Incarto n. 14.2012.16
Lugano 5 marzo 2012 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 28 novembre 2011 presentata da
CO 1 patrocinata dall’ PA 1
contro
RE 1
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 10/12 febbraio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ per l’importo di fr. 7'500.-;
sulla quale istanza il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ con sentenza 12 gennaio 2012 ha così deciso:
“1. L’istanza diCO 1 è accolta: l’opposizione interposta dalla parte convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________, è respinta in via provvisoria.
2. L’istanza di RE 1 di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è respinta.
3. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 250.00, da anticipare dalla parte istante, e le spese esecutive di fr. 70.00, sono poste a carico della parte convenuta, la quale rifonderà a controparte fr. 375.00 a titolo di indennità.
Decisione impugnata dalla convenuta, che con reclamo del 27 gennaio 2012 ha postulato la declaratoria di nullità della sentenza pretorile;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
1. Con precetto esecutivo n. __________del 10/12 febbraio 2011 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 7'500.-, indicando quale titolo di credito: “6 mesi di affitto mancato compreso: locazione fr. 1'100.- + spese accessorie fr. 150.- al mese (agosto 2010 – gennaio 2011).
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, con istanza 28 novembre 2011 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________. L’istante fonda la propria pretesa sul contratto di locazione del 1° giugno 2010 (doc. B), con il quale ha locato a RE 1 un appartamento in via __________ a __________, con inizio della locazione per il 1° giugno 2010 e con un canone di locazione annuo di fr. 13'200.-, corrispondenti a fr. 1'100.00 mensili oltre a un acconto di fr. 150.- mensili per le spese accessorie. A mente dell’istante, la convenuta ha pagato il canone del primo mese di locazione (giugno 2010) e con ampio ritardo e dopo sollecito ancora la pigione per il mese di luglio, e in seguito più nulla.
Il 1° dicembre 2011 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha trasmesso a RE 1 l’istanza di rigetto dell’opposizione, fissandole un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni scritte. Il 10 dicembre 2011 RE 1 ha quindi chiesto la concessione di una proroga di dieci giorni del termine per le osservazioni, domanda accolta con ordinanza 13 dicembre 2011. Con osservazioni 6 gennaio 2012 – ma rimesse alla posta solo il 9 gennaio – la stessa ha chiesto la sospensione della lite in attesa dell’esisto della procedura che essa era intenzionata a promuovere presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione e tendente a contestare la disdetta trasmessale dalla locatrice. Con scritto separato di pari data essa ha poi chiesto “di essere autorizzata al gratuito patrocinio, nominando l’avv. __________ … quale mio patrocinatore …”, in considerazione della sua età, del suo stato di grande invalida, della sua situazione economica e della circostanza che la controparte è patrocinata da uno studio legale. Il Pretore aggiunto ha intimato sia le osservazioni sia la domanda di gratuito patrocinio, indicando che l’udienza indetta per il 12 gennaio era confermata.
All’udienza di contraddittorio del 12 gennaio 2012 si è presentata solo la procedente, la quale ha confermato l’istanza di rigetto dell’opposizione.
2. Con sentenza 12 gennaio 2012 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza di rigetto dell’opposizione, accertando che il contratto di locazione costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione per le pigioni e per le spese accessorie. Il primo giudice ha poi considerato tardive le osservazioni del 6 gennaio 2012, spedite per raccomandata il 9 gennaio 2012, atteso che il termine per presentarle, tenuto conto della proroga concessa e delle ferie giudiziarie era giunto a scadenza il 5 gennaio 2012 (art. 56 e 63 LEF).
L’istanza di gratuito patrocinio è anch’essa stata respinta, ritenuto che la causa non aveva per la convenuta possibilità di esito favorevole.
3. Con reclamo 28 gennaio 2012 RE 1 ha postulato la declaratoria di nullità del giudizio pretorile, rilevando che a seguito della sua età, delle sue condizioni di salute, delle scarse cognizioni del diritto e della sua situazione finanziaria, essa non è stata in grado di partecipare alle udienze onde garantirsi una adeguata uguaglianza nel procedimento, motivo per cui aveva presentato istanza di gratuito patrocinio proponendo un proprio patrocinatore. Il Pretore, respingendo senza legittima giustificazione questa sua richiesta, l’ha però privata del diritto di partecipare all’udienza e di essere sentita per il tramite del proprio rappresentante.
Il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.
4. Con il gravame in questione la reclamante impugna di fatto due decisioni, e meglio la decisione rigetto dell’opposizione (punto 1 del dispositivo della decisione 12 gennaio 2012), e la decisione di reiezione della domanda di gratuito patrocinio (punto 2).
Le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), sono impugnabili mediante reclamo (art. 309 lett. b n. 3 CPC) nel termine di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Pure le decisioni che rifiutano la domanda di gratuito patrocinio sono impugnabili con reclamo (art. 121 CPC) nel termine di 10 giorni (art. 319 lett. b CPC). In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati l’applicazione errata del diritto (art. 320 lett. a CPC) e l’accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
Proposto il 28 gennaio 2012 a fronte di una decisione emessa in data 12 gennaio 2012 e notificata il 18 gennaio successivo (cfr. ricerca Track & Trace), il rimedio risulta tempestivo e quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
5. Per l’art. 117 CPC il gratuito patrocino è concesso a condizione che, cumulativamente, il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari e la domanda non appaia priva di probabilità di successo. Esso è quindi escluso se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per la parte richiedente, vale a dire quando le probabilità di successo sono significativamente più ridotte rispetto ai rischi di sconfitta, tanto da non potersi definire serie (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2010. p. 466). Se sono verificati tali requisiti, il giudice può designare un patrocinatore d’ufficio, sempre che ciò sia necessario per tutelare i diritti dell’interessato, segnatamente se la controparte è patrocinata da un avvocato (art. 118 cpv. 1 lett. C CPC).
5.1 Diversamente da quanto sembra sostenere la reclamante, non è sufficiente che la nomina di un patrocinatore d’ufficio fosse necessaria per la tutela dei suoi diritti, dovendo essere verificato anche il presupposto della probabilità di esito favorevole della lite. Probabilità che dev’essere giocoforza esaminata alla luce dei motivi che la parte adduce a sostegno della propria posizione processuale. A prescindere dalla questione se nel procedimento di cui trattasi la convenuta necessitasse effettivamente dell’assistenza di un legale, e ciò tenuto conto che qualora, contrariamente a quanto sostenuto dall’istante, essa avesse pagato i canoni di locazione di cui trattasi, sarebbe stato sufficiente precisarlo nelle osservazioni scritte e allegare la relativa documentazione, ciò che non richiede invero particolari conoscenze giuridiche, si rileva che la reclamante non ha opposto alcun valido argomento all’istanza di rigetto dell’opposizione, né ha in qualche modo spiegato i motivi per i quali ha interposto opposizione al precetto esecutivo. Segnatamente essa non ha contestato di non aver versato i canoni di locazione né di essere debitrice degli importi posti in esecuzione. In effetti, con le proprie osservazioni 6 gennaio 2012, invocata la propria difficile situazione personale, la stessa si è limitata a chiedere di sospendere la lite, in attesa dell’esisto della procedura che essa si sarebbe apprestata a promuovere presso l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione e tendente a contestare la disdetta trasmessale dalla locatrice. Se non che, l’ipotetica procedura di contestazione della disdetta non è rilevante nella procedura di rigetto dell’opposizione, considerato che siffatta contestazione non farebbe comunque venir meno l’obbligo di versare i canoni di locazione scaduti, con la conseguenza che la reiezione della domanda di sospensione appare corretta, non da ultimo tenuto conto anche del principio di celerità che informa il diritto esecutivo.
La convenuta neppure è comparsa all’udienza del 12 gennaio 2012, né si è fatta rappresentare dal legale da essa scelto, senza peraltro neppure rendere verosimile di essere stata impedita a presenziare o a farsi rappresentare da un legale, a ciò non ostando il fatto che la domanda di assistenza giudiziaria ancora non era stata decisa. Essa si è così preclusa sia la possibilità di opporsi alla domanda di rigetto dell’opposizione, ma anche di sostanziare la propria domanda di gratuito patrocinio.
Mancando ogni e qualsiasi contestazione circa l’esistenza del debito posto in esecuzione, malgrado la reclamante sia stata posta nelle condizione di prendere posizione, dapprima in forma scritta e successivamente oralmente all’udienza, neppure è possibile intravvedere per lei una probabilità di successo nella causa. La decisione di respingere la domanda di gratuito patrocinio per difetto di probabilità di esito favorevole della lite per la convenuta appare quindi corretta.
Per i motivi che precedono il reclamo deve essere respinto;
Gli oneri processuali relativi al presente giudizio dovrebbero seguire la soccombenza, ossia dovrebbero essere posti a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Data la particolarità della fattispecie si prescinde tuttavia eccezionalmente dal riscuotere spese.
Per i quali motivi,
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese.
3. Notificazione a:
- RE 1, __________;
- avv. PA 1, __________.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 7’500.00, non raggiunge il limite di legge di fr. 15'000.–, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).
Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 e segg. LTF).