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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 23.08.2012 14.2012.114

August 23, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·1,234 words·~6 min·6

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisioni cne condannano il convenuto a rifondere all'istante ripetibili. Reiezione delle eccezioni liberatorie del convenuto, prive di riscontro oggettivo o fondate su documenti nuovi

Full text

Incarto n. 14.2012.114

Lugano 23 agosto 2012 FP/b/fb  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 11 maggio 2012 presentata da

CO 1, patrocinata dallo studio legale __________,

  contro  

CO 1    

tendente ad ottenere il rigetto definitivo del’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________, notificato in data 30 aprile 2012 per il pagamento di fr. 10'150.- oltre interessi e spese;

istanza accolta dal Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ con decisione del 27 giugno 2012 (SO.2012.332);

sentenza impugnata dal convenuto con reclamo del 14 luglio 2012;

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 20/30.4.2012 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________ CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso delle somme di fr. 8’000.- e fr. 2'150.- (totale: fr. 10'150.- ) oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito la sentenza 5 febbraio 2010 della Pretura di __________ e la sentenza 6 marzo 2012 del Tribunale d’appello;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza dell’11 maggio 2012 la procedente ne ha richiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di __________, allegando la sentenza 5 febbraio 2010, con la quale il Pretore del Distretto di __________ ha condannato lo stesso convenuto a versarle fr. 8'000.- a titolo di ripetibili a seguito della reiezione della petizione da questi inoltrata in data 25 ottobre 2007 nei suoi confronti a titolo di risarcimento dei danni per fr. 81'433.95 oltre interessi (causa OA.2007.199; doc. B, dispositivo n. 2 ) che essa, nella sua veste di amministratrice del C__________, __________, avrebbe causato a seguito sia della mancata trasformazione dei quattro negozi ivi ubicati in appartamenti, sia del maggior addebito dei costi condominali sia  degli oneri derivanti dalle relative procedure giudiziarie;

                                         che l’istante ha altresì allegato la sentenza 6 marzo 2012, munita dell’attestazione di crescita in giudicato, con la quale la Seconda Camera civile del Tribunale d’appello, nel respingere in quanto ricevibile l’appello presentato dal convenuto il 26 febbraio 2010 contro la citata sentenza pretorile, lo ha condannato al pagamento alla appellata di fr. 3000.- per ripetibili d’appello (doc. C, dispositivo n. II);

                                         che sull’importo di fr. 3000.- la procedente ha nondimento computato la somma di fr. 850.- da essa dovuta al convenuto a titolo di ripetibili a seguito della reiezione dell’appello adesivo che essa aveva a sua volta presentato contro la citata sentenza di primo grado (v. doc. C, dispositivo n. IV);

                                         che in occasione dell’udienza di contradditorio del 27 giugno 2012 – assente la parte istante – il convenuto si è opposto all’istanza, asserendo che è sua intenzione procedere penalmente nei confronti delle persone all’origine dei danni che avrebbe subito;

                                         che con decisione del 27 giugno 2012 il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Sud ha accolto l’istanza, ritenendo la documentazione esibita dalla procedente, segnatamente le sentenze doc. B e C sull’obbligo imposto al convenuto di rifondere all’escutente la somma complessiva di fr. 10'150.- per ripetibili, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF e rilevando dipoi che l’escusso non ha allegato alcun motivo che, secondo l’art. 81 cpv. 1 LEF, giustificherebbe il mantenimento dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna, essendosi egli limitato a sollevare obiezioni di merito, che sfuggono al vaglio del giudice del rigetto;

                                         che contro tale sentenza il convenuto è insorto con reclamo del 14 luglio 2012, sostenendo che sono pendenti cause di risarcimento dei danni che egli subirebbe da oltre dieci anni e che deriverebbero dai quattro negozi che aveva acquistato nel 2000, che l’avvocato della controparte (__________ C__________) ha effettuato un sopralluogo, visionando negozi ed appartamenti, di cui si doveva procedere “ad una transazione per errori ed contabilità errata”;

                                         che questo legale, sempre secondo l’insorgente, ha ottenuto dal giudice tutto ciò che aveva chiesto, mentre a lui sono state invece negate la perizia dei quattro negozi e la prova a futura memoria da egli pretese;

                                         che, a tal proposito, il reclamante chiede di essere convocato per meglio documentare le sue ragioni, menzionando altresì le persone in grado di fornire informazioni e referenze sull’argomento,

                                         che il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

considerando

in diritto:

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni in materia di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (crf. art. 309 lett. b n. 3 CPC);

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che non vi è dubbio che le sentenze agli atti costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nella misura in cui hanno condannato - in modo definitivo - il convenuto a rifondere alla parte istante fr. 8000.- (doc. B, dispositivo n. 2), rispettivamente fr, 2'150.- (doc. C, dispositivi n. II e IV) a titolo di ripetibili in relazione al contenzioso giudiziario sorto tra le parti;

                                         che, del resto, nemmeno il reclamante lo contesta;

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione;

                                         che, nella fattispecie, il reclamante non si avvale di nessuna delle citate eccezioni liberatorie, reiterando per contro nell’ opporsi al giudizio impugnato ripercorrendo l’iter che ha comportato le decisioni doc. AeBeC con l’obiettivo di professarsi lui come il solo creditore, senza tuttavia fornire nessun riscontro oggettivo a sostegno della propria tesi, la documentazione annessa al reclamo - peraltro in buona parte per la prima volta in questa sede, disattendendo l’art. 326 cvp. 1 CPC, che nella procedura di reclamo non ammette né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova – non giovando, comunque sia, alla causa dell’insorgente, la cui strategia si rivela per finire del tutto inidonea nel contesto di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo, invero non sprovvisto di temerarietà, senza ulteriore disamina;

                                         che gli oneri processuali seguono la soccombenza del reclamante (art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,

richiamati gli art. 80 e 81 LEF,

pronuncia:

                                   1.   Il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico del reclamante.

                                   3.   Notificazione a:

-     -         

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 10'150.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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