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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 28.08.2012 14.2012.127

August 28, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·936 words·~5 min·6

Summary

Fallimento. Effetto sospensivo parziale non concesso. Requisiti dell'art. 174 LEF non adempiuti

Full text

Incarto n. 14.2012.127

Lugano 28 agosto 2012 B/fp/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Bozzini e Epiney-Colombo

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in tema di fallimento promossa con istanza 11 maggio 2012 da

CO 1  

contro

RE 1  

sulla quale istanza il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con sentenza 2 agosto 2012 (SO.2012.2134) ha così deciso:

“1. È pronunciato il fallimento di RE 1, __________, Succ. di __________,

     a far tempo da venerdì 3 agosto 2012 alle ore 10.00.

 2./3./4. Omissis.”

Decisione tempestivamente impugnata da RE 1 con reclamo 13 agosto 2012;

ritenuto

In fatto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano la CO 1 ha chiesto il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'389.20 oltre accessori, dedotti eventuali acconti;

                                         che all’udienza di discussione dell’11 luglio 2012 nessuno è comparso;

                                         che con decisione 2 agosto 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha dichiarato il fallimento di RE 1, a far tempo da venerdì 3 agosto 2012 alle ore 10.00;

                                         che con il reclamo RE 1 chiede la sospensione della procedura sostenendo di avere provveduto a pagare l’importo in oggetto e tutte le fatture ricevute dall’istante, nonostante non avesse più dipendenti dal 2009, né un’organizzazione stabile essendo stata vittima della sottrazione di una proprietà intellettuale che era la base del suo sviluppo e per la quale è in corso un procedimento legale contro terzi;

                                         che la reclamante asserisce infine di non essere in grado al momento di provvedere ai pagamenti, d’altronde già effettuati e di non possedere beni o proprietà intellettuali di alcun genere in grado di soddisfare la richiesta di pagamento, l’importo richiesto essendo d’altro canto il solo suo debito;

Considerando

In diritto:

                                         che secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF, nella versione in vigore dal 1. gennaio 2011, la decisione del giudice del fallimento può essere impugnata entro 10 giorni mediante reclamo secondo il CPC (Codice di diritto processuale svizzero; Codice di procedura civile, CPC), entrato in vigore anche esso con il 1. gennaio 2011;

                                         che, sempre stando all’art. 174 cpv. 1 LEF, le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di fallimento;

                                         che la convenuta chiede con il reclamo la sospensione della procedura di fallimento;

                                         che tale richiesta non può essere accolta, potendo essere presentata solo nell’ambito di un’impugnazione tesa all’annullamento della dichiarazione di fallimento;

                                         che in concreto la motivazione della reclamante consiste nell’asserzione di avere pagato, tra l’altro, l’esecuzione in oggetto, per cui il suo reclamo va trattato come richiesta di annullamento della dichiarazione di fallimento;

                                         che la convenuta non si avvale però di alcun documento atto a dimostrare ai sensi dell’art. 174 cpv. 1 LEF di avere saldato l’importo posto in esecuzione anteriormente alla dichiarazione di fallimento (“pseudonova”);       

                                         che, secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF, l’autorità giudiziaria superiore può nondimeno annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova con mezzo di documenti che nel frattempo: 1) il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto; 2) l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a diposizione del creditore; o che 3) il creditore ha ritirato la domanda di fallimento;

                                         che in questo senso l’autorità giudiziaria superiore può considerare fatti e prove, subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (“nova” autentici in senso proprio, in contrapposizione agli “pseudonova”), solo se risultano adempiuti i presupposti elencati alla citata norma, ovvero all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF;

                                         che, nella fattispecie, la reclamante non ha soddisfatto nessuna delle condizioni (imperative) previste dall’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, segnatamente non ha dimostrato con documenti né di avere saldato l’importo posto in esecuzione, oltre agli interessi e alle spese esecutive, né di averlo depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione della creditrice, né l’avvenuto ritiro dell’istanza di fallimento da parte della procedente;

                                         che, anzi, la reclamante, pur asserendo il già avvenuto saldo del suo debito nei confronti dell’istante, tuttavia non provato con documenti, afferma la sua attuale impossibilità a far fronte a pagamenti;

                                         che non risultando ossequiato nessuno dei presupposti di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1-3 LEF, non vi è ragione di vagliare se la reclamante ha adempiuto l’ulteriore condizione posta dall’art. 174 cpv. 2 LEF, ossia ha reso verosimile la sua solvibilità, la quale – in ogni modo – appare tutt’altro che acquisita alla luce di un reclamo fondato su mere asserzioni sprovviste di concreti riscontri probatori;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo;

                                         che gli oneri relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ovvero sono posti a carico della massa fallimentare (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

                                         che con la presente decisione la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo è divenuta priva di oggetto;

per questi motivi,

richiamati gli art. 174 LEF, 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC;

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- è posta a carico della Massa fallimentare.

                                   3.   Notificazione a:

- -  - Ufficio esecuzione di Lugano, Lugano  - Ufficio fallimenti di Lugano, Viganello  - Ufficio Cantonale del Registro di commercio, Lugano  - Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                    La segretaria

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).

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