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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 17.09.2012 14.2012.109

September 17, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti·HTML·3,159 words·~16 min·5

Summary

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione che condanna l'escusso a pagare alimenti. Eccezione di pagamento sotto forma di assunzione delle spese connesse all'abitazione già coniugale

Full text

Incarto n. 14.2012.109

Lugano 17 settembre 2012 FP/b/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, Walser e Bozzini

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa a procedura sommaria in materia di esecuzione e fallimenti dipendente da istanza 12 aprile 2012 presentata da

RE 1  

contro  

CO 1 patrocinato dall’ PA 1  

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________, notificato in data 5 aprile 2012 per il pagamento di fr. 26'990.- oltre interessi e spese;

istanza respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 6 luglio 2012 (SO.2012.1719);

sentenza impugnata dalla parte istante con reclamo del 16 luglio 2012;

preso atto che con osservazioni del 13 agosto 2012 il convenuto ne ha chiesto la sua reiezione e che con replica del 16 agosto 2012 l’istante si è confermata nella propria domanda;

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto:

                                         che con precetto esecutivo n. __________ del 28.3/5.4.2012 dell’Ufficio di esecuzione di __________, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso delle somme di fr. 22'300.- e fr. 4'690.- oltre interessi e spese, indicando quale titolo del credito “Alimenti, istanza del 17/18 settembre 2008 e lettera al giudice di pace limitatamente a fr. 4'690”;

                                         che interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, il 12 aprile 2012 la procedente ha indirizzato alla Pretura del  Distretto di Bellinzona uno scritto intitolato “Presento istanza di rigetto dell’opposizione (art. 80 a 83 LEF)”, postulando la condanna della persona in causa al pagamento di fr. 26'990.- oltre interessi e spese e il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo in rassegna,

                                         che con scritto del 13 aprile 2012 la Pretura di Bellinzona ha trasmesso per competenza alla sezione 5 della Pretura del Distretto di Lugano l’istanza 12 aprile 2012;

                                         che con scritto spontaneo 20/22 maggio 2012, indirizzato alla Pretura del Distretto di Lugano e volto al rigetto definitivo dell’opposizione al menzionato precetto esecutivo, la procedente ha illustrato il proprio fabbisogno e le proprie entrate mensili e ha specificato che la pretesa relativa fr. 22'300.- si riferisce ad alimenti non pagati per il periodo dal 18 ottobre 2006 al 20 dicembre 2007;

                                         che al riguardo essa ha allegato la sentenza emanata il 19 aprile 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello di cui all’inc. n. 11.2006.99, la quale ha - tra l’altro - stabilito che il qui convenuto è tenuto a versare alla qui istante, anticipatamente entro il 5° giorno di ogni mese, fr. 2'596.- mensili dall’11 novembre 2005 al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, con possibilità per il debitore di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello stabile di __________, fr. 2'716.- mensili dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino al pensionamento ordinario della qui istante, fr. 3'185.- mensili dal pensionamento della stessa istante fino al pensionamento ordinario del qui convenuto e fr. 2'000.- dopo di allora (v. dispositivo n. I 4);

                                         che in occasione dell’udienza di contradditorio del 4 luglio 2012 la parte istante si è confermata nella propria domanda, precisando che l’ex coniuge, ossia il convenuto, versa mensilmente fr. 2'716.- in luogo di fr. 3'185.- come stabilito dal Tribunale d’appello, che la pretesa di fr. 22'300.- si riferisce ad alimenti non corrisposti dal 18 ottobre 2006 al 20 dicembre 2007 e che la pretesa di fr. 4'690.- si riferisce ad alimenti non pagati dal 1° maggio 2011 all’aprile 2012;

                                         che dal canto suo il convenuto si è opposto all’istanza, asserendo, con riferimento alla pretesa di fr. 22'300.-, di avere sempre pagato il dovuto, ovvero sostenendo le spese della casa e versando la differenza alla moglie;

                                         che il convenuto ha dipoi ricordato che la procedente ha avviato più procedure esecutive contro di lui per contributi non pagati relativi al medesimo periodo, le quali si sono tutte concluse con la reiezione dell’istanza (plico doc. 2 e 3), per poi segnalare altresì che, sempre per alimenti riferibili al medesimo periodo, l’istante ha pure avviato due procedimenti penali per trascuranza degli obblighi di mantenimento, sfociate a loro volta in non luoghi a procedere (doc. 4-9);

                                         che, sempre secondo il convenuto, per quanto attiene alla pretesa di fr. 4'690.relativa all’aumento del contributo alimentare da fr. 2'716.- a fr. 3'185.mensili, tale importo non è per nulla dovuto, in quanto egli vanterebbe un credito (da porre in compensazione) nei confronti della procedente di fr 17'639.- relativo a ripetibili che gli sono dovute da quest’ultima, segnatamente da decisioni passate in giudicato (doc. 12);

                                         che in replica e in duplica le parti si sono confermate nelle rispettive tesi, in particolare, la procedente sostenendo tra l’altro che la sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello alla pagina 17 prevede che il convenuto avrebbe sì potuto compensare il contributo alimentare dovuto con quanto da lui direttamente pagato per le spese dello stabile di __________, ma soltanto con il suo assenso, che tutte le spese della casa sono state pagate da lei e dal di lei figlio e contestando, in ogni modo, che controparte abbia sempre pagato quanto dovuto, la parte convenuta reiterando invece nell’obiettare di avere sempre fatto fronte ai suoi obblighi, sia pagando le spese relative alla casa, sia effettuando dei versamenti direttamente alla moglie, come risulta chiaramente dalla documentazione che ha esibito;   

                                         che con decisione del 6 luglio 2012 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza;

                                         che, premesso che la sentenza emanata il 19 novembre 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale d‘appello costituisce in sé titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 cpv. 1 LEF nella misura in cui ha fatto obbligo al qui convenuto di versare alla parte istante determinati importi a titolo di alimenti, il primo giudice, richiamato l’art 81 cpv. 1 LEF, ha ritenuto che, per quanto riguarda la pretesa di fr. 22'300.-, dalla documentazione prodotta dalla parte convenuta, segnatamente dai doc. 5, 6, 7, 9, 10 e 11, si evince che essa ha effettivamente fatto fronte ai propri obblighi per il periodo 18 ottobre 2006-20 dicembre 2007, avendo preso a carico le spese dello stabile di __________ e versato la relativa differenza alla qui istante, come permesso e previsto dalla menzionata sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello;

                                         che, del resto, ha puntualizzato il Pretore, la medesima pretesa ha peraltro già fatto l’oggetto di due procedure di rigetto dell’opposizione avviate dalla stessa parte istante (doc. 2 e 3), entrambe respinte, e di due procedure penali, avviate sempre dalla qui istante, per trascuranza degli obblighi di mantenimento nei confronti del convenuto, sfociate entrambe in decreti di non luogo a procedere (doc. 4 e 8);

                                         che, ciò posto, ha fatto presente il primo giudice, la reiterata pretesa di parte istante è alla soglia della temerarietà;

                                         che, in ogni caso, ha puntualizzato il Pretore, l’asserzione di parte convenuta, secondo cui ha già provveduto al pagamento di quanto dovuto per il periodo 18 ottobre 2006-20 dicembre 2007 è fondata;

                                         che potendo dipoi il convenuto vantare un credito di fr. 17'639.85 nei confronti della controparte, come stabilito da decisioni giudiziarie passate in giudicato (indennità per ripetibili, plico doc. 12, in particolare la decisione 19 ottobre 2011 della CEF di cui all’inc. n. 14.2011.143), anche l’eccezione di estinzione ex art. 81 LEF della ulteriore pretesa di fr. 4'690.- messa in conto dall’istante, merita - secondo il primo giudice - tutela, di modo che l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo va integralmente respinta;

                                         che contro tale sentenza la parte istante è insorta con reclamo del 14 luglio 2012, reiterando nella richiesta di riconoscimento della pretesa di fr. 22'300.-, oltre interessi e spese, a partire dal divorzio passato in giudicato, e chiedendo (al termine di un esposto al limite del comprensibile) nel caso in cui le sentenze SO.2012.1719 (quella qui impugnata) e 11.2012.59 (recte: incarto relativo a un procedimento pendente davanti alla prima Camera civile del Tribunale d’appello) fossero congiunte, l’annullamento della somma da essa dovuta, “già pagante delle spese effettive, semmai vista la comproprietà al 50% è CO 1 a dovere alla ex moglie RE 1 la metà delle spese sopportate”, pretendendo dipoi che le spese di giustizia siano poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna (essa ha già pagato fr. 800.- di anticipo per la causa 11.2012.59), e instando infine per l’imposizione all’avv. __________ della cancellazione del pignoramento in relazione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona di fr. 17'639.85, perché non sussiste più il debito, vista la compensazione richiesta e ottenuta tramite fr. 469.- mensili dal 1° maggio 2011 al 1° luglio 2014 (estinzione del debito);

                                         che con osservazioni del 18 agosto 2012 il convenuto ha chiesto  la reiezione del reclamo, confermandosi sostanzialmente nelle osservazioni presentate in occasione dell’udienza di contradditorio del 4 luglio 2012, segnatamente sottolineando che la sentenza sulla quale la procedente ha fondato la propria domanda, e più precisamente il dispositivo n. I ad 4, prevedeva la possibilità per il debitore di dedurre dal contributo alimentare per la moglie i pagamenti relativi all’abitazione di __________, che egli effettuava direttamente, e contestando per il resto ogni affermazione di controparte, secondo cui essa, unitamente al figli, pagherebbe l’assicurazione stabili a far tempo dal 2006, asserzione del resto sconfessata in occasione della seconda procedura penale per trascuranza degli obblighi di mantenimento avviata nei suoi confronti;

                                         che, secondo il convenuto, il reclamo va comunque dichiarato inammissibile nella misura in cui esso si fonda su documenti non esibiti in prima sede (come ad esempio i doc. 15 e 16 allegati al reclamo) e nella misura in cui l’insorgente si propone di inserire nelle richieste di giudizio domande nuove, come l’annullamento del pignoramento nei confronti dell’escutente;

                                         che il 16 agosto 2012 la parte istante ha presentato un allegato di replica (al quale ha annesso ulteriori documenti), in riposta alle  osservazioni del convenuto, riconfermandosi nelle proprie richieste;

                                         che tale atto di causa è stato notificato senza ulteriori formalità alla controparte, che è rimasta però passiva;

                                         che con scritto il 22 agosto 2012 (non notificato al convenuto) la procedente riferendosi alle osservazioni di controparte - ha specificato che quello che essa intende chiedere è l’annullamento della restrizione sulla sua casa di vacanza al mappale n. __________ RFD di __________ in quanto l’ex marito ha ottenuto la compensazione-alimenti dovuti in più mensilmente fr. 469.- e li versa lui stesso (perché non li versa a lei e questo fino al mese di luglio 2014);

considerando

in diritto.

                                         che secondo l’art. 319 lett. a CPC sono impugnabili mediante reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza finali;

                                         che tale è il caso per le decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto dell’’opposizione ex art. 80-80 LEF (cfr. art. 309 lett. b. n. 3 CPC);

                                         che, in via preliminare, vanno estromessi dall’incarto relativo alla presente causa i documenti annessi al reclamo e, in particolare,  alla replica del 16 agosto 2012, nella misura in cui essi non sono stati prodotti dalle parti davanti al primo giudice, come pure vanno dichiarate inammissibili le domande dell’insorgente nella misura in cui esse esulano dalla richiesta - la sola possibile - di accogliere l’istanza di rigetto dell’opposizione sulla base del titolo di rigetto indicato nel precetto esecutivo, l’art. 326 cpv. 1 CPC non ammettendo, nella procedura di reclamo, né nuove conclusioni, né l’allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova;

                                         che, in particolare, non sono ammissibili a) la richiesta di congiungere, se del caso, l’incarto relativo alla presente causa (SO.2012.1719) con l’incarto11.2012.59 pendente presso la prima Camera civile del Tribunale d’appello (richiesta in ogni modo proceduralmente improponibile, trattandosi di procedure diverse), b) la richiesta di porre le spese di giustizia a carico di metà ciascuno per avere essa pagato fr. 800.- di anticipo nella causa inc. n. 11.2012.59, c) la richiesta di imporre all’avv. __________ la cancellazione del pignoramento nell’esecuzione n. __________ di fr. 17'639.85 d) la richiesta, invero singolare, di procedere all’annullamento della restrizione sulla sua casa di vacanza al mappale n. __________ RFD di __________;

                                         che in base all’art. 320 CPC con il reclamo possono essere fatti valere a. l’errata applicazione del diritto, b. l’accertamento manifestamente errato dei fatti;

                                         che secondo l’art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione giudiziaria esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell’opposizione;

                                         che sono parificate alle decisioni giudiziarie, tra l’altro, le transazioni e i riconoscimenti di debito giudiziali (art. 80 cpv. 2 n. 1 LEF) e le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF);

                                         che va da sé che la sentenza emanata il 19 novembre 2007 dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello costituisce titolo di rigetto definitivo dell’opposizione nella misura in cui prevede l’obbligo del convenuto a versare alla parte istante i contributi alimentari illustrati nel dispositivo n. I ad 4, circostanza del resto non contestata;

                                         che in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una decisione esecutiva di un tribunale svizzero - come nella fattispecie - o di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato ovvero che è subentrata la prescrizione;

                                         che, stando al giudizio impugnato, in relazione alla pretesa di fr. 22'300.avanzata dalla parte istante per contributi alimentari rimasti insoluti dal 18 ottobre 2006 al 20 dicembre 2007, l’escusso avrebbe dimostrato di nulla più dovere alla controparte a tale titolo, avendo essa soluto quanto non direttamente versato in capitale, sostenendo (tutte) le spese della casa, ossia i costi dello stabile di __________, in assonanza a quanto consentito dalla prima Camera civile nella sua sentenza del 19 novembre 2007;

                                         che, come visto, l’insorgente non condivide affatto tale conclusione, rilevando che nel consid. e pag. 16-17 della citata sentenza, è stato stabilito che “Per quanto riguarda le spese correlate allo stabile di __________, si ricordi che dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza esso sarà riconosciuto in comproprietà delle parti, ma non costituirà più un’abitazione coniugale. Fino allo scioglimento di tale comproprietà ogni parte dovrà quindi farsi carico dei relativi oneri in ragione di metà ciascuno. Nel caso in cui continuasse ad assumerli per intero, l’appellante potrà compensarli con il contributo alimentare destinato all’ex moglie, ma solo con l’assenso di lei (art. 125 n. 2 CO)”;

                                         che, obietta la reclamante, non avendo essa mai dato il suo assenso al riguardo, non vi era spazio per computare nel contributo alimentare le spese dello stabile di __________;

                                         che tale opinione non può essere condivisa;

                                         che per tacere del fatto che in occasione dell’udienza di contradditorio del 4 luglio 2012 la parte istante ha si ricordato tale principio, ossia quanto previsto nel menzionato consid. e, ma non ha però preteso di non avere aderito al modo di procedere del convenuto, va nondimeno rilevato che il dispositivo n. I ad 4 primo capoverso della sentenza 19 novembre 2007, si è limitato a conferire al convenuto il diritto di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello stabile senza condizioni, ovvero senza esigere che tale operazione sia prelimianrmente stata consentita dall’escutente (…”con possibilità per il debitore di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello stabile di __________”);

                                         che, del resto, il richiamo all’art. 125 n. 2 CO nel consid. e pag. 16-17 della citata sentenza, peraltro superato comunque dalla formulazione del  dispositivo che ne è seguito (che fa quindi stato), risulta perfino equivoco nel contesto in cui è stato inserito, dato che per finire il convenuto, con il suo comportamento, non ha operato una vera e propria compensazione fra due distinti e reciproci crediti, ma ha soluto l’obbligo alimentare impostogli in parte mediante versamento del relativo importo in capitale, in parte mediante assunzione e pagamento delle spese dello stabile di __________ che avrebbero dovuto essere altrimenti pagate, almeno in parte, dalla stessa istante, ottemperando in questo modo agli obblighi impostigli;

                                         che, in ogni modo, obiettare di non avere mai dato il proprio consenso a un’operazione del genere dopo avere comunque accettato, senza fiatare, che il convenuto pagasse i costi per le spese della casa di __________, che altrimenti, per lo meno in parte, avrebbero dovuto essere da lei assunte, non può che suscitare seri interrogativi sulla buona fede della procedente;

                                         che la soluzione adottata dal Pretore al riguardo, lo si sottolinea, rispecchia il contesto di cui alla decisione della prima Camera civile del Tribunale d’appello del 19 novembre 2007, ovvero del riparto in parti uguali degli oneri correlati allo stabile di __________ fino allo scioglimento della comproprietà sul medesimo o dell’assunzione per intero degli stessi da parte del convenuto, previa - ovviamente - liberazione di parte dell’obbligo alimentare stabilito nella stessa sentenza;

                                         che ne discende pertanto la reiezione del reclamo al riguardo;

                                         che per quanto riguarda la rimanente pretesa di fr. 4'690.- relativa al periodo 1°maggio 2011-aprile 2012, ritenuta dal primo giudice estinta ex art. 81 cpv. 1 LEF a seguito della contro pretesa di fr. 17'639.85 avanzata dal convenuto e fondata sulla decisone 19 ottobre 2011 della CEF (inc. 14.11.143), nulla si oppone alla conferma dell’impugnato giudizio su questo punto, la condizione posta dalla reclamante per dare via libera a questa decisione, ovvero l’annullamento del pignoramento nei suoi confronti in relazione all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona (doc. 12), rispettivamente l’annullamento della restrizione sulla casa di vacanza di Gorduno, sfuggendo al vaglio di questa Camera, chiamata solo a stabilire  se il primo giudice ha avuto, nel caso in esame, corretta nozione degli art. 80 e 81 LEF, ciò che comporta l’inammissibilità del rimedio al riguardo;

                                         che da quanto precede, ne discende la reiezione del reclamo nella misura della sua ammissibilità, non potendosi per il resto ravvisare nella decisione impugnata accertamenti di fatto manifestamente errati (art. 320 lett. b CPC);

                                         che gli oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza della reclamante, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 400.- per ripetibili (art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF e 106 cpv. 1 CPC);

per questi motivi,   

pronuncia:

                                   1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 350.- sono poste a carico della reclamante, che rifonderà a CO 1 fr. 400.- a titolo di ripetibili.

                                   3.   Notificazione a:

- -  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente                                                                             La segretaria

Giacché il valore litigioso della vertenza, di fr. 26'990.-, non raggiunge il limite di legge di fr. 30’000.-, contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losana 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF).

Nello stesso termine è possibile proporre al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, anche ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF).

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