezza;  

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC), senza attribuzione di ripetibili alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni; 

per questi motivi,

richiamata la OTLEF,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono poste a carico della reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

- -       Comunicazione alla Giudicatura di pace di Vezia

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                                Il segretario

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 1'514,80, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

14.2012.164 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 09.11.2012 14.2012.164 — Swissrulings