Incarto n. 14.2012.113
Lugano 27 settembre 2012 EC/fp/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 24 febbraio 2012 da
RE 1 patrocinata dall’ PA 1
Contro
CO 1 patrocinata dall’ PA 2
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 2/8 marzo 2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________ per l’importo di fr. 1'501'210.00 oltre interessi al 5% dal 01.01.2010;
sulla quale istanza il Pretore del Distretto di __________ con decisione 6 luglio 2012 ha così deciso:
“1. L’istanza è respinta.
2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 800.00 sono poste a carico dell’istante, la quale dovrà rifondere fr. 3’500.00 alla convenuta a titolo di indennità.”
Sentenza impugnata dalla parte istante, che con reclamo del 19 luglio 2012 postula l’accoglimento dell'istanza, protestate spese processuali, tasse di giustizia e ripetibili;
preso atto che con osservazioni 13 agosto 2012 la parte convenuta ha chiesto la reiezione del reclamo, con protesta di spese e ripetibili;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A. Con precetto esecutivo n. __________ del 2/8 marzo 2011 dell’Ufficio di esecuzione di __________ RE 1 ha escussoCO 1 per l’incasso di fr. 1’501’210.00 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2010, indicando quale titolo di credito: “Saldo del credito dovuto in virtù dei contratti n. 361.10.08 e 360.10.08-M530 firmati dalle parti il 10.10.2008 nonché del contratto n. 47.02.09-M530 del 03.02.2008 (violazione obblighi contrattuali). Equivalente del credito in Euro di 1'175'212.98 al cambio del giorno”.
Interposta tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura di __________
B. La procedente fonda la propria pretesa sul:
contratto n. 360.10.08 M530 del 10 ottobre 2008 (doc. A, A1), mediante il quale RE 1 si è impegnata nei confronti diRE 1a fornire e a installare il rivestimento delle pareti di un teatro-auditorium di 3500 posti ad __________ (__________) per il prezzo di Euro 1’445’500.00;
contratto n. 361.10.08 M530 del 10 ottobre 2008 (doc. B, B1), mediante il quale RE 1 si è impegnata nei confronti di CO 1 a fornire e a installare il rivestimento della struttura del foyer/atrio d’entrata del teatro di __________ per il prezzo di Euro 2’055’000.00;
contratto n. 47.02.09 M530 del 3 febbraio 2009 (doc. C, C1), mediante il quale RE 1 si è impegnata nei confronti diCO 1 a fornire e a installare il rivestimento delle pareti e del soffitto delle sale concerto di 200 e 400 posti a sedere del teatro di __________ per il prezzo di Euro 465’800.00.
Con l’istanza di rigetto RE 1 sostiene di aver eseguito una serie di lavori supplementari richiesti dalla convenuta per Euro 49'007.09 (doc. I e HH), motivo per il quale la somma dovutale sarebbe di complessivi Euro 4'014'807.09. Avendo la convenuta versato acconti per Euro 2'842'594.11, rimarrebbe uno scoperto di Euro 1'172'212.98.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è opposta all’istanza sostenendo che gli atti prodotti non costituirebbero riconoscimento di debito, atteso che l’istante non avrebbe fornito la propria prestazione a termine di contratto e le parti mai avrebbero firmato un protocollo di accettazione dei lavori, atteso che il doc. L/L1, che non conterrebbe peraltro alcun elemento che possa ricondurlo ai contratti da lei sottoscritti, non rappresenterebbe un protocollo di accettazione dei lavori e non sarebbe stato firmato da qualcuno abilitato a rappresentare CO 1. A tal riguardo essa contesta che tale documento sia stato firmato dal signor __________ e, in ogni caso, che __________ potesse rappresentarla;
CO 1 contesta che i doc. MM e PP siano stati sottoscritti da __________ e da __________: in ogni caso queste due persone non avrebbero mai avuto il potere di rappresentarla. L’escussa contesta altresì che il doc. QQ e il doc. TT provengano dai propri uffici.
A mente della convenuta i contratti subordinerebbero il pagamento delle ultime due tranches (art. 5.4 e 5.5) alla presentazione da parte dell’’istante di protocolli di arrivo della merce in cantiere firmati da rappresentanti del compratore e di protocolli finali di accettazione firmati dalle parti, documenti che in concreto non esisterebbero.
D. Con decisione 6 luglio 2012 il Pretore del Distretto di ____________________, ha respinto l’istanza. Il Pretore argomenta che tutti i tre contratti di cui ai doc. A, B e C condizionano il pagamento delle ultime due scadenze per una percentuale complessiva del 40% del prezzo contrattuale alla presentazione del protocollo di arrivo dei materiali ad __________ firmato dai rappresentanti dell’acquirente (penultima tranche pari al 10% del prezzo complessivo) e alla presentazione del protocollo di accettazione finale e una garanzia di prestazione di 12 mesi per il 10% del valore contrattuale a prima richiesta con testo approvato dall’acquirente (ultima tranche del 30%). In assenza del protocollo di arrivo dei materiali ad __________ e della garanzia di prestazione, le ultime tranches dei pagamenti non sarebbero esigibili. Anche il protocollo di accettazione di cui al doc. L non sarebbe stato sottoscritto da persona con potere di firma in grado di obbligare la convenuta. I doc. MM, PP, QQ e TT non rappresenterebbero un riconoscimento di debito non contenendo alcun importo determinato e non essendo sottoscritti da persone con diritto di firma in grado di obbligare per la convenuta.
E. Contro la decisione pretorile si è tempestivamente aggravata RE 1 asserendo che l’integralità delle opere previste nei tre contratti è stata da lei realizzata. Per la reclamante la presentazione dei documenti menzionati nei contratti, quali doveri accessori, non condizionerebbe l’esigibilità del credito, che sarebbe condizionato unicamente alla realizzazione dei lavori. A mente della reclamante sarebbe infatti assurdo considerare che una parte del credito non è esigibile perché non è stato presentato il protocollo di arrivo dei materiali allorquando essa avrebbe dimostrato di aver correttamente effettuato e terminato i lavori oggetto dei contratti.
Il protocollo di accettazione dei lavori del 24 dicembre 2009 (doc. L) attesterebbe che la reclamante ha fornito le prestazioni a cui era tenuta contrattualmente. Lo stesso non avrebbe dovuto essere firmato da un membro del consiglio di amministrazione dell’escussa. Il signor __________, direttore dei lavori per conto della convenuta ad __________, era infatti la sola persona competente per ricevere ed accettare i lavori eseguiti. Egli era dunque al beneficio di un potere di rappresentanza conformemente all’art. 33 cpv. 3 CO. Ad ogni buon conto il protocollo sarebbe stato ratificato (art. 38 CO) dagli organi di CO 1. Anche i doc. MM, PP, QQ e TT, benché non siano firmati, costituirebbero una prova del fatto che i lavori sono stati correttamente eseguiti.
F. Delle osservazioni 13 agosto 2012 di CO 1, chiedenti la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
1. Secondo l’art. 319 lett. a CPC, sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali. Tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’opposizione ex art. 80-84 LEF (cfr. art. 309 lett. b n. 3 CPC). Trattandosi di un’impugnazione contro una decisione pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), il termine per l’inoltro del reclamo è di dieci giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Proposto il 19 luglio 2012 a fronte di una decisione emessa in data 6 luglio 2012 e notificata il 9 luglio 2012, il rimedio risulta tempestivo e, quindi, sotto questo profilo, ammissibile.
2. In base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati a. l’applicazione errata del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti.
3. In virtù dell’art. 82 cpv. 1 LEF se il credito si fonda sopra un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell'opposizione.
4. La nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte dell'escusso o del suo rappresentante di un'obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari (DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481). Condizione essenziale è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, p. 338 con riferimenti). La volontà di obbligarsi può anche risultare da un atto pubblico redatto nelle forme stabilite dal diritto cantonale, come per esempio le cartelle ipotecarie (cfr. Cometta, op. cit., p. 337 con riferimenti).
5. La dichiarazione di riconoscimento di debito è una dichiarazione di volontà con la quale il debitore si obbliga a pagare una certa somma di denaro, deve essere chiara, esplicita, non equivoca, non discutibile o soggetta a interpretazione (cfr. Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 1 n. 7 p. 3; cfr. anche DTF 132 III 480 consid. 4.1 pag. 481).
6. Il contratto di appalto firmato può costituire valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione per la mercede. Nel caso in cui l'adempimento avviene contemporaneamente con la consegna dell'opera, secondo la prassi basilese il rigetto dell'opposizione può venire concesso, fintanto che il committente non eccepisce che l'opera non è stata affatto oppure non è stata regolarmente eseguita e consegnata, nel caso in cui questa eccezione è chiaramente senza fondamento oppure viene immediatamente confutata dall'appaltatore. In caso di difetti il committente deve inoltre rendere verosimile di averli tempestivamente notificati (cfr. CEF 18 ottobre 2004 (14.2004.66) cons. 2c e CEF 8 maggio 2002 (14.2002.18) cons. 1b; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 87 s. ad art. 82).
I contratti di appalto n. 360.10.08 M530 del 10 ottobre 2008 (doc. A, A1), n. 361.10.08 M530 del 10 ottobre 2008 (doc. B, B1) e n. 47.02.09 M530 del 3 febbraio 2009 (doc. C, C1), prevedono una mercede complessiva di Euro 3'966'300.- per varie opere da eseguire nel teatro multisala di __________. Essi costituiscono pertanto, in via di principio, valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF per l’importo dedotto in esecuzione. Agli atti non vi è invece alcun documento legittimante, anche solo in via di principio, il rigetto dell’opposizione per gli asseriti lavori supplementari assommanti a totali Euro 49'000.- (doc. I e HH).
7. L’escussa ha eccepito che l’istante non avrebbe fornito la propria prestazione a termine di contratto e che le parti mai avrebbero firmato un protocollo di accettazione dei lavori, atteso che il doc. L/L1, oltre a non contenere alcun elemento che possa ricondurlo ai contratti da lei sottoscritti e a non rappresentare un protocollo di accettazione dei lavori, come del resto anche gli altri documenti versati agli atti, non sarebbe stato firmato da qualcuno abilitato a rappresentare CO 1.
8. In via di principio può essere concesso il rigetto provvisorio nei confronti del rappresentato sulla base di un riconoscimento di debito firmato dal rappresentante. Dalla dichiarazione si deve poter evincere che il rappresentante ha agito per il rappresentato, nel qual caso è sufficiente, se il creditore poteva dedurre dalle circostanze il rapporto di rappresentanza (art. 32 cpv. 2 CO). Controversa è la questione a sapere come deve essere provato il potere di rappresentanza di un rappresentante designato. Secondo la giurisprudenza di alcuni cantoni e secondo alcuni autori il potere di rappresentanza deve essere provato con documenti o deve essere almeno notorio, mentre secondo l’opinione di altri autori, che è stata dichiarata dal Tribunale federale non arbitraria, la procura può essere dimostrata anche tramite atti concludenti del debitore (DTF 132 III 140 cons. 4.1; 130 III 87 cons. 3.1; 112 III 149 cons. 4.1). In questo caso deve essere differenziato tra le questioni a sapere, quando sussiste un rapporto di rappresentanza secondo il diritto civile e quali mezzi di prova sono permessi nella procedura di rigetto. La procura può, secondo il diritto civile, anche basarsi su atti concludenti. Questi devono però essere dimostrati con i mezzi di prova permessi nella procedura sommaria, il che di regola è possibile solo con documenti. In tal caso questi documenti non devono essere firmati dal rappresentato, e la firma del rappresentante è sufficiente. Questi documenti devono però dimostrare il rapporto di rappresentanza in modo chiaro e liquido (Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82 e rif. ivi). Gli stessi principi valgono per la rappresentanza di una persona giuridica iscritta a Registro di commercio. Il riconoscimento di debito deve essere sottoscritto da una persona autorizzata a rappresentarla. Nel caso in cui il rapporto di rappresentanza non è iscritto a Registro di commercio, quest’ultimo deve essere dimostrato dal creditore tramite documenti, nel qual caso anche l’esistenza di una procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO possono essere dimostrate con documenti (Staehelin, op. cit. n. 59 ad art. 82 e rif. ivi).
9. I tre contratti di appalto di cui ai doc. A, B e C prevedono che il pagamento dell’ultima scadenza del 30% del prezzo contrattuale, ossia di complessivi Euro 1'189'890.- (somma superiore a quella in esecuzione) dovrà avvenire “entro trenta giorni dalla data della firma del protocollo di accettazione finale firmato dalle parti e contro presentazione della fattura, protocollo di accettazione finale e una garanzia di prestazioni di 12 mesi per il 10% del valore contrattuale a prima richiesta”. Orbene nella fattispecie come correttamente rilevato dal Pretore agli atti non vi è alcun protocollo di accettazione sottoscritto da persona in grado di obbligare la convenuta e nemmeno ulteriori documenti comprovanti in altro modo l’avvenuta esecuzione dei lavori. RE 1 neppure ha prodotto altri documenti legittimanti il rigetto dell’opposizione.
Infatti tutta la documentazione, eccetto gli stessi contratti, risulta sottoscritta per l’escussa da persone che dal Registro di commercio (doc. F) non sono mai stati legittimati a rappresentare individualmente la CO 1. Di fronte alle contestazioni sollevate dalla convenuta, l’istante non ha dimostrato il rapporto di rappresentanza tra quest’ultima e __________, __________, __________ tramite documenti, nel qual caso anche una procura concludente o circostanze nel senso dell’art. 32 cpv. 2 CO avrebbero potuto essere sufficienti, ma non la sola circostanza che determinati documenti siano stati allestiti su carta intestata dell’escussa e le e-mail agli atti sarebbero stati allestiti negli uffici dell’escussa, non essendo in concreto rilevante la questione a sapere se queste persone operino effettivamente in seno alla CO 1. Agli atti neppure figurano documenti oppure dichiarazioni concludenti di persone abilitate a rappresentare l’escussa che potrebbero essere interpretati alla stregua di una ratifica per atti concludenti dell’operato delle persone sopra menzionate in rappresentanza di CO 1. Tenuto conto che nella procedura di rigetto dell’opposizione i poteri di rappresentanza devono risultare sufficientemente liquidi, l’istante avrebbe dovuto fondare la propria domanda su altri e ben più concreti riscontri. Ne discende che ritenere, come ha deciso il Pretore, che agli atti non si trova un valido riconoscimento di debito di CO 1 a favore dell’istante, non può essere considerata quale applicazione errata del diritto.
10. Da quanto precede ne consegue che il reclamo va respinto.
La tassa di giustizia, le spese processuali e le indennità seguono la soccombenza (art. 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 cpv. 1 LEF; 32 cpv. 2 CO; 95 cpv. 2 e 3, 105 cpv. 1 e 2, 106 cpv. 1, 251, 254 cpv. 1, 309, 319, 320, 321 cpv. 2 CPC;
pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali per complessivi fr 1’250.00, anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico, con l’obbligo di rifondere a CO 1 fr. 3’000.00 a titolo di ripetibili.
3. Notificazione a:
- -
Comunicazione alla Pretura del Distretto di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Giacché il valore litigioso della vertenza è di fr. 1’501’210.00, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 72 e segg. LTF).