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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 15.02.2012 14.2012.13

February 15, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,444 words·~7 min·4

Summary

Reclamo contro dichiarazione di fallimento. Solvibilità non resa verosimile

Full text

Incarto n. 14.2012.13

Lugano 15 febbraio 2012 B/fp/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema  di fallimento promossa con istanza 10 novembre 2011 da

CO 1 rappr. da RA 1  

contro

RE 1 patrocinata dall’ PA 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione 4 gennaio 2012 (SO.2011.4844) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, a far tempo da giovedì

     5 gennaio 2012 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Sentenza tempestivamente impugnata da RE 1 che con reclamo

16 gennaio 2012 ne postula l’annullamento;

rilevato che a controparte non è stato intimato il reclamo, il suo credito essendo

stato saldato;

preso atto che con decreto presidenziale 18 gennaio 2012 al reclamo è stato

concesso effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto:

                                  A.   Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di __________ CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'564.75 oltre accessori, dedotti eventuali acconti.

                                  B.   All’udienza di discussione del 7 dicembre 2011 nessuno è comparso.

                                  C.   Con decisione 4 gennaio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1 a far tempo da giovedì 5 gennaio 2012 alle ore 10.00.

                                  D.   Con il presente reclamo RE 1 asserisce che l’esecuzione in oggetto è stata pagata, producendo una ricevuta  del 9 gennaio 2012 dell’Ufficio esecuzione di __________ relativa al versamento di fr. 4'021.50 a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dall’istante (doc. C). La reclamante sostiene dipoi che, come si evince dall’estratto trimestrale del suo conto postale, per il periodo dal 1. ottobre al 31 dicembre 2011, ha avuto proventi per fr. 113'541.55, con accrediti importanti, il che dimostra la regolarità delle entrate e la rilevanza dei suoi clienti (doc. D). In merito alle esecuzioni pendenti nei suoi confronti per un importo di fr. 21'795.65, la convenuta osserva che le stesse sono riconducibili ad un periodo contraddistinto purtroppo da una cattiva gestione contabile da parte di una persona, nei confronti della quale sta valutando di intraprendere azioni di natura civile e, se del caso, pure penale (doc. E). La situazione si è ora normalizzata e il pagamento delle citate esecuzioni potrà avvenire nel corso dei prossimi 3/4 mesi.   

Considerato

In diritto:

                                   1.   Secondo l’art. 174 cpv. 1 primo periodo LEF nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale civile svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011 ed applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 405 cpv. 1 CPC.

                               2.a)   In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l'autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo:

                                         1)  il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;

                                         2)  l'importo dovuto è stato depositato presso l'autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore; o che

                                         3)  il creditore ha ritirato la domanda di fallimento.

                                         L’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove nuovi, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (nova autentici o in senso proprio, ossia “echte Nova”, in contrapposizione agli pseudonova, ossia “unechte Nova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF. I nova autentici non vengono considerati d’ufficio, ma è il debitore che li deve espressamente far valere e provare con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Questa considerazione dei nova in senso proprio da parte dell’autorità giudiziaria superiore ha come scopo di evitare fallimenti senza senso di debitori ancora solvibili. La solvibilità può tra l’altro essere determinata ricorrendo al concetto opposto di insolvibilità, concetto noto nella LEF. L’illiquidità deve essere oggettiva. Essa deve impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Non deve infatti trattarsi di una difficoltà passeggera, il debitore deve bensì trovarsi per un periodo indeterminato in questa situazione. Un indizio di insolvibilità può emergere dal numero e dal valore delle esecuzioni pendenti, così come pure da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento in esame. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità deve essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito ecc., mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti. Le esigenze poste al debitore per rendere verosimile la sua solvibilità non devono però essere troppo severe. La solvibilità è resa verosimile allorquando essa appare più verosimile che l'insolvibilità. Dal debitore viene pretesa la produzione, già con l’atto di appello, di estratti dell’Ufficio di esecuzione. La questione della solvibilità influenza infatti pure la decisione sulla concessione dell’effetto sospensivo (Giroud, Basler Kommentar zum SchKG,  vol. II, 2. ed. 2010, n. 26 ad art. 174 LEF; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8. ed Berna 2008, § 36 n. 58 p. 334/335, § 38 n. 14 p. 347; Brönnimann, Novenrecht und Weiterziehung des Entscheides des Konkursgerichtes gemäss Art. 174 E SchKG, p. 446 ss. in Festschrift H.U. Walder, Recht und Rechtsdurchsetzung, Zurigo 1994; SJZ 95 (1999) n. 8 p. 172).

                                  b)   La reclamante asserisce di avere saldato il suo debito nei confronti dell’istante, producendo una ricevuta del 9 gennaio 2012 relativa al pagamento di fr. 4'021.50 a saldo dell’esecuzione in oggetto n. 1483344 promossa dall’istante, per cui essendo il pagamento avvenuto posteriormente alla dichiarazione di fallimento, il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF è ossequiato.

                                         Per quel che riguarda invece il presupposto della solvibilità - condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento - va osservato che dall’estratto del conto postale della reclamante per il quarto trimestre 2011 emerge che a suo favore sono stati accreditati importi anche elevati, ma che tuttavia, ritenuti i prelievi da lei effettuati, il saldo per fine 2011 era negativo e ammontava a meno fr. 946.24, per cui non può essere ritenuto che sul citato conto la convenuta dispone di mezzi liquidi. Dall’estratto dell’Ufficio esecuzione di Lugano all’11 gennaio 2012 si evince poi che a carico della reclamante sono pendenti 21 procedure per un importo complessivo di fr. 21'795.65. Determinante è che nel corso del mese di dicembre 2011 in due esecuzioni promosse dalla Cassa cantonale di compensazione, e pertanto per oneri sociali, sono state presentate due domande di realizzazione e che nel mese di gennaio 2012 a carico della convenuta, nell’ambito di esecuzioni promosse di nuovo dalla C__________ rispettivamente dalla C__________, e pertanto per oneri sociali e tasse, sono stati emessi tre avvisi di pignoramento. Ciò porta a concludere che la situazione finanziaria della reclamante non sta migliorando e che essa non dispone della liquidità necessaria per far fronte ai suoi impegni. Nel caso di specie si può affermare che l’incapacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua capacità di pagamento. Alla reclamante va poi ricordato che la propria disponibilità di mezzi liquidi va resa verosimile nel termine di reclamo e che non è sufficiente affermare l’intenzione di saldare le proprie esecuzioni nel corso dei mesi a venire. Ne discende che il presupposto della solvibilità non può essere considerato reso sufficientemente verosimile.

                                         Non risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 non può essere annullato. 

                                   3.   Il reclamo va pertanto respinto.

                                         Essendo stato concesso effetto sospensivo parziale al reclamo, il fallimento va nuovamente pronunciato.

                                         La tassa di giustizia è posta a carico della reclamante (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, il reclamo non essendole stato intimato per osservazioni.

Per questi motivi,

richiamato l’art. 174 cpv. 2 LEF

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                         Di conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, __________, a far tempo da

                                         venerdì 17 febbraio 2012 alle ore 10.00.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 150.- è posta a carico di RE 1.

3.   Intimazione:

                                         -  __________;

                                         -  __________;

                                         -  Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano;

                                         -  Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello;

                                         -  __________

                                         -  __________;

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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